ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/03968

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 339 del 13/05/2020
Firmatari
Primo firmatario: MAGI RICCARDO
Gruppo: MISTO-CENTRO DEMOCRATICO-RADICALI ITALIANI-+EUROPA
Data firma: 13/05/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GEBHARD RENATE MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 13/05/2020


Commissione assegnataria
Commissione: I COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 13/05/2020
Stato iter:
14/05/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 14/05/2020
Resoconto MAGI RICCARDO MISTO-CENTRO DEMOCRATICO-RADICALI ITALIANI-+EUROPA
 
RISPOSTA GOVERNO 14/05/2020
Resoconto SIBILIA CARLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
 
REPLICA 14/05/2020
Resoconto MAGI RICCARDO MISTO-CENTRO DEMOCRATICO-RADICALI ITALIANI-+EUROPA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 14/05/2020

SVOLTO IL 14/05/2020

CONCLUSO IL 14/05/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-03968
presentato da
MAGI Riccardo
testo di
Mercoledì 13 maggio 2020, seduta n. 339

   MAGI e GEBHARD. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   come previsto dal decreto-legge n. 26 del 2020 attualmente in fase di conversione, salvo sopravvenute specifiche situazioni epidemiologiche da COVID-19 il prossimo autunno si terranno le elezioni per il rinnovo di 1.133 consigli comunali (che coinvolgono 6,5 milioni di elettori) e di 6 consigli regionali (Liguria, Veneto, Toscana, Marche, Campania e Puglia), oltre al referendum costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari che coinvolge l'intero corpo elettorale;

   il mondo scientifico mette in guardia dal concreto rischio che in autunno ci possa essere una nuova ondata di epidemia da Covid-19;

   come è noto, le norme vigenti prevedono, a tutela della salute pubblica, il divieto assoluto di mobilità dalla propria dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;

   l'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46, consente il voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione; a tal fine, la documentazione richiesta dalla stessa disposizione deve essere presentata al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione;

   sebbene siano evidenti le analogie tra la condizione dei malati intrasportabili e di coloro che siano sottoposti a quarantena, in tale ultimo caso il numero di interessati potrebbe essere molto maggiore; inoltre, la finestra temporale attualmente prevista per la richiesta di voto domiciliare non sarebbe utile ad assicurare a tutti il diritto di voto –:

   quali iniziative intenda adottare in vista del possibile turno elettorale del prossimo autunno al fine di assicurare il diritto di voto anche ai cittadini in quarantena.
(5-03968)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 14 maggio 2020
nell'allegato al bollettino in Commissione I (Affari costituzionali)
5-03968

  Signor Presidente, Onorevoli Deputati,

  il quadro normativo attuale prevede l'ammissione al voto domiciliare solo per determinate, particolari categorie di elettori «affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile», anche con l'ausilio dei servizi di trasporto pubblico organizzati dai comuni per consentire agli elettori con handicap di raggiungere il seggio elettorale.
  Il voto domiciliare è previsto, inoltre, per gli elettori «affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione».
  In questi casi, opera un seggio distaccato – il cosiddetto seggio volante – formato da 3 dei 6 componenti del seggio ordinario competente per territorio, che si recano presso il domicilio dell'elettore.
  In tale contesto va rilevato che «in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili», con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio scorso è stato dichiarato, per la durata di 6 mesi, lo stato di emergenza.
  Il provvedimento ha disposto misure di carattere straordinario e urgente, volte a fronteggiare e contenere possibili situazioni di rischio per la collettività che hanno inciso necessariamente sull'esercizio di diritti costituzionalmente garantiti a tutela del preminente diritto alla salute pubblica.
  Per quanto riguarda l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini posti in quarantena, quindi, non può prescindersi dalle valutazioni dei competenti organismi sanitari e dalle vigenti disposizioni finalizzate a contenere la diffusione del virus Covid-19, soprattutto mediante la limitazione dei contatti interpersonali.
  Si tratta, infatti, di una categoria di elettori «a rischio» proprio per il possibile pericolo di contagio cui sarebbero esposti i componenti del cosiddetto seggio volante.
  Allo stato, dunque, va evidenziato che l'ipotesi prospettata dagli interroganti implica ulteriori oneri organizzativi ed economici a carico dei comuni cui compete l'allestimento e la funzionalità dei seggi elettorali.
  Ciò potrebbe comportare possibili difficoltà a trovare disponibilità da parte dei componenti dei seggi a entrare in contatto con gli elettori in quarantena, considerato l'obbligo del distanziamento sociale e il comprensibile timore di contagio.
  Inoltre, i comuni dovrebbero fornire ai 3 componenti del seggio volante i dispositivi di protezione individuale adeguati alla situazione e mezzi per spostarsi di capienza idonea per assicurare il rispetto delle misure di distanziamento sociale.
  Sempre a carico dei comuni graverebbero le conseguenti e indispensabili misure di igienizzazione e sanificazione delle sezioni elettorali al rientro dei componenti del seggio volante.
  Le operazioni che ho appena citato dovrebbero, altresì, essere ripetute tutte le volte in cui si raccoglie un voto domiciliare, tenuto conto dell'elevato rischio di trasmissibilità del contagio.
  Per quanto attiene, infine, alla finestra temporale attualmente prevista per la domanda di ammissione al voto domiciliare, ovvero il periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, ricordo che trattasi di un termine ordinatorio e quindi i comuni possono decidere di accogliere le domande anche in un momento successivo, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative.
  Concludo assicurando che, ferma restando l'evoluzione al momento non prevedibile della situazione emergenziale determinata dalla pandemia in atto, derivante dalla diffusione del virus Covid-19, il Ministero dell'interno valuterà tutte le misure necessarie a bilanciare l'esercizio di due diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione ovvero il diritto di voto (anche per gli elettori posti in quarantena) e il diritto alla salute della collettività.