ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/03906

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 334 del 05/05/2020
Firmatari
Primo firmatario: MURELLI ELENA
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 05/05/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DURIGON CLAUDIO LEGA - SALVINI PREMIER 05/05/2020
CAFFARATTO GUALTIERO LEGA - SALVINI PREMIER 05/05/2020
CAPARVI VIRGINIO LEGA - SALVINI PREMIER 05/05/2020
LEGNAIOLI DONATELLA LEGA - SALVINI PREMIER 05/05/2020
LORENZONI EVA LEGA - SALVINI PREMIER 05/05/2020
MINARDO ANTONINO LEGA - SALVINI PREMIER 05/05/2020
MOSCHIONI DANIELE LEGA - SALVINI PREMIER 05/05/2020


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 05/05/2020
Stato iter:
06/05/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 06/05/2020
Resoconto MURELLI ELENA LEGA - SALVINI PREMIER
 
RISPOSTA GOVERNO 06/05/2020
Resoconto DI PIAZZA STANISLAO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 06/05/2020
Resoconto MURELLI ELENA LEGA - SALVINI PREMIER
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 06/05/2020

SVOLTO IL 06/05/2020

CONCLUSO IL 06/05/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-03906
presentato da
MURELLI Elena
testo di
Martedì 5 maggio 2020, seduta n. 334

   MURELLI, DURIGON, CAFFARATTO, CAPARVI, LEGNAIOLI, EVA LORENZONI, MINARDO e MOSCHIONI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   nella fase emergenziale Covid-19, sia nella cosiddetta «fase 1» del lockdown, che nella «fase 2» della ripresa, si è inteso incoraggiare il ricorso a modalità di prestazioni lavorative mediante il «lavoro agile» regolato dalla legge 22 maggio 2017, n. 81 (articoli 18-23);

   anche l'ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, (l'articolo 1, comma 1, capoverso ii), lettera a)), e l'Allegato 6 al medesimo, relativo al Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, si raccomanda «sia attuato il massimo utilizzo (...) di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza»;

   stante la legge n. 81 del 2017, il lavoro agile è una diversa «modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato» «gli incentivi di carattere fiscale e contributivo eventualmente riconosciuti in relazione agli incrementi di produttività ed efficienza del lavoro subordinato sono applicabili anche quando l'attività lavorativa sia prestata in modalità di lavoro agile». (articolo 18, comma 4); «il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato, in attuazione dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda» (articolo 20, comma 1);

   tale normativa lascia dunque intendere che, anche in modalità di lavoro agile o smart working, il buono-pasto debba continuare ad essere riconosciuto, sebbene il Ministro per la pubblica amministrazione, Fabiana Dadone, nel corso di un'audizione in commissione Affari costituzionali alla Camera, abbia espresso dubbi in proposito;

   il buono pasto, si ricorda, può essere usato dal lavoratore titolare anche per fare la spesa presso negozi convenzionati con la società emittente;

   in un momento di difficoltà come quello attuale, dunque, il riconoscimento ai lavoratori di misure di welfare già pattuite, come appunto il buono pasto, rappresenta un importante aiuto economico per le tante famiglie provate da una crisi economica inaspettata –:

   se non si ritenga opportuno chiarire definitivamente che debba continuare ad essere riconosciuto il buono pasto anche al lavoratore agile, pubblico e privato, ove previsto nei contratti di lavoro in vigore al momento della dichiarazione dell'emergenza sanitaria.
(5-03906)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 6 maggio 2020
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-03906

  Con il presente atto parlamentare, l'onorevole interrogante richiama l'attenzione del Governo sul riconoscimento del buono pasto al lavoratore che svolge l'attività lavorativa in modalità agile.
  Al riguardo, voglio premettere che l'emergenza che stiamo vivendo, le scelte e il coraggio richiesto per farvi fronte vanno assunte con determinazione ma anche con dovuta attenzione al rapporto tra beneficio e rischio, ferma restando in primo luogo la massima tutela e garanzia per scongiurare la ripresa del contagio nonché la massima tutela dei lavoratori.
  Abbiamo dovuto riorganizzare tempi e stili di vita con una rapidità che non ha uguali. Il ricorso al lavoro agile nelle aziende e nella pubblica amministrazione sono aumentate in maniera esponenziale.
  Come ha affermato il Ministro Dadone, in sede di audizione presso la Commissione Costituzionale della Camera, l'obiettivo futuro è quello di individuare una soglia di implementazione del lavoro agile nella pubblica amministrazione non inferiore al 30 per cento. È stato anche sottolineato che tale risultato non sarà perseguito nella fase di transizione, già individuata dal richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ma nella cosiddetta fase 3 nella quale, oltre a superare le deroghe agli istituti propedeutici al lavoro agile, saranno applicate adeguate misure volte all'ottimizzazione del lavoro, alla produttività e alla riduzione dei rischi.
  In termini generali, tengo a sottolineare che il ricorso al lavoro agile non comporta una rivoluzione solo in termini organizzativi ma anche operativi e logistici direttamente connessi con un risparmio della spesa amministrativa e una riduzione dell'impatto ambientale.
  In tal senso, la promozione dello smart working, in particolare nella Pubblica Amministrazione, deve essere concepita non solo come misura volta al benessere del lavoratore e della sua famiglia al fine di conciliare le esigenze di vita privata e di lavoro, ma anche e soprattutto come uno strumento, un modello organizzativo ben più avanzato, utile e proficuo anche alla stessa amministrazione e quindi allo Stato.
  A ciò va aggiunto che il Ministero della pubblica amministrazione, interpellato a riguardo, ha precisato che con riferimento al lavoro pubblico anche la tematica del buono pasto è stata da ultimo richiamata dalla circolare n. 2 del 2020 del Ministro. In tale ambito è stato espressamente ricordato che le amministrazioni pubbliche sono chiamate, nel rispetto della disciplina normativa e contrattuale vigente, a definire gli aspetti di tipo organizzativo e i profili attinenti al rapporto di lavoro, tra cui gli eventuali riflessi sull'attribuzione del buono pasto, procedendo a tale scopo anche ad un confronto con le organizzazioni sindacali.
  Con particolare riferimento alla tematica dei buoni pasto, è stato precisato che il personale in smart working non ha un automatico diritto al suo riconoscimento e che ciascuna pubblica amministrazione assume le determinazioni di competenza in materia, previo confronto con le organizzazioni sindacali.
  Ciò in considerazione che a questa modalità di svolgimento della prestazione lavorativa non corrisponde un modello rigido ed uniforme al quale applicare in modo automatico le misure organizzative proprie dello svolgimento di attività lavorativa in presenza.
  Non si tratta, a ben vedere, di una novità, bensì di indicazioni già impartite alle pubbliche amministrazioni con la circolare n. 3 del 2017 del Ministro che, in tale sede, ha espressamente previsto che ciascuna amministrazione, nel rispetto della disciplina normativa e contrattuale vigente, adotti proprie determinazioni concernenti aspetti organizzativi e attinenti al rapporto di lavoro, ivi inclusi quelli relativi ai riflessi sull'attribuzione, o meno, del buono pasto.
  Il Ministero della pubblica Amministrazione ha altresì, precisato, che non si ravvisa motivo, al momento, di un intervento chiarificativo in ordine all'attribuzione del buono pasto, in quanto questo specifico tema è demandato all'autonomia organizzativa di ogni singola amministrazione che, ad un adeguato profilo di responsabilità datoriale, può definirne gli aspetti, d'intesa con le rappresentanze sindacali.
  Alla luce dei chiarimenti forniti dal Ministero della pubblica amministrazione e nell'ottica di un rafforzamento del lavoro agile sempre più diffuso, anche nel futuro, il Ministero del lavoro è disponibile, ove richiesto, ad un confronto con i rappresentanti sindacali al fine di approfondire eventuali criticità.