ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/03833

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 326 del 15/04/2020
Firmatari
Primo firmatario: MURA ROMINA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 15/04/2020


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 15/04/2020
Stato iter:
01/07/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 01/07/2020
Resoconto DI PIAZZA STANISLAO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 01/07/2020
Resoconto MURA ROMINA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 15/04/2020

DISCUSSIONE IL 01/07/2020

SVOLTO IL 01/07/2020

CONCLUSO IL 01/07/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-03833
presentato da
MURA Romina
testo di
Mercoledì 15 aprile 2020, seduta n. 326

   MURA. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   il trattamento di mobilità in deroga compete ai lavoratori in possesso dei requisiti di cui all'articolo 16, comma 1, della legge n. 223 del 1991, che risultino privi di altra prestazione legata alla cessazione del rapporto di lavoro e che provengano da imprese di cui all'articolo 2082 del codice civile;

   con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, n. 5 del 5 marzo 2020 ammesso a registrazione della Corte dei conti n. 432 del 19 marzo 2020, in attuazione dell'articolo 1, comma 491, legge n. 160 del 2019, sono state ripartite fra le regioni interessate le risorse finanziarie per il 2020 per un ammontare di 45 milioni di euro;

   le risorse sono state ripartite sulla base di quelle utilizzate nel 2019 e tenuto conto di quelle residue, relative a finanziamenti di annualità precedenti, nelle disponibilità delle regioni stesse;

   la regione Sardegna risulta assegnatario per il 2020 di 13.471.570,31 euro per un ammontare complessivo, considerati i residui nella disponibilità della regione Sardegna pari a 262.408,80 euro, di 13.733.979,11 euro a cui potranno accedere i lavoratori delle aree sarde di crisi industriale complessa. Le risorse a disposizione della regione Sardegna per l'annualità 2020 non risultano sufficienti a coprire l'intero periodo di durata della misura di sostegno (gennaio 2020-dicembre 2020);

   l'entità del sostegno economico riconosciuto ai lavoratori in terza e quarta proroga, compresi fra i beneficiari della mobilità in deroga, risulta inferiore al reddito di cittadinanza (780 euro) e ad altre equivalenti (quanto a importo e finalità) misure di sostegno ai disoccupati ovvero ai soggetti meno abbienti –:

   se sia a conoscenza della situazione;

   se non ritenga di porre in essere iniziative affinché la mobilità in deroga riconosciuta ai lavoratori in terza e quarta proroga sia equiparata al reddito di cittadinanza (780 euro) ovvero ad altre equivalenti (per importo e finalità) misure di sostegno di carattere ordinario e straordinario.
(5-03833)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 1 luglio 2020
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-03833

  Con il presente atto parlamentare, l'Onorevole interrogante richiama l'attenzione del Governo sul trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori della Regione Sardegna.
  Innanzitutto, voglio preliminarmente far presente che risultano assegnate fino ad ora dal Ministero del lavoro alla Regione Sardegna, per gli interventi di Cassa Integrazione straordinaria di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e di mobilità in deroga di cui all'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, risorse finanziarie pari a 50.907.768,46 euro (comprensivi dell'ultima assegnazione pari a 13.471.570,30 euro riferita all'anno 2020).
  Sulla base di tali risorse, il Ministero che rappresento provvede ad emanare i decreti di Cassa integrazione straordinaria e, successivamente, a comunicare alla Regione Sardegna e all'Inps la cifra impegnata per la sostenibilità finanziaria dei decreti di mobilità in deroga, indicandone di volta in volta l'importo.
  Secondo l'ultima nota ministeriale, del 9 giugno 2020, alla Regione Sardegna residua una cifra pari a 3.110.327,87 euro.
  Con specifico riferimento al quesito sollevato dall'Onorevole interrogante, voglio ricordare che l'articolo 2, comma 8 del decreto-legge n. 4 del 2019 dispone che «Il reddito di cittadinanza è compatibile con il godimento della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'impiego (NASpI) e dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL), di cui rispettivamente all'articolo 1 e all'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria ove ricorrano le condizioni di cui al presente articolo. Ai fini del diritto al beneficio e della definizione dell'ammontare del medesimo, gli emolumenti percepiti rilevano secondo quanto previsto dalla disciplina dell'ISEE».
  A tal proposito, si rileva che la mobilità in deroga è una misura di sostegno al reddito di carattere individuale, mentre la misura del reddito di cittadinanza è un beneficio a vantaggio del nucleo familiare. Pertanto, per i percettori di mobilità in deroga, in possesso dei requisiti reddituali e patrimoniali di accesso alla misura previsti dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019, è già possibile beneficiare del reddito di cittadinanza sia in qualità di richiedenti, che di componenti del nucleo richiedente.
  Relativamente alla soglia indicata dall'interrogante, pari a 780 euro, voglio precisare che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a e b del decreto-legge in parola, il reddito di cittadinanza è costituito da una componente ad integrazione del reddito familiare, nonché da una componente ad integrazione del reddito dei nuclei familiari eventualmente residenti in abitazione in locazione.
  La suddetta soglia, pertanto, non rappresenta un valore riconosciuto alla generalità degli aventi diritto alla misura, atteso che il beneficio spettante è calcolato tenendo conto, oltre che della condizione abitativa, dei redditi e trattamenti percepiti dal nucleo familiare, nonché in relazione al parametro della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4 del decreto-legge in parola, definito in base alla composizione familiare. Secondo i dati dell'osservatorio INPS, ad aprile 2020 l'importo medio erogato dall'avvio della misura è stato infatti inferiore a tale soglia e pari ad 516 euro.
  Con riferimento al valore dell'indicatore ISEE (inferiore ad euro 9.360) prescritto ai fini del riconoscimento della misura (articolo 2, comma 1, lettera b, decreto-legge n. 4 del 2019), occorre evidenziare che, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, i dati reddituali rilevanti ai fini del calcolo dell'indicatore sono ordinariamente riferiti al secondo anno precedente la presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).
  Voglio precisare, tuttavia, che in alcune fattispecie indicate di seguito, è possibile aggiornare l'ISEE prendendo a riferimento i redditi relativi a un periodo di tempo più ravvicinato.
  In particolare, nelle ipotesi di una variazione della situazione lavorativa o di una interruzione dei trattamenti non rientranti nel reddito complessivo ai fini IRPEF per uno o più componenti del nucleo ovvero di una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore del 25 per cento rispetto alla situazione reddituale individuata nell'ISEE calcolato ordinariamente, viene data la possibilità di calcolare un ISEE corrente. Tale indicatore si basa sui redditi degli ultimi dodici mesi (anche solo degli ultimi due mesi in caso di componente per il quale si è verificata un'interruzione dei trattamenti non rientranti nel reddito complessivo ai fini IRPEF ovvero di lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta la perdita, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa).
  Pertanto, i lavoratori citati dagli interroganti, qualora in possesso dei requisiti innanzi citati, possono presentare l'ISEE corrente che sarà considerato ai fini dell'eventuale riconoscimento del reddito di cittadinanza, nonché del calcolo del beneficio spettante.
  Tutto ciò che ho appena espresso è per chiarire, ad ogni buon fine, che gli attuali beneficiari del Reddito di cittadinanza non godono di un trattamento privilegiato rispetto a quello cui potrebbero accedere i lavoratori in parola appartenenti a nuclei familiari in possesso dei richiesti requisiti.