ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/03825

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 326 del 15/04/2020
Firmatari
Primo firmatario: SERRACCHIANI DEBORA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 14/04/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ROTTA ALESSIA PARTITO DEMOCRATICO 14/04/2020
CANTONE CARLA PARTITO DEMOCRATICO 14/04/2020
GRIBAUDO CHIARA PARTITO DEMOCRATICO 14/04/2020
LEPRI STEFANO PARTITO DEMOCRATICO 14/04/2020
MURA ROMINA PARTITO DEMOCRATICO 14/04/2020
VISCOMI ANTONIO PARTITO DEMOCRATICO 14/04/2020


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 14/04/2020
Stato iter:
15/04/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 15/04/2020
Resoconto ROTTA ALESSIA PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 15/04/2020
Resoconto CASTALDI GIANLUCA SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
 
REPLICA 15/04/2020
Resoconto SERRACCHIANI DEBORA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 15/04/2020

SVOLTO IL 15/04/2020

CONCLUSO IL 15/04/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-03825
presentato da
SERRACCHIANI Debora
testo di
Mercoledì 15 aprile 2020, seduta n. 326

   SERRACCHIANI, ROTTA, CARLA CANTONE, GRIBAUDO, LEPRI, MURA e VISCOMI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   in base all'attuale disciplina dell'indennità per i lavoratori dello spettacolo, il beneficio dei 600 euro è riconosciuto a condizione che si possa contare su 30 giorni di lavoro nel 2019, ma viene escluso qualora sia attivo un rapporto di lavoro dipendente al 17 marzo 2020;

   tale ultima condizione finisce per escludere un'ampia platea di tale categoria di lavoratori che, come noto, spesso hanno contratti di lavoro intermittenti e che, quindi, pur non essendo impegnati in alcuna attività lavorativa, stante il blocco delle produzioni e degli spettacoli, risultavano comunque formalmente come lavoratori dipendenti alla suddetta data del 17 marzo;

   per la medesima ragione, non possono nemmeno avere accesso alla cassa integrazione in deroga, perché non hanno lavoro «emergente» da indennizzare;

   tutto ciò si determina nonostante tali lavoratori versino regolarmente all'Inps sia il contributo per la Naspi sia il contributo Fis per periodo di crisi aziendale;

   il contratto di lavoro intermittente disciplinato dagli articoli 13-18 del decreto legislativo n. 81 del 2015 è un contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato, riservato ad attività non predeterminabili, come lo spettacolo o pubblici esercizi, tassativamente previsto nei contratti collettivi nazionali di lavoro o nella tabella delle attività discontinue del regio decreto n. 2657 del 1923;

   il lavoratore intermittente si pone a disposizione di un datore di lavoro che attiva la prestazione, chiamandolo solo all'occorrenza. In virtù di tale regolamentazione, nei periodi in cui il rapporto di lavoro è «dormiente», il lavoratore non matura né retribuzione né diritti;

   è di tutta evidenza che la peculiarità della prestazione lavorativa nel settore dello spettacolo non possa non essere tenuta in considerazione nel momento in cui si introducono forme straordinarie di reddito per i lavoratori colpiti dalla crisi conseguente il diffondersi dell'epidemia Covid-19 e il prolungato blocco delle attività –:

   quali urgenti iniziative di competenza intenda assumere al fine di superare l'incongruenza derivante dall'attuale quadro normativo che finisce per lasciare senza alcuna forma di sostegno del reddito tanta parte dei lavoratori dello spettacolo.
(5-03825)
(Presentata il 14 aprile 2020)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 15 aprile 2020
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-03825

  Con il presente atto parlamentare, l'Onorevole interrogante richiama l'attenzione del Governo sulle misure straordinarie per i lavoratori dello spettacolo con contratto di lavoro «intermittente».
  Al riguardo, voglio sottolineare che il decreto-legge n. 18 del 2020 (cosiddetto «Cura Italia») ha introdotto specifiche misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 tenendo presente varie e molteplici categorie di lavoratori non titolari di pensione e che non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
  In particolare, l'articolo 38 del decreto-legge n. 18/2020 ha previsto in favore dei lavoratori dello spettacolo il riconoscimento di un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro in presenza di determinati requisiti soggettivi, oggettivi e reddituali.
  Tra le altre previsioni, il comma 2 della stessa disposizione ha considerato ostativa all'erogazione di tale indennità la sussistenza in capo al lavoratore interessato di un rapporto di lavoro dipendente alla data del 17/03/2020 (data di entrata in vigore del decreto-legge citato).
  Pertanto, valutato che ai sensi del decreto legislativo n. 81/2015 il contratto di lavoro intermittente, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, è da ricondurre nell'alveo dei rapporti di lavoro subordinato, tenuto conto del tenore letterale dell'articolo 38 del decreto-legge n. 18/2020, i lavoratori dello spettacolo titolari di rapporto di lavoro di tipo intermittente, pur in presenza degli altri requisiti stabiliti dal legislatore, non possono allo stato attuale essere inseriti tra i beneficiari dell'indennità in questione.
  Per ragioni di completezza, voglio, però, evidenziare che tale tipologia di lavoratori, alla luce delle disposizioni vigenti, è tutelata attualmente a titolo di integrazioni salariali, anche relative all'emergenza Covid-19, qualora il lavoratore intermittente alla data inizialmente individuata del 23 febbraio, e successivamente, a seguito dell'adozione del decreto-legge 23 del 2020, fino al 17 marzo, sia stato chiamato e dunque inserito in azienda, e risulti quindi a tali date dipendente dell'azienda che ricorre alla CIG.
  Ciò premesso e alla luce di quanto segnalato dagli onorevoli interroganti, in continuità a quanto già fatto e nell'ottica di poter migliorare le misure e tutelare tutti i lavoratori, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sentito anche il Ministero dei beni culturali, interpellato al riguardo, favorirà nel primo decreto-legge utile, l'inserimento di misure di sostegno economico volte a tutelare l'intera platea dei lavoratori del settore dello spettacolo, a prescindere dalla tipologia del contratto di lavoro in essere, trattandosi di uno dei settori maggiormente colpiti dalla chiusura generalizzata delle attività.