ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/03824

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 326 del 15/04/2020
Firmatari
Primo firmatario: MURELLI ELENA
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 14/04/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CAPARVI VIRGINIO LEGA - SALVINI PREMIER 14/04/2020
DURIGON CLAUDIO LEGA - SALVINI PREMIER 14/04/2020
GIACCONE ANDREA LEGA - SALVINI PREMIER 14/04/2020
CAFFARATTO GUALTIERO LEGA - SALVINI PREMIER 14/04/2020
LEGNAIOLI DONATELLA LEGA - SALVINI PREMIER 14/04/2020
LORENZONI EVA LEGA - SALVINI PREMIER 14/04/2020
MINARDO ANTONINO LEGA - SALVINI PREMIER 14/04/2020
MOSCHIONI DANIELE LEGA - SALVINI PREMIER 14/04/2020


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 14/04/2020
Stato iter:
15/04/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 15/04/2020
Resoconto DURIGON CLAUDIO LEGA - SALVINI PREMIER
 
RISPOSTA GOVERNO 15/04/2020
Resoconto CASTALDI GIANLUCA SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
 
REPLICA 15/04/2020
Resoconto DURIGON CLAUDIO LEGA - SALVINI PREMIER
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 15/04/2020

SVOLTO IL 15/04/2020

CONCLUSO IL 15/04/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-03824
presentato da
MURELLI Elena
testo di
Mercoledì 15 aprile 2020, seduta n. 326

   MURELLI, CAPARVI, DURIGON, GIACCONE, CAFFARATTO, LEGNAIOLI, EVA LORENZONI, MINARDO e MOSCHIONI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   è allarme in merito agli ammortizzatori sociali con causale Covid-19, promessi dal Governo a stretto giro e ancora non pervenuti ai beneficiari, a causa anche dell'enorme confusione in merito alle procedure e agli aventi diritto;

   con circolare n. 8 dell'8 aprile 2020 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero, ad avviso degli interroganti, è andato in senso contrario all'istituto previdenziale e alle prime indicazioni fornite con circolare n. 47 del 28 marzo 2020, aggiungendo ulteriori dubbi e complessità procedurali per le aziende che hanno già avanzato richiesta o si accingono a presentarla, come – ad esempio – per le imprese plurilocalizzate, ossia con unità produttive site in cinque o più regioni o province autonome sul territorio nazionale, far rientrare nel concetto di unità produttiva anche i singoli punti vendita di un'impresa commerciale;

   ancor più irrazionale sembra agli interroganti la scelta ministeriale operata per le imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale, comparto tra i più colpiti dall'emergenza pandemica, «per le quali un eventuale utilizzo della cassa integrazione in deroga (...) non consentirebbe di accedere alle prestazioni del relativo Fondo di solidarietà del settore»;

   è, altresì, scoppiata la polemica in merito all'applicazione dell'articolo 19, comma 6, del decreto-legge n. 18 del 2020, cosiddetto «Cura Italia», ai sensi del quale i Fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo n. 148 del 2015 garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario con causale Covid-19, per 9 settimane, con oneri finanziari posti a carico del bilancio dello Stato nel limite di 80 milioni di euro per l'anno 2020 e sono trasferiti ai rispettivi Fondi con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

   qualora trovasse fondamento la tesi dell'iscrizione e regolarità contributiva con il Fondo di solidarietà bilaterale per l'artigianato (Fsba), per migliaia di artigiani significherebbe pagare l'equivalente di 36 mesi di iscrizione, per una cifra intorno a 4/5 mila euro che, in fase post chiusura dell'attività per pandemia, è tutt'altro che irrisoria, oltre che far decadere il requisito della volontarietà dell'iscrizione stessa;

   per gli interroganti dovrebbe prevalere, per buon senso, la tesi per cui la norma non intenda creare nuovi iscritti al fondo settore artigiano, bensì individuare semplicemente un canale già esistente per l'erogazione della prestazione, al pari di quanto individuato, dal medesimo decreto, con cassa integrazione guadagni ordinaria (Cigo) e Fondo di integrazione salariale (Fis) –:

   se e in che termini il Governo intenda garantire la celerità delle procedure di erogazione della cassa integrazione in deroga (Cigd) e chiarire in maniera univoca e definitiva se, ai fini dell'accesso al beneficio Covid-19 per gli artigiani, sia obbligatoria la preventiva regolarizzazione della posizione contributiva come richiesto da Fsba.
(5-03824)
(Presentata il 14 aprile 2020)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 15 aprile 2020
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-03824

  Con il presente atto parlamentare, gli Onorevoli interroganti, chiedono come il Governo, a fronte delle problematiche rappresentate in materia di ammortizzatori sociali con causale Covid-19, intenda garantire la celerità degli stessi, evidenziando, altresì, che venga chiarito in maniera univoca se per l'accesso al beneficio riconosciuto in favore dagli artigiani sia obbligatoria la preventiva regolarizzazione della posizione contributiva come richiesto dal Fondo di solidarietà bilaterale per l'artigianato.
  In merito alla eccezione sollevata dall'interrogante sulla circostanza secondo la quale il Dicastero che rappresento, con la circolare n. 8 dell'8 aprile 2020, avrebbe fornito, in materia di ammortizzatori sociali previsti per l'emergenza Covid-19, indicazioni di segno contrario rispetto a quelle fornite dall'INPS con la circolare n. 47 del 28 marzo 2020, si evidenzia, tra l'altro, che il Ministero con la menzionata circolare ha fornito chiarimenti su provvedimenti di propria competenza destinati a quelle aziende che avevano in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario. Con riferimento, invece, al concetto di «unità produttiva», si precisa che lo stesso è stato ampliato al fine di rendere omogeneo il percorso amministrativo relativo all'istruttoria delle istanze, riferendosi, pertanto, anche alle unità operative.
  Con riguardo alle imprese operanti nel settore del trasporto aereo ed aeroportuale, va evidenziato che, contrariamente a quanto sostenuto dagli interroganti, il chiarimento fornito nella circolare resa dal Ministero, ha il solo fine di precisare che tali imprese, per integrare il reddito dei lavoratori coinvolti in percorsi di cassa integrazione, possono accedere anche al fondo di solidarietà di settore, solo se beneficiari di un trattamento di integrazione straordinaria, in quanto, nella situazione emergenziale causata dal Covid-19 e alla luce degli strumenti di integrazione al reddito previsti nel decreto-legge n. 18/2020, restano comunque fermi gli strumenti di integrazione salariale previsti nel decreto legislativo n. 148 del 2015. Al riguardo, corre l'obbligo di precisare che, in favore delle aziende del trasporto aereo ed aeroportuale, con l'articolo 94 del decreto-legge n. 18 del 2020 è stata introdotta anche la possibilità di ricorrere alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per 10 mesi per la causale di cessazione dell'attività produttiva con concrete prospettive di cessione dell'attività, chiaramente nei limiti delle risorse stanziate.
  Mi preme infine evidenziare che, con riguardo ai benefici previsti dal decreto-legge 18 del 2020 in favore degli artigiani, il Ministero che rappresento, con solerte impegno, ha adottato, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, il decreto n. 8 del 2 aprile 2020, emanato proprio ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del menzionato decreto e con il quale sono stati assegnati complessivamente 80 milioni di euro al Fondo di solidarietà per il settore dell'artigianato FSBA e al Fondo di solidarietà per il settore della somministrazione di lavoro Forma.
  In merito allo specifico quesito «se per gli artigiani sia obbligatoria la preventiva regolarizzazione della posizione contributiva come richiesto dal Fondo di solidarietà bilaterale per l'artigianato» rappresento che, in esito ad interlocuzioni con il Ministro del lavoro, il Fondo medesimo ha adottato una delibera in data 8 aprile in forza della quale i datori di lavoro artigiani regolari alla data del 23 febbraio 2020 possono pagare il contributo con riferimento al triennio precedente dal 1o gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2023. La medesima delibera prevede anche che i datori di lavoro artigiani, vincolati alla contrattazione collettiva all'artigianato che non abbiano regolarizzato la propria posizione rispetto alla bilateralità dell'artigianato, con riferimento al triennio precedente, inizieranno a versare quanto dovuto dal 1o gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2023.