ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/03799

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 323 del 02/04/2020
Firmatari
Primo firmatario: FOTI TOMMASO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 02/04/2020


Commissione assegnataria
Commissione: I COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 02/04/2020
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 02/04/2020
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 16/04/2020
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 02/04/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-03799
presentato da
FOTI Tommaso
testo di
Giovedì 2 aprile 2020, seduta n. 323

   FOTI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   nella giornata di martedì 31 marzo 2020 il capo di gabinetto del Ministero dell'interno Piantedosi ha, con nota protocollo n. 0020170, divulgato alcuni specifici chiarimenti rispetto ai divieti di assembramento e alle limitazioni degli spostamenti delle persone fisiche, recentemente introdotti dai vari provvedimenti implementati per far fronte all'emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus Covid-19;

   detti chiarimenti, indirizzati alle forze di polizia, hanno suscitato immediatamente lo sgomento dei presidenti di regione i cui territori risultano maggiormente colpiti dall'epidemia, con particolare riferimento al passaggio riguardante le passeggiate «genitore-figli», che testualmente recita: «...per quanto riguarda le persone fisiche, è da intendersi consentito, ad un solo genitore, camminare con i propri figli minori in quanto tale attività può essere ricondotta alle attività motorie all'aperto, purché in prossimità della propria abitazione»;

   lo stupore e la contrarietà rispetto alla nota in questione sono stati manifestati anche dalla comunità medico-scientifica, soprattutto nelle zone in cui il virus risulta particolarmente diffuso e aggressivo, quali ad esempio la provincia di Piacenza;

   al riguardo, appare sufficiente leggere l'intervista pubblicata il 1° aprile 2020 sul quotidiano Libertà di Piacenza (provincia in cui il rapporto popolazione/deceduti coronavirus risulta essere tra i più alti in Italia) dal primario di pediatria dell'ospedale di Piacenza dottor Giacomo Biasucci, che testualmente afferma: «Siamo tutti d'accordo sugli effetti benefici delle passeggiate, soprattutto in questa stagione, sia per i piccoli, sia per gli anziani. Ma non possiamo vanificare tutti i risultati positivi che abbiamo raggiunto. Se riusciamo a pazientare ancora un paio di settimane, potremo poi avere una chance in più di aver superato in maniera solida e stabile questa epidemia (...) In questo momento non è ancora opportuno portare fuori i bambini: molto probabilmente si creerebbero assembramenti che potrebbero essere pericolosi»;

   se, da un lato, la circolare n. 0020170 si pone l'obiettivo di «ricerca di un giusto equilibrio tra l'attenta vigilanza sulla corretta osservanza delle misure in argomento e la ragionevole verifica dei singoli casi», dall'altro risulta di tutta evidenza, ad avviso dell'interrogante, come una comunicazione di questo tipo, anche in ragione dell'amplificazione mediatica che ne è seguita, possa indurre numerosi cittadini ad assumere comportamenti che rischierebbero di vanificare i grandi sforzi e i grandi sacrifici sino ad ora sostenuti –:

   se, alla luce di quanto riportato in premessa, il Governo intenda adottare iniziative per ribadire che la possibilità generica delle passeggiate «genitore-figli», quantomeno per il territorio della provincia di Piacenza, risulta esclusa, trovando applicazione la misura restrittiva assunta con decreto del presidente della regione Emilia-Romagna, e che, in ogni caso, risulterebbe preclusa nei comuni in cui i sindaci emanino ordinanze in tal senso, alla luce di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera n), del decreto-legge n. 19 del 25 marzo 2020.
(5-03799)