ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/03742

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 315 del 04/03/2020
Firmatari
Primo firmatario: BURATTI UMBERTO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 04/03/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MELILLI FABIO PARTITO DEMOCRATICO 04/03/2020


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 04/03/2020
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 04/03/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-03742
presentato da
BURATTI Umberto
testo di
Mercoledì 4 marzo 2020, seduta n. 315

   BURATTI e MELILLI. — Al Ministro dell'interno, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   il comune di Massarosa, titolare del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, adotta per il servizio d'interesse economico generale il modulo gestorio dell’in house, attraverso Ersu s.p.a., società a partecipazione comunale indiretta da parte di RetiAmbiente s.p.a. (partecipata da 101 comuni), con affidamento diretto del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani (Rsu), quale servizio a rete a domanda individuale;

   Ersu s.p.a. rientra a tutti gli effetti nell'alveo degli organismi di diretto pubblico (ai sensi della Parte I, Titolo I, articolo 3, Definizioni, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 50 del 2016 recante codice dei contratti pubblici); inoltre, in diritto vissuto si veda la Corte di Cassazione, sezione II civile, sentenza 14 marzo 2016, n. 4938, in cui ERSU s.p.a. è assimilata alle articolazioni organiche dell'ente pubblico socio (amplius, che al suo capitale indirettamente vi partecipano in forma totalitaria);

   il comune di Massarosa, con deliberazione consiliare del 27 novembre 2019, n. 84, ha dichiarato il dissesto finanziario, applicando le disposizioni dell'articolo 258 del decreto legislativo n. 267 del 2000 in cui si dispongono modalità di pagamento dei debiti (compresi i crediti privilegiati) entro un termine non superiore a 30 giorni, fatta eccezione «per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero»;

   come riconosciuto dalla sentenza della Corte di Cassazione citata, Ersu s.p.a. è una sorta di «impresa-organo», che in relazione alla sua forma e alla personalità giuridica, è sostanzialmente una mera articolazione organica del comune di Massarosa. Sussiste pertanto una sostanzialmente equiparazione funzionale tra detta società, da una parte, e gli organi e organismi variamente inseriti in detta amministrazione comunale, dall'altra;

   il servizio svolto da Ersu s.p.a., è ad alta intensità di manodopera, con una percentuale del 58,30 per cento del costo della manodopera impiegata, e tutelabile ai sensi del codice dei contratti pubblici (articolo 3, comma 1 lettera qqq) e parte II, titolo III, sezione I, articolo 50);

   la Tari è incassata direttamente dal comune di Massarosa che, successivamente, provvede a coprire integralmente i costi sostenuti dal gestore del servizio, Ersu s.p.a.; per il 2019, l'importo da pagare ad Ersu s.p.a., è pari a 4.023.679 di euro;

   il dissesto finanziario del comune di Massarosa porterebbe una perdita di 2.414.207,4 di euro a carico del bilancio 2019 di Ersu s.p.a., con effetti negativi anche sul capitale sociale. Questo inevitabilmente comporterebbe la necessità di interpellare il socio unico RetiAmbiente s.p.a. per procedere alla ricapitalizzazione della società Ersu s.p.a., e pertanto, i 101 enti locali soci di RetiAmbiente. Di fatto, le perdite causate dal dissesto di Massarosa ricadrebbero su tutti i comuni facenti parte della compagine di RetiAmbiente s.p.a., di cui lo stesso comune di Massarosa detiene il 3,6 per cento –:

   se il Governo intenda adottare iniziative normative per chiarire che le disposizioni che prevedono la transazione nei confronti dei creditori, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, come disposto dal comma 3 dell'articolo 258 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, si applicano anche alle società in house a partecipazione comunale indiretta nei casi in cui effettuano un servizio pubblico locale di rilevanza economica a domanda individuale;

   se il Governo intenda adottare le iniziative di competenza per chiarire se sia possibile – atteso che sussiste un preciso sinallagma tra quanto previsto nel calcolo della Tari dal comune (di Massarosa) e il recupero dei costi totali sostenuti dal gestore (Ersu s.p.a.) per il servizio relativo ai rifiuti solidi urbani erogato nel comune citato – che una quota della Tari continui a essere destinata alla Ersu s.p.a. onde scongiurarne il fallimento.
(5-03742)