ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/03730

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 314 del 03/03/2020
Firmatari
Primo firmatario: PASTORINO LUCA
Gruppo: LIBERI E UGUALI
Data firma: 03/03/2020


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 03/03/2020
Stato iter:
04/03/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 04/03/2020
Resoconto PASTORINO LUCA LIBERI E UGUALI
 
RISPOSTA GOVERNO 04/03/2020
Resoconto VILLAROSA ALESSIO MATTIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 04/03/2020
Resoconto PASTORINO LUCA LIBERI E UGUALI
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 04/03/2020

SVOLTO IL 04/03/2020

CONCLUSO IL 04/03/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-03730
presentato da
PASTORINO Luca
testo di
Martedì 3 marzo 2020, seduta n. 314

   PASTORINO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   l'Italia è un Paese di anziani, in molti casi non autosufficienti; questa realtà, per quanto nota, a giudizio dell'interrogante, viene pressoché ignorata dal decisore politico o quanto meno non rappresenta una priorità d'azione. Tuttavia, l'invecchiamento della popolazione determina una sempre maggiore necessità di assistenza e nonostante ciò le agevolazioni su cui possono contare le famiglie sono sempre troppo esigue;

   ciò determina una grave situazione di lavoro nero nel settore domestico, che coinvolge 6 lavoratori su 10. Dunque, i quasi 900.000 addetti regolari censiti dall'Inps rappresentano appena il 43 per cento del totale. Cosa ancor più grave, stante l'aumento della domanda, è il decremento dei lavoratori regolari censiti, infatti, dall'anno scorso vi è, in base ai dati Inps, una diminuzione dell'1,4 per cento: più lavoratori in nero e più caregiver, che in mancanza di un sostegno pubblico sacrificano le loro vite per assistere i propri cari non autosufficienti;

   sulla base dei dati raccolti dall'Osservatorio nazionale famiglie datori di lavoro domestico (Domina) in collaborazione con la Fondazione Moressa, il tesoretto fiscale e contributivo legato all'emersione del lavoro nero di colf e badanti varrebbe 2 miliardi di euro: infatti, se tutti i lavoratori impiegati nel settore fossero regolari lo Stato incasserebbe 1,4 miliardi di contributi in più, da famiglie e lavoratori, e 645 milioni di Irpef, dai lavoratori;

   il rapporto annuale Domina sul lavoro domestico, avanza consigli volti alla regolarizzazione della situazione sopra descritta proponendo: la deducibilità totale dei contributi previdenziali per i datori di lavoro con reddito fino a 40 mila euro annui, la deducibilità parziale della retribuzione assicurata al lavoratore, lo scambio di dati tra Inps e Agenzia delle entrate per predisporre una dichiarazione precompilata dei collaboratori domestici senza aggravio di adempimenti per le famiglie ed, infine, la regolarizzazione dei lavoratori stranieri occupati come colf e badanti –:

   alla luce dei dati esposti in premessa e delle proposte avanzate dall'associazione Domina, quali iniziative, che prevedano sgravi fiscali nel settore del lavoro domestico, intenda adottare al fine di combattere efficacemente il sommerso e sostenere le famiglie italiane con anziani e disabili, tenuto conto inoltre delle ingenti risorse che tali misure convoglierebbero nelle casse dello Stato, e se a tal riguardo sia stato valutato l'abbattimento dell'addizionale comunale e dell'addizionale regionale a favore dei datori di lavoro domestico.
(5-03730)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 4 marzo 2020
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-03730

  Con il documento in esame l'Onorevole interrogante chiede di sapere se, al fine di sostenere le famiglie italiane con disabili e anziani, si intendano introdurre sgravi fiscali e contributivi nel settore del lavoro domestico a tal fine valutando la possibilità di un abbattimento dell'addizionale comunale e regionale a favore dei datori di lavoro domestico.
  Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.
  Si rappresenta preliminarmente che, in materia di lavoro domestico, l'attuale normativa fiscale prevede, all'articolo 10, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), una deducibilità dal reddito complessivo, per un importo massimo di 1.549,37 euro l'anno, dei contributi previdenziali ed assistenziali effettivamente versati – applicando il principio di cassa, senza tener conto della competenza dei trimestri – per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare, per la parte rimasta a carico del datore di lavoro. Non è deducibile, pertanto, l'intero importo ma, appunto, soltanto la quota rimasta a carico del datore di lavoro dichiarante, al netto della quota contributiva a carico del collaboratore domestico familiare.
  Rientrano nell'ambito applicativo dell'agevolazione anche i contributi previdenziali sostenuti per una badante assunta tramite un'agenzia interinale e rimborsati all'agenzia medesima, se quest'ultima rilascia una certificazione attestante gli importi pagati, gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento (utilizzatore) e del lavoratore.
  È previsto, inoltre, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera i-septies) del citato TUIR una detrazione dall'imposta lorda pari al 19 per cento delle spese sostenute, per un importo massimo di 2.100 euro l'anno, per gli addetti all'assistenza di persone non autosufficienti. La detrazione spetta al soggetto che ha sostenuto la spesa – anche se non è titolare del contratto di lavoro del personale addetto all'assistenza – per le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale propria o di uno o più familiari indicati nell'articolo 433 del c.c., anche se non fiscalmente a carico del contribuente.
  Per usufruire dell'agevolazione, sono necessari il certificato medico che attesti la condizione di non autosufficienza, da esibire a richiesta dell'amministrazione finanziaria, e le ricevute delle retribuzioni erogate, firmate dall'assistente familiare. Si può usufruire della detrazione se il reddito complessivo è inferiore a 40.000 euro ed anche se le prestazioni di assistenza sono rese da una casa di cura o di riposo, una cooperativa di servizi o da un'agenzia interinale.
  Tuttavia, tale detrazione non spetta per le spese sostenute per i lavoratori domestici (colf) che hanno un inquadramento contrattuale diverso dagli addetti all'assistenza personale e per i contributi previdenziali che sono deducibili dal reddito ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del TUIR, sopra richiamato.
  Quanto, invece, allo scambio di dati tra Agenzia delle entrate e INPS, si fa presente che l'Agenzia, in forza di una convenzione stipulata con l'INPS, utilizza i dati riguardanti i contributi versati per i lavoratori domestici, inserendo nella dichiarazione dei redditi precompilata dei datori di lavoro la quota contributiva a loro carico, deducibile ai fini dell'IRPEF. La predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata a beneficio dei lavoratori domestici, come proposto dall'Onorevole interrogante, richiederebbe ulteriori informazioni non rinvenibili dall'attuale scambio di dati con l'INPS.
  Al fine di poter predisporre la dichiarazione precompilata dei collaboratori domestici, quindi, l'Agenzia delle entrate dovrebbe acquisire una base informativa analoga a quella oggi prevista con la trasmissione della Certificazione Unica da parte del datore di lavoro.
  In ultimo, riguardo alla proposta dell'Onorevole interrogante circa la possibilità di una deducibilità totale dei contributi previdenziali per i datori di lavoro fino a 40.000 euro, si fa presente che, sulla base di elaborazioni effettuate sui dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2018, si stima che il numero di soggetti, con reddito complessivo fino a 40.000 euro, che attualmente deducono l'importo massimo vigente è pari a 54.000. Ai fini della stima, si ipotizza, che tali soggetti in media versino un ulteriore ammontare di contributi pari all'attuale tetto massimo, per un totale di maggiore onere deducibile pari a 83,7 milioni di euro.
  Applicando un'aliquota marginale media pari al 35 per cento, si stima una perdita di gettito Irpef, di competenza annua, pari a -29,3 milioni di euro e di addizionale regionale e comunale rispettivamente pari a -1,3 e -0,5 milioni di euro.
  Si riportano di seguito gli effetti finanziari derivanti dalla proposta in esame ipotizzando l'entrata in vigore a decorrere dal 2020:

In milioni di euro