ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/03673

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 311 del 25/02/2020
Firmatari
Primo firmatario: OSNATO MARCO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 25/02/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BUTTI ALESSIO FRATELLI D'ITALIA 25/02/2020


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 25/02/2020
Stato iter:
26/02/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 26/02/2020
Resoconto BUTTI ALESSIO FRATELLI D'ITALIA
 
RISPOSTA GOVERNO 26/02/2020
Resoconto VILLAROSA ALESSIO MATTIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 26/02/2020
Resoconto BUTTI ALESSIO FRATELLI D'ITALIA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 26/02/2020

SVOLTO IL 26/02/2020

CONCLUSO IL 26/02/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-03673
presentato da
OSNATO Marco
testo di
Martedì 25 febbraio 2020, seduta n. 311

   OSNATO e BUTTI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   il legislatore, attraverso l'articolo 12-septies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, della legge 28 giugno 2019, n. 58, ha stabilito:

    a) che l'importatore dal 1° gennaio 2020 è tenuto ad avviare telematicamente la dichiarazione d'intento e che l'Agenzia delle entrate rilasci una ricevuta con gli estremi del protocollo;

    b) che tali estremi vengano riportati sulla fattura delle merci da importare per dare la possibilità all'operatore doganale di controllarne la veridicità per via telematica;

    c) che l'Agenzia delle entrate metta a disposizione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la banca dati delle dichiarazioni d'intento per dispensare l'operatore dalla consegna in dogana della copia cartacea delle dichiarazioni d'intento e delle ricevute di presentazione;

    d) che, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 — termine ormai scaduto da tempo — sarebbero state definite le modalità operative per l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 12-septies del citato decreto;

   ha previsto, inoltre l'inasprimento delle sanzioni per il cedente o per il prestatore che effettua cessioni o prestazioni senza aver prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate della dichiarazione;

   tutto ciò rappresenta un innegabile passo avanti nell'interpretazione di una disciplina complessa, ma per l'operatore doganale la questione di fondo resta irrisolta;

   in ordine all'emanazione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, già citato, c'è molta attesa e fiducia ed è evidente, oltre che indispensabile e di buon senso, che detto provvedimento contenga disposizioni per le quali gli uffici territoriali competenti dell'Agenzia stessa, prima di protocollare la dichiarazione d'intento, effettuino il controllo sui requisiti, al fine di autenticarne la validità per l'ottenimento dell'agevolazione richiesta dall'importatore;

   a sostegno di quanto sopraddetto intervengono la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia sezione 7 in appello n. 4427/2019, pronunciata il 4 luglio 2019 e depositata l'11 novembre 2019 e la sentenza della Corte di Cassazione, sez. V n. 23674 del settembre 2019 –:

   quali iniziative intenda porre in essere per porre fine a una vicenda paradossale che penalizza gli operatori doganali e che, se risolta positivamente, potrebbe incrementare il gettito Iva per lo Stato.
(5-03673)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 26 febbraio 2020
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-03673

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, nel richiamare l'articolo 12-septies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, che ha previsto l'invio telematico delle dichiarazioni d'intento all'Agenzia delle entrate da parte dell'importatore che intenda avvalersi del plafond, chiedono chiarimenti in merito alla disciplina in argomenti ed, in particolare, in merito al provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle entrate, ancora non emanato, che avrebbe dovuto definire le modalità operative della richiamata disposizione normativa.
  Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.
  Occorre innanzitutto premettere che l'articolo 12-septies è intervenuto, modificandola, su una norma preesistente, vale a dire l'articolo 1, lettera c), del decretolegge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, recante disposizioni in materia di dichiarazioni d'intento ai fini IVA, e sul relativo regime sanzionatorio di cui al comma 4-bis dell'articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
  In particolare, la novella legislativa ha da un lato introdotto una semplificazione procedurale, dall'altro ha abrogato previsioni superate nel tempo in ragione del succedersi di interventi normativi che avevano precedentemente interessato la disposizione medesima.
  Infatti, nel sostituire la lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 746 del 1983, il comma 1 dell'articolo 12-septies ha, di fatto, confermato il previgente sistema di funzionamento, continuando ad essere stabilita nell'attualità (come in precedenza) la trasmissione telematica della dichiarazione d'intento all'Agenzia delle entrate che è tenuta a rilasciarne apposita ricevuta telematica.
  La semplificazione procedurale che è stata introdotta dal citato articolo 12-septies consiste nel fatto che, oggi, non è più previsto – contrariamente a quanto avveniva precedentemente – l'obbligo di consegnare «al fornitore o prestatore, ovvero in dogana» la dichiarazione d'intento in questione, unitamente alla ricevuta dell'avvenuta sua presentazione telematica all'Agenzia delle entrate.
  La novella legislativa prescrive, infatti, che la ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle entrate riporti l'indicazione del protocollo di ricezione e che gli estremi di detto protocollo debbano essere indicati dal cedente nelle fatture emesse in base alla dichiarazione d'intento, ovvero essere indicati dall'importatore nella dichiarazione doganale.
  Per completezza d'informazione, si segnala, tuttavia, che l'indicazione del numero di protocollo attribuito alla dichiarazione d'intento dal servizio telematico dell'Agenzia delle entrate era già precedentemente richiesta ai fini della corretta compilazione della dichiarazione doganale.
  Peraltro, essendosi realizzata, già dal 2015, la previsione contenuta alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 746 del 1983 (nel testo antecedente alla modifica apportata dal decreto-legge n. 34/2019) – previsione secondo la quale l'Agenzia delle entrate avrebbe dovuto mettere a disposizione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la banca dati delle dichiarazioni d'intento – l'importatore risultava di fatto dispensato dalla consegna in dogana di copia cartacea delle dichiarazioni di intento e delle ricevute di presentazione.
  In ultimo, si osserva che l'articolo 12-septies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, allorché prevede l'emanazione del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, non ne esplicita il contenuto specifico, limitandosi a dire che con detto provvedimento «sono definite le modalità operative per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo».
  In altri termini, la norma non introduce la necessità di un controllo preventivo, né sullo status di esportatore abituale da parte dell'emittente la lettera d'intento, né tantomeno sulla verifica dell'entità del plafond disponibile, da parte dell'esportatore abituale.
  È doveroso ricordare, tuttavia, come allo stato attuale non è ancora possibile poter determinare in tempo reale la costituzione e l'evoluzione del plafond disponibile del contribuente esportatore abituale.
  Da un esame dell'eventuale procedura da implementare per ovviare a tale inconveniente è emersa, infatti, l'impossibilità tecnica di procedere a verifiche preliminari in tempi ragionevoli. I principali problemi affrontati riguardano la valorizzazione delle operazioni assimilate ex articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
  Si aggiunga come si ritiene inverosimile che un Ufficio Territoriale possa procedere ad un controllo sostanziale dei contenuti della dichiarazione di intento ricevuta, ancorché telematicamente, al fine di verificare i requisiti così da autenticarne la validità.