ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/03616

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 307 del 19/02/2020
Firmatari
Primo firmatario: POLVERINI RENATA
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 19/02/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FITZGERALD NISSOLI FUCSIA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 19/02/2020


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  • MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 19/02/2020
Stato iter:
17/06/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 17/06/2020
Resoconto DI PIAZZA STANISLAO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 17/06/2020
Resoconto POLVERINI RENATA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 19/02/2020

DISCUSSIONE IL 17/06/2020

SVOLTO IL 17/06/2020

CONCLUSO IL 17/06/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-03616
presentato da
POLVERINI Renata
testo di
Mercoledì 19 febbraio 2020, seduta n. 307

   POLVERINI e FITZGERALD NISSOLI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:

   il regolamento (Ce) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ha novellato la disciplina previgente a livello europeo prediligendo il principio della lex loci laboris ai sensi del quale, in ragione dell'articolo 11, il cittadino che esercita un'attività subordinata in uno Stato membro è soggetto alla legislazione in materia di sicurezza sociale di tale Stato, abrogando in tal modo il diritto di opzione per il sistema di sicurezza sociale precedentemente previsto;

   la nuova disposizione con il suo strascico di oneri e vincoli in capo ai lavoratori decorre dal 1° maggio 2020 e si configura come una evidente riforma peggiorativa segnatamente per la categoria degli impiegati della rete estera del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, in ragione dell'obbligo di transito dal sistema previdenziale retributivo italiano, originariamente optato in ragione della previgente norma, a quello del Paese di residenza;

   l'attuazione del suindicato articolo 11, comporterà inevitabilmente una contrazione delle retribuzioni a causa del gravame dei contributi previdenziali locali che sono maggiori rispetto a quelli versati finora in Italia all'Inps, tale da identificarsi in una riduzione che può arrivare anche a 600 euro mensili; a ciò si aggiunge la conseguente riduzione dell'ammontare pensionistico pari a una quota media di 700 euro mensili;

   il transito verso il sistema di sicurezza sociale locale creerebbe notevoli disagi ai lavoratori a parità di oneri in capo agli stessi, rispetto a quanto previsto dal sistema italiano finora vigente e per il quale il personale aveva originariamente optato;

   l'articolo 16 del regolamento citato prevede la possibilità in capo a due o più Stati membri, di definire, delle specifiche deroghe, nell'interesse di una determinata categoria, ma al momento risulta che tale procedura non sia stata attuata per tutti i Paesi in cui sono operativi impiegati a contratto; pertanto, non risulterebbe essere stata delineata una univoca e comune formula di tutela del personale;

   nello specifico, al momento risulterebbero in corso ancora trattative con i 5 Stati membri dove maggiore è il numero di impiegati a contratto, per un totale di circa 100 lavoratori;

   la deroga, qualora attuata ai sensi del citato articolo 16, prevede un duplice livello, quello politico che afferisce al versante diplomatico-bilaterale dell'accordo e quello tecnico attraverso la sottoposizione, mediante l'Inps, della copertura previdenziale dei lavoratori agli enti assicuratori locali;

   la mancanza di tutele in alcuni Paesi legittima una sperequazione di trattamento che viola il principio della parità di condizioni in termini assicurativi-contributivi a tutti i dipendenti: ciò potrebbe essere oggetto di ricorso in sede amministrativa, esponendo l'amministrazione ad oneri significativi sul medio e lungo periodo;

   si ritiene opportuno evidenziare che, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera b), del regolamento un pubblico dipendente è soggetto alla legislazione dello Stato dell'amministrazione da cui egli dipende; pertanto, il lavoratore a contratto, caratterizzato da una specificità contrattuale che lo qualifica comunque come dipendente statale presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, rientrerebbe per inevitabile analogia nella categoria destinataria di deroga diretta –:

   se non si ritenga opportuno adottare iniziative, nella prospettiva di tutelare i lavoratori di cui in premessa, per riconoscere agli stessi la deroga diretta di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (Ce) n. 883/2004, attraverso il relativo rilascio del modello A1, recante il certificato di distacco del lavoratore in Paesi dell'Unione europea, anche al fine di garantirne la prosecuzione del rapporto previdenziale con l'Inps in assenza di penalizzazioni retributive e pensionistiche, anche nella prospettiva di evitare ricorsi in sede amministrativa sul medio e lungo periodo.
(5-03616)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 17 giugno 2020
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-03616

  Con il presente atto parlamentare, l'Onorevole interrogante richiama l'attenzione del Governo sulla prosecuzione del rapporto previdenziale con l'INPS per gli impiegati a contratto del Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale.
  Al riguardo, voglio innanzitutto ricordare che l'articolo 16 del Regolamento comunitario n. 883 del 2004 prevede la possibilità per gli Stati membri di concedere una deroga che esoneri i dipendenti a contratto che ne facciano richiesta dall'imperativa applicazione del regime di sicurezza sociale locale a decorrere dal 1o maggio scorso. Ai sensi di tale Regolamento ogni Paese, nella sovranità delle sue decisioni, ha la facoltà di concedere o meno deroghe rispetto al periodo transitorio decennale, nonché di stabilire il limite delle medesime.
  Nell'interesse dei dipendenti hanno fatto richiesta di deroga, a partire dal 2014 il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministero del lavoro, ha prestato tramite le proprie Ambasciate pieno sostegno al fine di facilitare la conclusione di accordi in deroga con le Autorità omologhe dei Paesi dell'Unione europea, dello Spazio Economico Europeo e con le Autorità svizzere.
  Parallelamente, su delega del Ministero del lavoro, l'INPS ha concluso intese a livello tecnico, sempre ai sensi dell'articolo 16 del citato Regolamento comunitario, con enti omologhi degli altri Paesi dell'UE. In particolare, sono state concluse intese a livello tecnico con Germania, Paesi Bassi, Danimarca, Finlandia, Croazia, Grecia, Portogallo, Malta, Slovacchia, Ungheria, Romania, Irlanda, Francia, Polonia, Slovenia e Austria.
  Ripetuti incontri a livello ministeriale hanno permesso di stipulare accordi in deroga con il Belgio, la Spagna e il Regno Unito, mentre è stata ricevuta la disponibilità da parte della Svizzera a stipulare un accordo simile entro il 30 aprile 2022.
  Il Ministero del lavoro insieme al Ministero degli affari esteri hanno compiuto ogni sforzo per consentire al proprio personale di ricevere un trattamento pensionistico adeguato e soddisfacente, nel rispetto della normativa comunitaria e a garanzia delle tutele previdenziali degli interessati, al fine di evitare pregiudizi economici nei confronti del personale a contratto.
  L'ipotesi riconoscimento di deroga diretta al personale a contratto, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera b), del Regolamento 883/2004 riguarda i soli dipendenti pubblici. La legge che regola la figura dipendenti a contratto della rete diplomatico-consolare italiana (decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967) non prevede che essa rientri nella categoria dei dipendenti pubblici. Infatti, occorre evidenziare che uno degli elementi essenziali per la qualificazione di un lavoratore come «dipendente pubblico» è l'assunzione mediante pubblico concorso (articolo 97 comma 3 Cost.).
  Le modalità di reclutamento del personale a contratto delle Rappresentanze estere, invece, non prevedono l'espletamento di una procedura concorsuale pubblica, ma sono individuate nel decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 che, al riguardo, stabilisce limiti di assunzioni e autonomi requisiti (articolo 152).
  Inoltre, come chiarito dalla giurisprudenza, anche il regime retributivo per le due categorie di personale è diverso, considerato che diverse sono le normative di riferimento sul piano della determinazione delle retribuzioni. Infatti, per il personale pubblico contrattualizzato la norma regolatrice deve essere individuata nell'articolo 45, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 – che rimette alla contrattazione collettiva il trattamento fondamentale e accessorio – mentre per il personale a contratto la norma di riferimento è l'articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, che invece prevede che la retribuzione sia fissata dai contratti individuali, facendo riferimento a parametri rilevabili nel luogo in cui si svolge la prestazione lavorativa.
  Sulla base di quanto rappresentato il lavoratore a contratto non può, pertanto, essere qualificato un dipendente statale del Ministero degli affari esteri con conseguente applicazione, ai fini della determinazione della legislazione applicabile, delle disposizioni di cui all'articolo 11 paragrafo 3 lettera b) del Reg. CE n. 883/2004.
  Al fine di riconoscere a tutto il personale a contratto la possibilità di mantenere la legislazione italiana, in assenza di accordi bilaterali specifici tra gli Stati, o in assenza di una modifica al Regolamento CE 883/2004, che consenta di reintrodurre una norma speciale per detta categoria di lavoratori, l'unica possibilità sono gli accordi in deroga, individuali, per i quali l'INPS, su istanza del Ministero degli affari esteri, si sta attivando, per il tramite delle proprie Direzioni regionali, presso le Istituzioni estere dei diversi Paesi.
  Infine, nel sottolineare l'attenzione del Ministero che rappresento in merito alla tematica sollevata, voglio rassicurare l'Onorevole interrogante che il Ministero degli affari esteri, espressamente interpellato al riguardo, nel miglior interesse dei propri dipendenti, si mantiene in stretto raccordo con il Ministero del lavoro e con l'INPS al fine di attuare pienamente le deroghe e le intese tecniche ottenute, consentendo l'accoglimento delle legittime istanze del proprio personale nei limiti di legge e di quanto negoziato con gli altri Paesi.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

sicurezza sociale

politica agricola comune

legislazione in materia di sicurezza sociale