ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/03592

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 304 del 14/02/2020
Ex numero atto
Precedente numero assegnato: 4/04506
Abbinamenti
Atto 5/03526 abbinato in data 27/02/2020
Atto 5/03591 abbinato in data 27/02/2020
Firmatari
Primo firmatario: BILLI SIMONE
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 13/02/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FORMENTINI PAOLO LEGA - SALVINI PREMIER 13/02/2020


Commissione assegnataria
Commissione: III COMMISSIONE (AFFARI ESTERI E COMUNITARI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE delegato in data 13/02/2020
Stato iter:
27/02/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 27/02/2020
Resoconto SERENI MARINA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INT.)
 
REPLICA 27/02/2020
Resoconto BILLI SIMONE LEGA - SALVINI PREMIER
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 14/02/2020

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 27/02/2020

DISCUSSIONE IL 27/02/2020

SVOLTO IL 27/02/2020

CONCLUSO IL 27/02/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-03592
presentato da
BILLI Simone
testo di
Venerdì 14 febbraio 2020, seduta n. 304

   BILLI e FORMENTINI. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:

   il Tribunale unificato dei brevetti (Tub) rappresenterà il foro competente per la risoluzione delle dispute sulla contraffazione e per le cause di revoca/annullamento dei brevetti industriali europei;

   la struttura sarà costituita dal registro, dalla Corte di prima istanza, a sua volta suddivisa in divisioni centrali, locali e regionali, e dalla Corte d'appello;

   le divisioni centrali dovrebbero aver sede a Parigi, Londra e Monaco di Baviera; la Corte d'appello avrà invece sede in Lussemburgo;

   tale Tribunale avrà lo scopo principale di ridurre i costi dei contenziosi e assicurare che il sistema brevettuale europeo funzioni più efficacemente;

   il Tribunale diventerà operativo soltanto previa ratifica da parte della Francia, del Regno Unito e della Germania, ossia dei tre Stati membri che nell'anno successivo alla ratifica hanno depositato il maggior numero di brevetti europei;

   ad oggi sono 16 i Paesi che hanno ratificato l'accordo e, dei tre la cui adesione è vincolante, la Francia ha ratificato l'accordo poco dopo la firma, mentre la ratifica da parte del Regno Unito è avvenuta il 26 aprile 2018; la legge di ratifica tedesca è tuttora sospesa a causa di un ricorso costituzionale;

   la conformità con la Costituzione tedesca del Tub verrà giudicata dalla Corte costituzionale federale tedesca nel mese di gennaio 2020 –:

   se il Governo abbia intrapreso trattative, o intenda farlo, o abbia concluso accordi con altri Stati aderenti, anche in base ad atti di indirizzo parlamentari approvati recentemente dalla Camera e accolti con favore dal precedente Governo, che possano avere conseguenze sull'eventuale spostamento della sede del Tribunale unificato dei brevetti da Londra ad una città italiana, possibilmente a Milano dove già esistono strutture atte ad ospitarlo;

   nel caso tali accordi o trattative siano in corso, quali siano i dettagli e le tempistiche correlate.
(5-03592)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 27 febbraio 2020
nell'allegato al bollettino in Commissione III (Affari esteri)
5-03592

  Con riferimento alle interrogazioni n. 5-03526 dell'On. Lia Quartapelle Procopio e n. 5-03592 dell'On. Simone Billi, dopo il recesso del Regno Unito dalla UE il primo febbraio scorso, torna di attualità il tema della sorte della sede di Londra della sezione del Tribunale di primo grado del Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB) su cui, come noto, circola da tempo la proposta di presentare una candidatura italiana. La questione presenta complessi risvolti giuridici e istituzionali.
  Il Tribunale si articolerà in un Tribunale di primo grado e in una Corte d'Appello. Mentre quest'ultima ha un'unica sede, in Lussemburgo, il Tribunale di primo grado ha una divisione centrale, a Parigi, con sezioni a Monaco di Baviera e Londra, come sancito dall'articolo 7 dell'Accordo istitutivo. È prevista inoltre per gli Stati parte la possibilità di istituire divisioni secondarie del Tribunale di primo grado, con competenza geografica limitata al territorio nazionale («divisione locale») o estesa ad un gruppo di Paesi («divisione regionale»).
  L'Accordo istitutivo del Tribunale non è, come noto, ancora in vigore, mancando la ratifica della Germania, sospesa in attesa di una pronuncia della Corte Costituzionale tedesca. Non è dunque possibile definire con precisione una chiara tempistica per l'entrata in funzione del Tribunale.
  A tale elemento si lega inevitabilmente il recesso del Regno Unito dall'Unione Europea. Come infatti chiarito dalla stessa Commissione europea, l'Accordo sul TUB, derivante da una cooperazione rafforzata di diritto UE ex articolo 20 del Trattato sull'Unione europea, è aperto solo agli Stati Membri e il sistema del brevetto unificato è parte dell'acquis comunitario. Il Regno Unito decadrà dall'intero sistema del brevetto unificato al termine del periodo transitorio il 31 dicembre 2020. Una parte degli Stati membri e del panorama imprenditoriale europeo, tuttavia, auspicherebbe la permanenza del Regno Unito nel sistema brevettuale unitario anche dopo la Brexit, possibilità che potrebbe realizzarsi solo con una modifica del Trattato istitutivo del TUB.
  Di conseguenza, sia che la Germania ratifichi l'Accordo prima della fine del periodo transitorio, sia che la ratifica avvenga successivamente a tale scadenza, il sistema brevettuale unitario e l'Accordo istitutivo del TUB entrerebbero comunque in vigore. Nel primo caso col Regno Unito ancora dentro fino a dicembre, nel secondo caso col Regno Unito già fuori. A fine 2020 la sezione di Londra andrebbe quindi trasferita, a meno della conclusione di un nuovo Accordo istitutivo che preveda la partecipazione al TUB della Gran Bretagna in qualità di Stato terzo e il conseguente mantenimento della sede nella capitale britannica. Questo scenario potrebbe essere preso in considerazione soltanto una volta definito il quadro delle future relazioni fra l'Unione e il Regno Unito.
  Già al momento dell'entrata in vigore del Trattato istitutivo del TUB, l'Italia ospiterà a Milano una divisione locale del Tribunale di primo grado. Il capoluogo lombardo ha già predisposto le infrastrutture necessarie. A tal fine il nostro Paese è chiamato, per un periodo transitorio iniziale di sette anni, a destinare al TUB personale di supporto amministrativo. La preparazione è seguita in Italia da un gruppo di lavoro interministeriale (Dipartimento Politiche Europee, Dipartimento Funzione Pubblica, Esteri, Giustizia, Economia e Finanze) che si riunisce regolarmente e che partecipa anche ai lavori del Comitato Preparatorio («PrepCom»), organismo in cui sono rappresentati i 25 Stati firmatari dell'Accordo TUB.
  Come ricordato dagli interroganti, nell'aprile 2019 la nostra Camera dei deputati ha approvato una mozione, accolta dall'Esecutivo allora in carica, in cui impegnava il Governo a rivendicare «per l'Italia» una sede del TUB. Nel luglio 2019 Milano, che già ospiterà la sede locale del TUB, ha presentato formalmente alla Presidenza del Consiglio la propria candidatura ad accogliere la sezione della divisione centrale oggi prevista a Londra. Il 5 febbraio 2020 anche Torino ha avanzato la propria disponibilità ad accogliere la sede in questione.
  Va considerato che il Paese che ospita una sezione della divisione centrale ha l'obbligo di sostenere per i primi sette anni tutti i costi legati alla sede (locali comprensivi di attrezzature e personale amministrativo) e, in seguito, di continuare a sostenere i costi delle strutture. Ciò a fronte di un sicuro valore aggiunto per la Città (e per il Paese) ospitante, in particolare per quanto riguarda l'indotto di competenze di alto livello che una tale struttura è capace di generare.
  Allo stato attuale, data l'incertezza dei tempi di entrata in vigore dell'Accordo istitutivo del TUB e l'impossibilità di escludere una permanenza del Regno Unito nel sistema brevettuale europeo, non è stata ancora avviata tra gli Stati parte alcuna procedura di selezione per un'eventuale nuova sede e non vi è dunque la possibilità di formalizzare una candidatura italiana.
  Con riferimento all'interrogazione n. 5-03591 Billi, come ho avuto modo di sottolineare nella precedente risposta, l'Accordo sul Tribunale unificato dei brevetti (TUB) non è ancora entrato in vigore a causa della mancata ratifica da parte della Germania, sospesa in attesa degli esiti di un giudizio di legittimità costituzionale pendente presso la Corte federale tedesca dal 2017. Non sono al momento prevedibili i tempi della sua entrata in vigore. All'Accordo TUB aderiscono 24 Stati membri UE su 27; non vi partecipano Polonia, Spagna, Croazia.
  Per quanto riguarda la rappresentanza in giudizio, il testo dell'Accordo prevede che le parti siano rappresentate da avvocati abilitati al patrocinio dinanzi a un organo giurisdizionale di uno Stato membro contraente. Le parti possono in alternativa essere rappresentate da mandatari abilitati dall'Ufficio europeo dei brevetti, a norma dell'articolo 134 della Convenzione sul brevetto europeo di Monaco di Baviera (cui aderiscono 38 Stati, tra i quali tutti i Paesi UE), e in possesso di adeguate qualifiche quali un certificato europeo per le controversie brevettuali. Non vi sono limiti in base alla cittadinanza. È utile ricordare che nel nostro ordinamento il riconoscimento delle qualifiche professionali è disciplinato dal Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, che recepisce la Direttiva 2005/36/CE e dal Decreto legislativo 28 gennaio 2016 n. 15, recante l'attuazione della Direttiva 2013/55/UE. Quest'ultima, che modifica la Direttiva 2005/36/CE, disciplina l'esercizio – negli Stati membri diversi da quello in cui l'abilitazione è stata rilasciata – delle professioni per le quali è necessario il possesso del relativo titolo professionale.
  Le Direttive citate prevedono il riconoscimento automatico per un numero limitato di professioni sulla base di requisiti minimi di formazione armonizzati, un sistema generale di riconoscimento dei titoli legati alla formazione e un riconoscimento automatico dell'esperienza professionale. La direttiva 2005/36/CE ha inoltre istituito un nuovo sistema di libera prestazione di servizi.
  Per quanto riguarda i consulenti in proprietà industriale, il Codice della proprietà industriale (Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30) prevede che «il mandato può anche essere conferito a cittadini dell'Unione europea in possesso di una qualifica corrispondente a quella dei mandatari abilitati in materia di brevetti o di marchi iscritti all'Albo italiano dei consulenti in proprietà industriale, riconosciuta ufficialmente nello Stato membro dell'Unione europea ove essi hanno il loro domicilio professionale» e indica tra i requisiti per l'iscrizione all'Albo la circostanza che il professionista sia cittadino italiano, degli Stati membri dell'Unione Europea o di Stati esteri nei cui confronti vige un regime di reciprocità.
  Non risulta che alcuno Stato membro abbia finora presentato una richiesta di modifica del Trattato volta all'introduzione di una limitazione della rappresentanza dinanzi al TUB solo in favore di professionisti, avvocati o consulenti, cittadini di uno degli Stati aderenti al TUB.
  Considerato che il Trattato, ancora non in vigore, è stato già stato firmato e ratificato da parte italiana nel 2016, una richiesta in tal senso rischierebbe di giungere tardiva e di impattare ulteriormente sulle tempistiche di operatività dell'Accordo. Essa necessiterebbe in ogni caso – sentiti i competenti Ministeri dello Sviluppo Economico e della Giustizia – di un attento esame di compatibilità con le disposizioni della Convenzione sul brevetto europeo di Monaco di Baviera e con il diritto dell'Unione europea, in particolare con le direttive citate in precedenza e con la direttiva UE 2006/123/CE (c.d. Bolkestein). Questa direttiva disciplina infatti l'eliminazione degli ostacoli alla libertà di stabilimento, con conseguente divieto di ogni forma di discriminazione basata sulla nazionalità per coloro che intendono prestare servizi in un altro Stato membro.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

ratifica di accordo

brevetto europeo

mercato comunitario