ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/03582

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 303 del 12/02/2020
Firmatari
Primo firmatario: PAGANI ALBERTO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 12/02/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DE MENECH ROGER PARTITO DEMOCRATICO 12/02/2020
FRAILIS ANDREA PARTITO DEMOCRATICO 12/02/2020


Commissione assegnataria
Commissione: IV COMMISSIONE (DIFESA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA DIFESA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA DIFESA delegato in data 12/02/2020
Stato iter:
13/02/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 13/02/2020
Resoconto PAGANI ALBERTO PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 13/02/2020
Resoconto CALVISI GIULIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (DIFESA)
 
REPLICA 13/02/2020
Resoconto PAGANI ALBERTO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 13/02/2020

SVOLTO IL 13/02/2020

CONCLUSO IL 13/02/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-03582
presentato da
PAGANI Alberto
testo di
Mercoledì 12 febbraio 2020, seduta n. 303

   PAGANI, DE MENECH e FRAILIS. — Al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:

   ai sensi dell'articolo 2 della legge 2 ottobre 1967 n. 895 la detenzione di bossoli, anche se esplosi, relativi alla munizione di guerra, non essendo necessario che si tratti di munizioni atte all'impiego, dovendosi invece considerare sufficiente la loro originaria e normale destinazione, è configurata come un reato;

   recentemente la prima sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 4178, depositata il 31 gennaio 2020 ha confermato una condanna inflitta nei precedenti gradi di giudizio, nei confronti di persone che detenevano bossoli della fattispecie sopra indicata;

   va considerato che tale detenzione spesso esprime un semplice motivo affettivo come ricordo di situazione addestrative e il bossolo stesso non è in alcun modo riutilizzabile –:

  quali siano, per quanto di competenza, gli orientamenti del Ministro interrogato in ordine alla disciplina vigente.
(5-03582)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 13 febbraio 2020
nell'allegato al bollettino in Commissione IV (Difesa)
5-03582

  Nel merito della vicenda riportata nell'atto, si evidenzia che la prima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con sentenza depositata il 31 gennaio 2020, ha confermato la sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria di condanna nei confronti di M.L.A. per i delitti, tra gli altri, di illecita detenzione di due fucili clandestini ed alterati, ricettazione di tali armi e detenzione di munizioni da guerra.
  La Corte di Cassazione, nel richiamare la propria costante giurisprudenza, ha affermato che la detenzione di bossoli, anche se esplosi, relativi a munizioni di guerra, configura il reato di cui all'articolo 2 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, non essendo necessario che si tratti di munizioni atte all'impiego, dovendosi invece considerare sufficiente la loro originaria e normale destinazione.
  Nella ricostruzione sistematica dei fatti e della normativa di riferimento, la Corte, anche con riferimento alla legge n. 110 del 1975 che definisce la nozione di munizione di guerra, ha ribadito come per la configurazione del reato di detenzione di munizioni da guerra, non sia necessario che esse siano atte all'impiego, dovendosi prescindere dalla loro efficienza e considerare sufficiente la loro originaria e normale destinazione.
  Sulla base di un tale procedimento logico-argomentativo, confortato da una giurisprudenza consolidata, la Corte, nel ritenere fondate le motivazioni poste alla base della sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria, ha ritenuto prevalente il dato della gravità e pericolosità della condotta sull'incensuratezza e sugli altri elementi evidenziati dalla Difesa, rigettando il ricorso e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
  In tale ambito, la richiesta di valutazione del Ministro della difesa in merito gli orientamenti sulla disciplina vigente, non può non coincidere con quella operata dal giudice di merito (di primo e di secondo grado) che, per quanto evidenziato dai giudici della stessa Corte di Cassazione, «ha esercitato in maniera niente affatto irragionevole la sua discrezionalità e che, quindi, è esente da censure di legittimità».