Legislatura: 18Seduta di annuncio: 303 del 12/02/2020
Primo firmatario: OSNATO MARCO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 12/02/2020
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 12/02/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 13/02/2020 Resoconto OSNATO MARCO FRATELLI D'ITALIA RISPOSTA GOVERNO 13/02/2020 Resoconto BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE) REPLICA 13/02/2020 Resoconto OSNATO MARCO FRATELLI D'ITALIA
DISCUSSIONE IL 13/02/2020
SVOLTO IL 13/02/2020
CONCLUSO IL 13/02/2020
OSNATO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
il decreto legislativo n. 23 del 2011 ha previsto la possibilità per il proprietario/locatore di unità immobiliare abitativa di optare per un particolare regime di tassazione, mediante l'applicazione di un'imposta proporzionale sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, delle relative addizionali, dell'imposta di registro, dell'imposta di bollo sul contratto di locazione, sulle risoluzioni e sulle proroghe;
va evidenziato che la cosiddetta «cedolare secca» è attivabile al ricorrere di due requisiti: il requisito oggettivo, ovvero l'uso abitativo dell'immobile, e il requisito soggettivo, ovvero il locatore non deve agire nell'esercizio di un'attività di un'impresa o professione;
le disposizioni normative e le successive specificazioni nulla dispongono riguardo alla figura del conduttore;
l'Agenzia delle entrate estende, a giudizio dell'interrogante arbitrariamente, le restrizioni previste per il locatore anche al conduttore (circolare dell'agenzia delle entrate 26/E/2011);
questa interpretazione ha già fatto soccombere l'Agenzia delle entrate in diversi procedimenti (ad esempio: Commissione tributaria regionale Lombardia, sez. XIX n. 754-27/2/2017, Commissione tributaria regionale Perugia n. 117-16/2/2018, Commissione tributaria regionale Perugia, sez. I, n. 370-24/10/2017) –:
se il Governo intenda adottare iniziative per dare certezze al cittadino, tutelandolo nell'applicazione chiara della norma rispetto a quello che all'interrogante appare un modus operandi arbitrario e infondato dell'agenzia delle entrate.
(5-03578)
Con il documento in esame l'Onorevole interrogante, con riferimento all'applicazione della cosiddetta «cedolare secca», chiede chiarimenti in merito al fatto se il requisito soggettivo richiesto dalla normativa in materia per poter optare per tale regime non sia stato arbitrariamente esteso dall'Agenzia delle entrate alla figura del conduttore.
Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.
L'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ha introdotto la possibilità per i possessori di immobili locati ad uso abitativo (persone fisiche titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento di unità immobiliari abitative locate, che non agiscono nell'esercizio di un'attività di impresa o di arti e professioni), di optare per l'applicazione della «cedolare secca» sugli affitti. L'imposta applicata nella forma della «cedolare secca» sostituisce l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali sul reddito fondiario prodotto dall'immobile locato, nonché le imposte di registro e di bollo dovute sul contratto di locazione.
Il comma 6 del citato articolo 3 del decreto legislativo n. 23 del 2011 prevede, tra l'altro, che le disposizioni in materia di «cedolare secca» «non si applicano alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di un'attività d'impresa, o di arti e professioni».
Tenuto conto che la norma consente l'applicazione del regime in esame solo per gli immobili abitativi locati con finalità abitative, escludendo quelle effettuate nell'esercizio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, con la circolare dell'Agenzia delle entrate del 1o giugno 2011, n. 26/E è stato chiarito che, per l'applicazione della «cedolare secca», occorre porre rilievo anche all'attività del conduttore restando esclusi dal regime i contratti conclusi con conduttori che agiscono nell'esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo, ancorché detti immobili vengano utilizzati dal locatario per soddisfare le esigenze abitative dei propri collaboratori o dipendenti.
Tale interpretazione è confermata da ultimo dagli interventi normativi introdotti dal legislatore.
In particolare, si rappresenta che l'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, ha inserito nell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 6, il seguente comma 6-bis, ai sensi del quale «l'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata anche per le unità immobiliari abitative locate nei confronti di cooperative edilizie per la locazione o enti senza scopo di lucro di cui al libro I, titolo II del codice civile, purché sublocate a studenti universitari e date a disposizione dei comuni con rinuncia all'aggiornamento del canone di locazione o assegnazione».
Come chiarito con la circolare dell'Agenzia delle entrate dell'8 aprile 2016, n. 12/E, la citata disposizione pone in rilievo l'effettiva destinazione abitativa dell'immobile e, pertanto, nel caso in cui l'immobile venga utilizzato per soddisfare le finalità abitative degli studenti universitari, può accedere al regime anche il contratto di locazione stipulato dal locatore con le cooperative edilizie o con gli enti senza scopo di lucro.
Come, però, rappresentato dall'Onorevole interrogante, la predetta interpretazione – che si ritiene comunque coerente alla ratio delle modifiche normative che si sono succedute nel tempo – ha dato vita ad un filone di contenzioso, in parte anche con esiti favorevoli all'Agenzia delle entrate.
Al momento, si è in attesa del primo pronunciamento della Cassazione alla quale la questione interpretativa è stata recentemente sottoposta.