ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/03576

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 303 del 12/02/2020
Firmatari
Primo firmatario: CENTEMERO GIULIO
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 12/02/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BITONCI MASSIMO LEGA - SALVINI PREMIER 12/02/2020
CAVANDOLI LAURA LEGA - SALVINI PREMIER 12/02/2020
COVOLO SILVIA LEGA - SALVINI PREMIER 12/02/2020
GERARDI FRANCESCA LEGA - SALVINI PREMIER 12/02/2020
GUSMEROLI ALBERTO LUIGI LEGA - SALVINI PREMIER 12/02/2020
PAGANO ALESSANDRO LEGA - SALVINI PREMIER 12/02/2020
PATERNOSTER PAOLO LEGA - SALVINI PREMIER 12/02/2020
TARANTINO LEONARDO LEGA - SALVINI PREMIER 12/02/2020


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 12/02/2020
Stato iter:
13/02/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 13/02/2020
Resoconto CENTEMERO GIULIO LEGA - SALVINI PREMIER
 
RISPOSTA GOVERNO 13/02/2020
Resoconto BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 13/02/2020
Resoconto CENTEMERO GIULIO LEGA - SALVINI PREMIER
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 13/02/2020

SVOLTO IL 13/02/2020

CONCLUSO IL 13/02/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-03576
presentato da
CENTEMERO Giulio
testo di
Mercoledì 12 febbraio 2020, seduta n. 303

   CENTEMERO, BITONCI, CAVANDOLI, COVOLO, GERARDI, GUSMEROLI, ALESSANDRO PAGANO, PATERNOSTER e TARANTINO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   gli Eltif - European Long Term Investments Funds costituiscono un importante strumento finanziario teso a supportare le piccole e medie imprese;

   trattasi di un nuovo prodotto affacciatosi sul mercato del risparmio italiano di recente, ovvero fondi di natura chiusa introdotti da un regolamento comunitario del 2015 (regolamento Ue 2015/760), che mirano ad avvicinare i risparmiatori retail italiani all'investimento illiquido, così da rappresentare per le piccole e medie imprese startup un canale di finanza alternativo a quello bancario;

  l'articolo 36-bis del decreto-legge 34 del 2019, cosiddetto decreto crescita, si ricorda, ha introdotto, in via sperimentale per l'anno in corso, un regime fiscale speciale per l'investimento negli Eltif o fondi di Eltif, subordinatamente al rispetto di alcune specifiche condizioni espressamente indicate;

   il comma 8 del citato articolo demanda, poi, ad un decreto del Ministero dell'economia e finanze le modalità attuative della disciplina ivi prevista ed il successivo comma 10 subordina l'efficacia del regime speciale all'autorizzazione della Commissione europea –:

   se e quali iniziative il Ministro interrogato intenda adottare per dare seguito all'attivazione delle deduzioni di capital gain sugli Eltif e, in particolare, se sia stata avviata la richiesta di autorizzazione di cui al comma 10 dell'articolo 36-bis citato in premessa e a che punto sia l’iter del relativo decreto ministeriale, considerato che la norma è sperimentale per il solo 2020 e l'anno è già iniziato.
(5-03576)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 13 febbraio 2020
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-03576

  Con il documento in esame gli Onorevoli chiedono chiarimenti in merito allo stato di attuazione del regime fiscale di favore per gli investimenti negli ELTIF – European Long Term Investment Funds, introdotto dall'articolo 36-bis del decreto-legge n. 34 del 2019.
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si fa presente quanto segue.
  Gli ELTIF – strumenti finanziari affacciatisi sul mercato italiano a seguito dell'emanazione del regolamento UE 2015/760 – sono stati considerati dal menzionato articolo 36-bis del decreto-legge n. 34 del 2019 (cosiddetto Decreto Crescita) meritevoli di uno speciale regime fiscale di vantaggio, relativamente agli investimenti effettuati nel 2020 e che tale regime deve essere attuato, previo ottenimento di apposito provvedimento autorizzatorio rilasciato dalla Commissione UE, attraverso apposito decreto ministeriale.
  L'agevolazione introdotta consiste in un'esenzione per i proventi, percepiti da persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, derivanti dagli ELTIF che investono almeno il 70 per cento dell'attivo in attività ammissibili ai sensi dell'articolo 10 del regolamento n. 2015/760/UE, che disciplina i cennati ELTIF, riferibili a imprese, ammissibili ai sensi dell'articolo 11 del medesimo regolamento, residenti nel territorio dello Stato o in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo con stabile organizzazione in Italia.
  Ai sensi dell'articolo 11 del regolamento n. 2015/760/UE le imprese di portafoglio ammissibili devono possedere le seguenti caratteristiche:
   non sono imprese finanziarie;
   non sono quotate su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, o, se quotate in una delle predette sedi di negoziazione, hanno una capitalizzazione di mercato inferiore a 500 milioni di euro.

  Le attività ammissibili, ai sensi dell'articolo 10 del citato regolamento n. 2015/760/UE, sono:
   strumenti rappresentativi di equity e quasi-equity emessi da imprese ammissibili, o da imprese che possiedono la maggioranza del capitale dell'impresa di portafoglio ammissibile;
   strumenti di debito emessi da un'impresa di portafoglio ammissibile;
   prestiti erogati dall'ELTIF a un'impresa di portafoglio ammissibile;
   partecipazioni dirette o indirette, tramite imprese di portafoglio ammissibili, in singole attività reali.

  Tanto premesso, in considerazione dei possibili profili di selettività, sia al livello degli intermediari, potendo gli investimenti in questione effettuarsi esclusivamente tramite gli stessi ELTIF ovvero tramite OICR il cui patrimonio sia interamente investito in ELTIF, sia con riferimento alle imprese target (tra cui si annoverano anche le PMI quotate aventi una capitalizzazione limitata a 500 milioni di euro) è stata prevista al comma 10 del citato articolo 36-bis, una clausola di standstill che condiziona l'efficacia della misura all'autorizzazione della Commissione europea.
  Tenuto conto dei predetti possibili profili di selettività della misura sopra evidenziata si è ritenuto opportuno avviare un dialogo informale con i competenti Servizi della Commissione, al fine di consentire una valutazione preliminare degli aspetti problematici che sarebbero emersi in sede di notifica formale della misura pregiudicandone i possibili esiti.
  In tale occasione si è osservato, da parte italiana, che la misura in questione non sembra trovare base giuridica nel Regolamento (UE) n. 651/2014, sugli aiuti di Stato esenti da notifica, né negli orientamenti della Commissione europea sugli aiuti al capitale di rischio (2014/C 19/04), anche se l'imminente introduzione della disciplina sugli ELTIF era stata annunciata dalla stessa Commissione nei predetti orientamenti.
  È stata segnalata la improcrastinabilità di una riflessione sull'utilizzo di tale strumento mediante incentivi, tenuto conto altresì che il tema riguarda profili assai più ampi connessi alla tematica del finanziamento dell'economia reale.
  Su detti aspetti è in corso una riflessione da parte dei Servizi della Commissione.
  Pertanto, in relazione alle richieste degli Onorevoli interroganti si rappresenta che sono in corso interlocuzioni con gli uffici della Commissione UE focalizzati a verificare la sussistenza dei presupposti per l'ottenimento dell'autorizzazione richiesta dalla legge.
  L’iter di approvazione del decreto di attuazione è influenzato, nei tempi e nelle modalità di predisposizione, dagli esiti dei predetti colloqui in corso in sede europea.