ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/03575

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 303 del 12/02/2020
Firmatari
Primo firmatario: FRAGOMELI GIAN MARIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 12/02/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PAGANO UBALDO PARTITO DEMOCRATICO 12/02/2020
BURATTI UMBERTO PARTITO DEMOCRATICO 12/02/2020
ROTTA ALESSIA PARTITO DEMOCRATICO 12/02/2020
TOPO RAFFAELE PARTITO DEMOCRATICO 12/02/2020


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 12/02/2020
Stato iter:
13/02/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 13/02/2020
Resoconto FRAGOMELI GIAN MARIO PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 13/02/2020
Resoconto BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 13/02/2020
Resoconto FRAGOMELI GIAN MARIO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 13/02/2020

SVOLTO IL 13/02/2020

CONCLUSO IL 13/02/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-03575
presentato da
FRAGOMELI Gian Mario
testo di
Mercoledì 12 febbraio 2020, seduta n. 303

   FRAGOMELI, UBALDO PAGANO, BURATTI, ROTTA e TOPO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 1, comma 692, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, una nuova causa di esclusione dall'applicazione del regime forfettario destinato agli operatori economici di ridotte dimensioni, previsto dall'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   in particolare viene ripristinata l'esclusione dal regime forfettario dei soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati eccedenti l'importo di 30.000 euro, stabilendo che la verifica di tale soglia risulta irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato;

   in base alla letterale formulazione della norma, questa causa ostativa deve essere valutata sulla base dei redditi percepiti nell'anno precedente l'utilizzo del regime, cosicché la percezione nel 2019 di redditi di lavoro dipendente di ammontare superiore a 30.000 euro determinerebbe la fuoriuscita dal regime già dal 2020;

   restano dubbi sulla decorrenza dei nuovi limiti per l'accesso o permanenza nel regime forfettario e sarebbe quindi opportuno un chiarimento da parte dell'Agenzia delle entrate per aiutare i titolari di partita Iva a scegliere il corretto regime fiscale da adottare nel 2020;

   oltre alla definizione dell'entrata in vigore della citata norma è utile valutare la possibilità di concedere margini di flessibilità per l'accesso al regime forfettario, a tal fine considerando l'applicazione di tale regime anche per coloro che nel complesso percepiscono nell'anno un ammontare di redditi, sia da lavoro dipendente e assimilati, sia da attività professionale, non eccedente il massimo di euro 95.000, che attualmente equivale alla somma dei vigenti limiti di 65.000 euro di redditi professionali e 30.000 di redditi da lavoro dipendente e assimilati;

   tale opzione, oltre a contrastare l'evasione fiscale, concederebbe a molti professionisti, anche in pensione, la possibilità di proseguire l'attività professionale in maniera marginale, offrendo sul mercato prestazioni consulenziali comunque utili all'accrescimento del know-how e al passaggio generazionale delle conoscenze –:

   quale sia l'orientamento del Ministro interrogato circa la possibilità di introdurre margini di flessibilità al regime forfettario concedendo l'accesso anche ai professionisti già pensionati che non superano nel complesso «quota 95» ovvero qualora il totale dei redditi da pensione e dei redditi professionali percepiti nell'anno non superi i 95.000 euro, con un limite massimo di reddito da pensione comunque non eccedente i 40.000 euro, a tal fine anche fornendo una stima dell'onere.
(5-03575)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 13 febbraio 2020
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-03575

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti evidenziano che con la legge di bilancio per il 2020 è stata ripristinata la causa di esclusione dal regime forfetario, di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014, che riguarda i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati eccedenti l'importo di 30.000 euro (articolo 1, comma 57, lettera d-ter, legge n. 190 del 2014.
  Gli Onorevoli segnalano che, alla luce della formulazione della norma, la percezione nel 2019 dei predetti redditi di ammontare superiore a 30.000 euro determinerebbe la fuoriuscita dal regime già dal 2020.
  Pertanto, gli Onorevoli chiedono chiarimenti in merito alla decorrenza della nuova causa di esclusione da parte dell'Agenzia delle Entrate «per aiutare i titolari di partita IVA a scegliere il corretto regime fiscale da adottare dal 2020».
  Inoltre, gli Onorevoli auspicano la possibilità di introdurre margini di flessibilità al regime forfetario «concedendo l'accesso anche ai professionisti già pensionati, che non superano nel complesso “quota 95” ovvero qualora il totale dei redditi da pensione e dei redditi professionali percepiti nell'anno non supera i 95.000 euro, con un limite massimo di reddito da pensione comunque non eccedente i 40.000 euro, a tal fine anche fornendo una stima dell'onere».
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Giova preliminarmente richiamare il quadro normativo di riferimento.
  Le modifiche al regime forfetario, di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, introdotte dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) riguardano sia i requisiti di accesso, che le cause di esclusione dal regime forfetario.
  Con riferimento ai requisiti di accesso, il comma 692, lettera a), ha sostituito l'articolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, prevedendo che i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario se, al contempo, nell'anno precedente, hanno conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000, e se hanno sostenuto spese per il personale e per lavoro accessorio non superiori a 20.000 euro.
  Il comma 692, lettera d), ha previsto, come causa di esclusione dall'applicazione del regime forfetario, l'ipotesi in cui, nel periodo d'imposta precedente, il soggetto abbia percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati di importo lordo superiore a 30.000 euro.
  In merito alla decorrenza dell'efficacia dei nuovi requisiti e delle cause di esclusione dal regime forfetario, si evidenzia che, con risoluzione n. 7 dell'11 febbraio 2020, l'Agenzia delle entrate ha fornito i chiarimenti richiesti.
  In particolare, la predetta risoluzione ha precisato che, come si evince dall'espressa formulazione normativa del novellato comma 54, il limite delle spese, di cui alla lettera b) del nuovo comma 54, deve essere verificato con riferimento all'anno precedente all'applicazione del regime forfetario. Di conseguenza, i contribuenti che nel 2019 hanno superato i limiti previsti dal comma 54 in commento non potranno accedere al regime forfetario nel 2020.
  Anche per la causa di esclusione prevista dal comma 57, lettera d-ter), introdotta dal comma 692, lettera d), dell'articolo 1 della legge di bilancio 2020, in base al tenore letterale della norma, si evidenzia che la stessa opera già dal periodo d'imposta 2020, se i contribuenti, nel periodo d'imposta 2019, hanno conseguito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati in misura superiore a 30.000 euro.
  Per quanto concerne la valutazione della possibilità di introdurre margini di flessibilità al regime forfetario, secondo le modalità prospettate dagli Onorevoli interroganti, si osserva che impregiudicate le valutazioni di ordine politico, il limite attualmente vigente di euro 65.000 si riferisce ai ricavi/compensi c non già ai redditi conseguiti e, pertanto, non appare corretto considerare un limite complessivo di euro 95.000 costituito dalla somma di due entità tra loro non omogenee (65.000 di ricavi/compensi e 30.000 di redditi lavoro dipendente e assimilati).