ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/03565

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 303 del 12/02/2020
Firmatari
Primo firmatario: BALDELLI SIMONE
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 12/02/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BERGAMINI DEBORAH FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 12/02/2020
ROSSO ROBERTO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 12/02/2020


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 12/02/2020
Stato iter:
26/02/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 26/02/2020
Resoconto VILLAROSA ALESSIO MATTIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 26/02/2020
Resoconto BALDELLI SIMONE FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 12/02/2020

DISCUSSIONE IL 26/02/2020

SVOLTO IL 26/02/2020

CONCLUSO IL 26/02/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-03565
presentato da
BALDELLI Simone
testo di
Mercoledì 12 febbraio 2020, seduta n. 303

   BALDELLI, BERGAMINI e ROSSO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

   il decreto-legge n. 124 del 2019, all'articolo 53, comma 5-ter, ha modificato la normativa relativa alle modalità di pagamento del bollo auto per i noleggi a lungo termine di veicoli senza conducente;

   le modifiche introdotte sono due: la prima consiste nella possibilità per le imprese di noleggio di eseguire cumulativamente il versamento delle tasse di circolazione dovute per l'intera flotta di veicoli di loro proprietà; la seconda, alternativa alla prima, prevede che spetti all'utilizzatore del veicolo a noleggio il pagamento della tassa automobilistica, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto di noleggio a lungo termine;

   le nuove disposizioni entrate in vigore dal 1° gennaio 2020 hanno prodotto una serie di criticità inerenti alla loro applicazione;

   il pagamento cumulativo della tassa automobilistica da parte delle imprese di noleggio è al momento impossibile, perché l'articolo 7 della legge n. 99 del 2009, al comma 3, prescrive che il gettito della tassa automobilistica è attribuito alla regione di residenza dell'utilizzatore del veicolo a noleggio e ad oggi il database dell'archivio nazionale dei veicoli, che contiene le informazioni tecniche e d'intestazione dei veicoli immatricolati, risulta incompleto. Da quanto riportato recentemente da fonti di stampa mancherebbero i dati di circa 400 mila veicoli;

   l'obbligo di pagare la tassa automobilistica per i veicoli a noleggio a lungo termine grava, al momento, esclusivamente sugli utilizzatori, i quali però sono costretti a recarsi fisicamente presso uno degli uffici di esazione abilitato anche a modificare i dati relativi agli archivi fiscali. L'utilizzatore, infatti, recandosi presso uno di questi sportelli con il contratto di noleggio stipulato, deve farsi annotare negli archivi informatici;

   permanendo l'impossibilità per le aziende di noleggio di effettuare il pagamento in maniera cumulativa la tassa di proprietà ricadrebbe al 100 per cento sull'utilizzatore, ovvero il dipendente nel caso delle auto aziendali. Un tale criterio sarebbe in contrapposizione logica con il principio che l'auto sia utilizzata per il 30 per cento dal dipendente per finalità private e per il 70 per cento dal datore di lavoro (contraente del contratto di noleggio);

   la norma, inoltre, si applicherebbe anche ai contratti già in essere per i quali non varierebbe il canone, ma di fatto ciò rappresenterebbe una nuova tassa sui contratti di noleggio a carico degli utenti finali con costi valutabili in circa l'8 per cento del canone di noleggio;

   l'attuale situazione relativa alle modalità di pagamento del bollo auto per i noleggi a lungo termine è a dir poco caotica e produce notevoli disagi sia per chi usufruisce del noleggio a lungo termine senza conducente, che per le stesse imprese –:

   quali iniziative urgenti, anche di carattere normativo, intenda assumere il Governo al fine di risolvere la caotica situazione rappresentata in premessa, consentendo la piena applicazione della norma che prevede la possibilità per le imprese di noleggio di effettuare il pagamento della tassa automobilistica cumulativamente per l'intera flotta di veicoli.
(5-03565)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 26 febbraio 2020
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-03565

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, con riferimento alle modalità di pagamento della tassa automobilistica nelle ipotesi di noleggio a lungo termine di veicoli senza conducente, chiedono di sapere quali iniziative si intendano assumere per superare le notevoli criticità operative riscontrate in sede di applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 53, comma 5-ter, del decreto-legge n. 124 del 2019.
  Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.
  In via preliminare, occorre evidenziare che le norme previste dall'articolo 53 commi 5-ter e 5- quater del citato decreto-legge n. 124 del 2019 hanno esteso ai veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente la disciplina della tassa automobilistica relativa ai veicoli concessi in locazione finanziaria che è in vigore sin dal 2009.
  La ratio della norma riposa nell'esigenza di rispettare, anche nel caso di specie, il principio di territorialità del tributo, individuato dalla legge delega sul federalismo fiscale 5 maggio 2009, n. 42 tra i princìpi fondamentali cui più volte si è richiamato il Legislatore nelle norme del decreto attuativo, il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, in materia di federalismo fiscale regionale. Nell'ipotesi in esame detto principio trova la sua giustificazione nel fatto che appare più coerente, anche ai fini della tutela dell'ambiente, che la tassa automobilistica venga versata nella regione in cui circolano i veicoli, che rappresentano una potenziale fonte di inquinamento, offrendo in tal modo all'ente impositore la possibilità di destinare il relativo gettito a manovre di risanamento ambientale da realizzare nel proprio territorio.
  Appare, pertanto, razionale la scelta di estendere ai veicoli concessi a noleggio senza conducente la disciplina del leasing, di tal che:
   soggetto passivo della tassa automobilistica è l'utilizzatore del veicolo in locazione a lungo termine senza conducente. Tale soggetto, pertanto, dal 1o gennaio 2020, è tenuto in via esclusiva al pagamento della tassa automobilistica;
   è configurabile la responsabilità solidale della società di locazione a lungo termine senza conducente solo nella particolare ipotesi in cui questa abbia provveduto, in base alle modalità stabilite dall'ente competente, al pagamento cumulativo, in luogo degli utilizzatori, delle tasse dovute per i periodi compresi nella durata del contratto;
   la competenza ed il gettito della tassa automobilistica sono determinati in ogni caso in relazione al luogo di residenza dell'utilizzatore del veicolo a titolo di locazione a lungo termine del veicolo senza conducente.

  Occorre mettere in evidenza che nel corso dei lavori parlamentari l'originaria stesura delle norme in esame è stata oggetto di riformulazione, per cui il contratto locazione a lungo termine senza conducente deve essere annotato nell'archivio nazionale dei veicoli a norma dell'articolo 94, comma 4-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e non al Pubblico registro automobilistico-PRA, come avviene per il contratto di leasing.
  Per rendere agevole l'attuazione della norma il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sin dal 31 dicembre 2019 ha messo a disposizione dell'AGI – ente gestore del sistema informativo del PRA nel quale, a norma dell'articolo 51, comma 2-bis, del decreto-legge n. 124 del 2019 sono acquisiti anche i dati delle tasse automobilistiche – le targhe dei veicoli in questione, ma non i contratti di noleggio, che sono indispensabili per l'individuazione sia del soggetto obbligato che dell'Amministrazione beneficiaria.
  Detta circostanza ha reso inizialmente difficoltoso l'assolvimento dell'obbligazione tributaria da parte degli utilizzatori del veicolo, anche se è comunque sempre stato possibile effettuare il pagamento del tributo in via cumulativa da parte della società di noleggio, in base alle modalità stabilite dalla regione competente, attraverso il sistema PAGO-PA.
  Tanto premesso, nel precisare che la competenza dell'Agenzia delle entrate per la gestione delle tasse automobilistiche è limitata alle Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna, si evidenzia che proprio al fine di eliminare le criticità segnalate sono state previste alcune modifiche delle citate disposizioni grazie ad una proposta emendativa recepita dall'articolo 1, comma 8-bis del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica» (c.d. «milleproroghe»), approvato alla Camera dei Deputati e trasmesso al Senato lo scorso 20 febbraio (A.S. 1729).
  Il citato intervento normativo, infatti, è finalizzato ad assicurare la corretta applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 53, comma 5-ter del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 a partire dall'esercizio 2020. In particolare nella proposta emendativa viene prevista la possibilità di versare senza sanzioni ed interessi entro il 31 luglio 2020 le tasse automobilistiche dovute sui veicoli interessati da contratti di noleggio a lungo termine (ex articolo 53 comma 5-ter del decreto-legge n. 124/2019) «con riferimento ai periodi tributari in scadenza nel primo semestre 2020».
  Le disposizioni contenute nella proposta emendativa sono orientate a definire le modalità tecniche idonee alla corretta applicazione del tributo per le fattispecie di cui al periodo precedente, alla luce delle criticità connesse all'utilizzo dei dati di cui all'articolo 94, comma 4-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 per le finalità di corretta gestione del tributo.
  L'intervento prevede, infatti, che i dati rilevanti ai fini dell'individuazione del soggetto passivo del tributo e i conseguenti riflessi connessi alla territorialità del gettito tributario siano acquisiti, senza oneri aggiuntivi, secondo criteri tecnici definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il gestore dell'archivio nazionale di cui all'articolo 51, comma 2-bis del decreto-legge n. 124 del 2019, e l'Agenzia delle entrate, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche attraverso la fattiva collaborazione con ANIASA (associazione rappresentativa delle società di noleggio).
  Si segnala, in ultimo, che la citata disposizione normativa prevede il diretto ed esclusivo coinvolgimento dell'ACI – quale gestore dell'archivio nazionale di cui all'articolo 51 comma 2-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 – nell'acquisizione dei dati necessari all'individuazione dei soggetti tenuti al pagamento della tassa automobilistica e nella successiva messa a disposizione di tali informazioni negli archivi dell'Agenzia delle entrate, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano al fine di consentire il corretto svolgimento dell'attività di gestione della tassa automobilistica ai sensi dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

noleggio di veicolo

impresa di noleggio

nolo