ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/03548

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 302 del 11/02/2020
Firmatari
Primo firmatario: ZOLEZZI ALBERTO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 11/02/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DAGA FEDERICA MOVIMENTO 5 STELLE 11/02/2020
DEIANA PAOLA MOVIMENTO 5 STELLE 11/02/2020
D'IPPOLITO GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 11/02/2020
FEDERICO ANTONIO MOVIMENTO 5 STELLE 11/02/2020
FONTANA ILARIA MOVIMENTO 5 STELLE 11/02/2020
LICATINI CATERINA MOVIMENTO 5 STELLE 11/02/2020
MANCA ALBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 11/02/2020
MARAIA GENEROSO MOVIMENTO 5 STELLE 11/02/2020
MICILLO SALVATORE MOVIMENTO 5 STELLE 11/02/2020
RICCIARDI RICCARDO MOVIMENTO 5 STELLE 11/02/2020
TERZONI PATRIZIA MOVIMENTO 5 STELLE 11/02/2020
VARRICA ADRIANO MOVIMENTO 5 STELLE 11/02/2020
VIGNAROLI STEFANO MOVIMENTO 5 STELLE 11/02/2020


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 11/02/2020
Stato iter:
12/02/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 12/02/2020
Resoconto ZOLEZZI ALBERTO MOVIMENTO 5 STELLE
 
RISPOSTA GOVERNO 12/02/2020
Resoconto MORASSUT ROBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
 
REPLICA 12/02/2020
Resoconto ZOLEZZI ALBERTO MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 12/02/2020

SVOLTO IL 12/02/2020

CONCLUSO IL 12/02/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-03548
presentato da
ZOLEZZI Alberto
testo di
Martedì 11 febbraio 2020, seduta n. 302

   ZOLEZZI, DAGA, DEIANA, D'IPPOLITO, FEDERICO, ILARIA FONTANA, LICATINI, ALBERTO MANCA, MARAIA, MICILLO, RICCIARDI, TERZONI, VARRICA e VIGNAROLI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 84, comma 4, del decreto legislativo n. 159 del 2011 riporta un elenco di delitti per i quali, ai sensi del codice antimafia, è prevista l'informativa antimafia. In tale lista non sono previste attualmente fattispecie di reato relative alla gestione illecita dei rifiuti o al disastro ambientale;

   nel rapporto Ecomafia 2018, a pagina 139, Il presidente dell'Anac Raffaele Cantone, ha ritenuto doveroso sottolineare che «quello dei rifiuti è il comparto maggiormente colpito da infiltrazioni della criminalità organizzata» (camorra, mafia, ’ndrangheta);

   con la legge n. 190 del 2012, veniva sancito l'obbligo di acquisire la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria indipendentemente dalle soglie stabilite dal decreto legislativo n. 159 del 2011 per qualsiasi tipo di contratto/importo per quelle società di cui appunto all'articolo 1, comma 53, della medesima legge, che riguarda alcune tipologie di attività considerate come «maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa». In tale elenco non sono dunque comprese le attività di gestione di impianti finalizzati al trattamento dei rifiuti (escluso lo smaltimento), e le attività di bonifica;

   con il decreto-legge n. 136 del 2013 convertito dalla legge n. 6 del 2014, si è istituita in via sperimentale presso la prefettura di Napoli, la cosiddetta «White List-Speciale, legge n. 6 del 2014», ovvero l'elenco per fornitori e prestatori di servizi, connessi ai futuri interventi di bonifica delle aree agricole inquinate, non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa;

   l'articolo 1, comma 54, della già citata legge n. 190 del 2012 prevede che l'indicazione delle attività di cui al comma 53 possa essere aggiornata, entro il 31 dicembre di ogni anno, con apposito decreto del Ministero dell'interno, adottato di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, previo parere delle commissioni parlamentari competenti;

   sarebbe opportuno, pertanto, aggiornare gli elenchi di cui all'articolo 84, comma 4, del decreto legislativo n. 159 del 2011, inserendovi le fattispecie di reato relative alla gestione dei rifiuti e al disastro ambientale, eventualmente inserendo nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 53, della legge n. 190 del 2012 le attività di raccolta, trattamento e smaltimento rifiuti, attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti –:

   quali iniziative, per quanto di competenza, intenda assumere al fine di salvaguardare il settore della gestione dei rifiuti da rischi di particolare gravità, in considerazione di quanto espresso in premessa.
(5-03548)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 12 febbraio 2020
nell'allegato al bollettino in Commissione VIII (Ambiente)
5-03548

  Con riferimento alle questioni poste, preme precisare, in via preliminare, che, per quanto concerne l'eventuale inserimento nell'articolo 84, comma 4, del decreto legislativo n. 159 del 2011 delle fattispecie di reato relative alla gestione dei rifiuti, le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa che danno luogo all'adozione dell'informazione antimafia interdittiva sono desunte, come previsto dalla lettera a) dello stesso comma 4, anche dalla sussistenza dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis del codice di procedura penale. Tale norma richiama i reati di competenza della Direzione Distrettuale Antimafia, tra i quali il reato di cui all'articolo 260 del codice dell'ambiente (traffico illecito di rifiuti), ora totalmente trasposto nel nuovo articolo 452-quaterdecies del codice penale («Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti»), che è, quindi, indirettamente già incluso nello stesso articolo 84. Pertanto i Prefetti, nonostante il reato stesso non risulti espressamente contemplato, qualora la sussistenza di tale fattispecie criminosa emerga nel corso delle verifiche antimafia, effettuano ulteriori, approfonditi accertamenti.
  Si segnala, inoltre, che per consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, il delitto di cui all'articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006 costituisce fattispecie in sé bastevole a giustificare l'emissione dell'informativa, poiché il disvalore sociale e la portata del danno ambientale connesso al traffico illecito di rifiuti rappresentano, già da soli, ragioni sufficienti a far valutare con attenzione i contesti imprenditoriali nei quali sono rilevati, in quanto oggettivamente esposti al rischio di infiltrazioni di malaffare che hanno caratteristiche e modalità di stampo mafioso.
  Quanto alla legge 6 novembre 2012, n. 190 la stessa prevede – per le attività imprenditoriali maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa – l'acquisizione dell'informazione antimafia «indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011». Il successivo comma 53 indica, poi, le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, identificandole in quelle che si occupano di: trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto terzi; estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura di ferro lavorato, noli a caldo, autotrasporti per conto terzi, guardiania dei cantieri.
  Il Ministero dell'interno ha, infine, segnalato che presso lo stesso opera il Gruppo Interforze Centrale per il Monitoraggio e le Bonifiche delle Aree Inquinate (G.I.M.B.A.I.), che svolge compiti di monitoraggio ed analisi delle informazioni concernenti, tra l'altro, le verifiche antimafia e i risultati dei controlli effettuati presso i luoghi interessati dall'emergenza ambientale.