ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/03536

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 302 del 11/02/2020
Firmatari
Primo firmatario: BITONCI MASSIMO
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 11/02/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CAVANDOLI LAURA LEGA - SALVINI PREMIER 11/02/2020
CENTEMERO GIULIO LEGA - SALVINI PREMIER 11/02/2020
COVOLO SILVIA LEGA - SALVINI PREMIER 11/02/2020
GERARDI FRANCESCA LEGA - SALVINI PREMIER 11/02/2020
GUSMEROLI ALBERTO LUIGI LEGA - SALVINI PREMIER 11/02/2020
PAGANO ALESSANDRO LEGA - SALVINI PREMIER 11/02/2020
PATERNOSTER PAOLO LEGA - SALVINI PREMIER 11/02/2020
TARANTINO LEONARDO LEGA - SALVINI PREMIER 11/02/2020


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 11/02/2020
Stato iter:
14/04/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 14/04/2021
Resoconto DURIGON CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 14/04/2021
Resoconto CAVANDOLI LAURA LEGA - SALVINI PREMIER
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 11/02/2020

DISCUSSIONE IL 14/04/2021

SVOLTO IL 14/04/2021

CONCLUSO IL 14/04/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-03536
presentato da
BITONCI Massimo
testo di
Martedì 11 febbraio 2020, seduta n. 302

   BITONCI, CAVANDOLI, CENTEMERO, COVOLO, GERARDI, GUSMEROLI, ALESSANDRO PAGANO, PATERNOSTER e TARANTINO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   il pignoramento del conto corrente funziona in maniera diversa a seconda che il soggetto su cui il creditore si rivale sia un lavoratore dipendente o un pensionato, ovvero un lavoratore autonomo o disoccupato;

   le ultime due categorie, dunque, sebbene meno tutelate da un punto di vista contrattuale (gli autonomi) e di welfare (i disoccupati) rispetto alle prime, lo sono ancora meno nel caso di un eventuale pignoramento del conto corrente;

   mentre, infatti, per i lavoratori dipendenti e per i pensionati il pignoramento incontra dei limiti (per le somme già depositate, la parte eccedente l'assegno sociale moltiplicato per tre; per le somme accreditate successivamente alla data di notifica del pignoramento, nella misura di un quinto), nella generalità dei casi, e quindi anche per i lavoratori autonomi, il conto corrente è pignorabile al 100 per cento;

   vale a dire che qualunque accredito o bonifico in entrata non potrà essere utilizzato dal lavoratore autonomo fin tanto che il debito non sarà completamente ripagato;

   la mancanza di garanzia anche per i lavoratori autonomi di un «minimo vitale», significa per molti di loro ritrovarsi improvvisamente, dall'oggi al domani, senza la possibilità di pagare alcunché, dalle rate ordinarie di mutui, finanziamenti, affitti, utenze, e altro, agli acquisti dei generi alimentari essenziali;

   si tratta di una falla normativa, a parere degli interroganti, di grande rilevanza, considerato che il lavoro autonomo e le libere professioni costituiscono l'essenza del tessuto economico produttivo nazionale e il nostro Paese conta un gran numero di privati e imprese in continua lotta con le difficoltà generate dalla crisi economica e le complicazioni di accesso al credito presso un sistema bancario ancora refrattario;

   è noto, difatti, come la mancanza di liquidità e l'intrecciarsi di molteplici scadenze spingano molti di questi soggetti a rimandare la regolarizzazione delle posizioni pendenti con il fisco –:

   se e quali iniziative di competenza, anche di carattere normativo, il Governo intenda adottare per ricondurre la generalità dei casi alle garanzie riconosciute a lavoratori dipendenti e pensionati nelle ipotesi di pignoramento dei conti correnti.
(5-03536)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 14 aprile 2021
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-03536

  In riscontro alle richieste formulate dagli onorevoli interroganti, il Ministero della giustizia, appositamente sentito in ragione della sua competenza in materia, rileva, in primo luogo, che il pignoramento del conto corrente fa parte della più ampia categoria del pignoramento presso terzi (articoli 543 e ss. cpc), nella quale rientra anche il pignoramento avente ad oggetto somme derivanti da pensione, stipendio e TFR. Il successivo articolo 545 cpc detta specifiche disposizioni in tema di erediti impignorabili.
  Ai sensi di tale disposizione non possono essere pignorati:

   a) i crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti e sempre con l'autorizzazione del Presidente del Tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto;

   b) crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza;

   c) le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento, purché il relativo pignoramento avvenga per crediti alimentari nella misura autorizzata dal Presidente del Tribunale o da un giudice da lui delegato; il limite di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni e in eguale misura per ogni altro credito.

  La citata disposizione prevede, altresì, che il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può estendersi oltre alla metà dell'ammontare delle somme predette. Inoltre, le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti di legge.
  Il pignoramento eseguito in violazione dei divieti e oltre i limiti di legge è parzialmente inefficace e tale inefficacia è rilevabile dal giudice anche d'ufficio.
  Restano in ogni caso ferme le altre limitazioni contenute in speciali disposizioni di legge.
  Le deroghe alla pignorabilità del crediti hanno, dunque, carattere puntuale e tassativo e non possono essere oggetto di estensione generalizzata.
  La ratio sottesa alla piena pignorabilità dei conti correnti dei lavoratori non dipendenti, – continua il Ministero della giustizia – risiede verosimilmente nel fatto che i relativi proventi, derivanti da attività di impresa o professionale, non hanno carattere fisso e cadenza regolare ma possono variare nell'ammontare ed essere percepiti anche in forme diverse dall'accredito sul conto corrente, così sfuggendo agli effetti del precedente pignoramento.
  Infatti, il pignoramento del conto corrente, sul quale viene accreditato lo stipendio del lavoratore dipendente, ha carattere permanente ed è idoneo a perdurare fino al soddisfacimento dell'intero credito, mentre quello del conto corrente del lavoratore autonomo si esaurisce nell'unica attività istantanea consistente appunto nel pignoramento di tutte le somme ivi presenti, potendo il titolare bloccare i successivi accrediti e percepire la propria remunerazione con altre modalità o ottenere dal giudice la liberazione del conto corrente una volta prelevato tutto quanto ivi depositato. Peraltro, il lavoratore autonomo ha un'organizzazione lavorativa propria e, di norma, percepisce più retribuzioni/compensi da diversi clienti e non si può individuare un rapporto di lavoro in cui vi sia un solo datore/mandante e un lavoratore/mandatario; ne deriva che prevedere il limite di pignorabilità su ogni singola fattura o prestazione non risponderebbe alla ratio dell'articolo 545 cpc.
  La problematica in esame è stata anche sottoposta al vaglio della Corte costituzionale, la quale in riferimento ai limiti posti alla pignorabilità dei crediti da lavoro dipendente ha ritenuto tali limiti differenti «e quindi non comparabili agli effetti di cui all'articolo 3 della Costituzione» con quelli dei lavoratori autonomi, (sent. n. 580 del 1989).
  Cionondimeno, meritano sicuramente attenzione e considerazione quelle particolari fattispecie che dovessero vedere i lavoratori autonomi privati dei mezzi economici necessari per condurre un'esistenza libera e dignitosa, tutelata dall'articolo 36 della Costituzione.