ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/03521

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 701 del 07/02/2020
Abbinamenti
Atto 5/05179 abbinato in data 22/12/2020
Firmatari
Primo firmatario: VARCHI MARIA CAROLINA
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 07/02/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MASCHIO CIRO FRATELLI D'ITALIA 07/02/2020


Commissione assegnataria
Commissione: II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 07/02/2020
Stato iter:
22/12/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 22/12/2020
Resoconto FERRARESI VITTORIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
 
REPLICA 22/12/2020
Resoconto MASCHIO CIRO FRATELLI D'ITALIA
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 07/02/2020

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 22/12/2020

DISCUSSIONE IL 22/12/2020

SVOLTO IL 22/12/2020

CONCLUSO IL 22/12/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-03521
presentato da
VARCHI Maria Carolina
testo di
Venerdì 7 febbraio 2020, seduta n. 301

   VARCHI e MASCHIO. — Al Ministro della giustizia, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   il 31 gennaio 2020 il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da nuovo coronavirus. La decisione è stata assunta subito dopo che l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha dichiarato l'emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale;

   in Italia, nel pomeriggio del 30 gennaio, sono stati confermati i primi due casi di contagio. Si tratta di due turisti cinesi, attualmente ricoverati presso il Centro di riferimento Lazzaro Spallanzani di Roma in regime di isolamento;

   negli altri Paesi europei i casi confermati sono cinque in Francia, uno in Finlandia e quattro in Germania e, in totale, nel mondo, sono stati confermati 7.818 casi, di cui 7.736 in Cina (report n. 10 dell'Oms);

   nonostante la situazione particolarmente delicata e le rassicurazioni del Ministro della salute circa il livello di vigilanza nazionale che, a suo dire, sarebbe il più alto in Europa, i giudici di pace continuano ad esercitare le loro funzioni in assenza di qualunque precauzione e assistenza sanitaria;

   in particolare, in una missiva indirizzata ai Ministri competenti e, per conoscenza, al presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, l'Unione nazionale giudici di pace ha denunciato la mancanza di sicurezza degli ambienti di lavoro dei magistrati che, nelle funzioni di giudici competenti per materia, tengono udienza per le convalide di espulsione o di trattenimento nei centri di permanenza e rimpatri degli immigrati clandestini;

   nonostante ciò, come si legge nella istanza, «i giudici di pace sono tuttora privi delle più elementari tutele sanitarie e assistenziali, pur fornendo un servizio pubblico che non può essere interrotto né differito, riguardando l'amministrazione della giustizia e la regolare e puntuale celebrazione delle udienze tabellari, anche nella materia della immigrazione clandestina» –:

   quali urgenti iniziative di competenza il Governo intenda adottare per definire il protocollo da attuare nei tribunali a tutela della salute dei giudici che prestano servizio, soprattutto nella materia delle convalide di espulsione e di trattenimento nei centri di permanenza degli immigrati clandestini, con riferimento sia all'attuale emergenza sanitaria, sia alle altre malattie facilmente trasmissibili, come tubercolosi, colera, vaiolo, ebola ed epatite e se non ritenga di dotare il personale giudiziario di mascherine di protezione per arginare il rischio di contagi;

   quali iniziative di competenza intendano assumere i Ministri interrogati per attivare immediatamente, anche per i giudici di pace e i magistrati onorari, le tutele relative alle indennità di malattia e di rischio.
(5-03521)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 22 dicembre 2020
nell'allegato al bollettino in Commissione II (Giustizia)
5-03521

  Con l'atto di sindacato ispettivo n. 5-03521 l'interrogante, sulla premessa che «il 31 gennaio 2020 il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia di nuovo coronavirus», chiede al Ministro della giustizia e al Ministro della salute di sapere «quali iniziative di competenza il Governo intenda adottare per definire il protocollo da attuare nei tribunali a tutela della salute dei giudici che prestano servizio... con riferimento sia all'attuale emergenza sanitaria sia alle altre malattie facilmente trasmissibili, come tubercolosi, colera, vaiolo, ebola ed epatite e se non ritenga di dotare il personale giudiziario di mascherine di protezione per arginare il rischio contagi» e «quali iniziative di competenza intendano assumere i Ministri interrogati per attivare immediatamente, anche per la magistratura onoraria, le tutele relative alle indennità di malattia e di rischio».
  Con l'atto di sindacato ispettivo n. 5-05179, l'interrogante domanda al Ministro della giustizia «... quali siano le soluzioni normative adottate e adottande... a favore di una tempestiva ed efficace risoluzione della precaria situazione in cui versa l'intera magistratura onoraria italiana, prima che il sistema tracolli; se sia percorribile il ricorso alla decretazione d'urgenza per mantenere in servizio i magistrati onorari a tempo pieno e fino a 70 anni e riconoscere loro i diritti previdenziali, assistenziali e retributivi compatibili con le funzioni esercitate...».
  Ciò posto, appare necessario innanzitutto mettere in evidenza le tematiche più rilevanti che attualmente si pongono in relazione alla figura della magistratura onoraria, tematiche trattate in entrambe le suindicate interrogazioni alle quali per tale motivo si risponde congiuntamente.
  In proposito deve evidenziarsi che la distinzione tra la magistratura ordinaria e quella onoraria ha dignità costituzionale, ed è in particolare desumibile dall'articolo 106 della Carta fondamentale, come univocamente interpretato dalla consolidata giurisprudenza della Consulta. In particolare, secondo la Corte Costituzionale «la posizione dei magistrati che svolgono professionalmente e in via esclusiva funzioni giurisdizionali e quella dei magistrati onorari non sono fra loro raffrontabili ai fini della valutazione della lesione del principio di eguaglianza, in quanto per i secondi il compenso è previsto per un'attività che essi non esercitano professionalmente ma, di regola, in aggiunta ad altre attività, per cui non deve agli stessi essere riconosciuto il medesimo trattamento economico, sia pure per la sola indennità giudiziaria, di cui beneficiano i primi» (cff. ex plurimis Corte Cost. ord. 8 novembre 2000, n. 479).
  Tale quadro, peraltro, non pare essere stato intaccato dalla recente decisione della Corte di Giustizia del 16 luglio 2020, nella causa C-658/18, atteso che dalla globale impostazione della decisione della Corte di Giustizia non emerge un'equiparazione automatica o comunque l'assimilabilità delle dinamiche lavorative e dello status della magistratura ordinaria con quella onoraria: al contrario la CGUE ha più volte ribadito che spetta al giudice del rinvio e, quindi, al giudice nazionale, determinare se un giudice di pace si trovi o meno in una situazione comparabile a quella di un magistrato ordinario, alla luce di una serie di elementi da valutare, quali l'esistenza di un concorso iniziale specificamente concepito per i magistrati ordinari ai fini dell'accesso alla magistratura (concorso che invece non è previsto per la nomina dei giudici di pace), la competenza dei giudici di pace e la circostanza che i giudici di pace possono svolgere soltanto le funzioni attribuite a giudici singoli e non possono quindi far parte di organi collegiali. Secondo la CGUE, proprio la peculiarità del ruolo rivestito dalla magistratura onoraria nel sistema costituzionale italiano e le modalità di accesso alla medesima potrebbero integrare una ragione oggettiva idonea a giustificare una differenza nel trattamento delle due categorie professionali nel rispetto dei principi comunitari.
  In tale cornice di principi, e ferme le distinzioni tra le stesse, il Ministero della giustizia, ben prima dell'insorgere dell'attuale emergenza sanitaria, ha intrapreso un percorso per rivedere la disciplina relativa alla magistratura onoraria, nell'ottica di garantirle un più adeguato riconoscimento, posto il fondamentale ruolo che essa svolge a servizio del sistema giudiziario.
  Voglio inizialmente riassumere alcune delle tutele recentemente riconosciute in caso di malattia del magistrato onorario.
  Va posto in risalto che, secondo quanto emerge dalla nota redatta in data 9 giugno 2020 dal Direttore Generale dell'Inail, ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, i giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari «immessi in servizio successivamente al 15 agosto 2017, data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, nonché in servizio alla medesima data, come espressamente indicato dall'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116», sono destinatari della tutela Inail contro gli infortuni e le malattie professionali. Essi, pertanto, godono di tutte le prestazioni erogate dall'Istituto ai propri assicurati in caso di infortuni o malattie contratte in occasione di lavoro. Tenuto conto, inoltre, della situazione emergenziale legata alla diffusione pandemica da COVID-19, proprio in considerazione della eccezionalità della situazione, tutti i lavoratori con rischio di contagio godono appieno della tutela Inail. Ciò vale, ovviamente, anche per i magistrati onorari laddove, nei casi accertati di contagio da coronavirus (Covid-19) avvenuto in occasione di lavoro, gli stessi hanno diritto a tutte le prestazioni previste dal citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
  Inoltre, nella nota redatta in data 9 giugno 2020 dal Direttore Generale Vicario dell'Inps si evidenzia che il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, emanato in attuazione della delega contenuta nella legge 29 aprile 2016, n. 57, ha esteso la tutela previdenziale e assistenziale obbligatoria ai magistrati onorari che ne risultavano privi, stabilendo all'articolo 25, comma 3, che, ai fini della tutela previdenziale e assistenziale, i giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari sono iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.
  Per quanto riguarda, poi, la specifica questione relativa all'assenza di tutele per la magistratura onoraria nei periodi di sospensione dell'attività giudiziaria a causa della pandemia da Covid-19, deve evidenziarsi che l'articolo 119 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 70 del 17 marzo 2020 «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», cosiddetto Cura Italia, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha previsto, tra gli altri interventi di sostegno economico, talune misure destinate ai magistrati onorari in servizio.
  In merito all'ambito di applicazione della norma, il riferimento ai magistrati onorari «di cui all'articolo 1 e 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto», consente di includere sia la nuova categoria di magistrati onorari disciplinata dallo stesso decreto legislativo, giudici onorari di pace, e vice procuratori onorari (articolo 1 decreto legislativo n. 116 del 2017), sia quei magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo che siano stati confermati ai sensi del decreto legislativo n. 92 del 2016, già giudici di pace, giudici onorari di tribunale (GOT) e vice procuratori onorari (VPO). Sono, quindi, esclusi solo coloro che sono cessati dal servizio in data anteriore al 17 marzo 2020.
  Si rappresenta che proprio il Ministero della Giustizia ha dato istruzioni ai funzionari delegati delle Corti di appello e delle Procure generali della Repubblica ai fini dell'erogazione del predetto contributo economico.
  A ciò si aggiunga che, con il disegno di legge, di conversione del decreto-legge n. 137 del 2020 (cosiddetto decreto ristori) definitivamente approvato in data 18 dicembre 2020, si è previsto che spetti ai magistrati onorari il pagamento della indennità di udienza allorquando l'udienza civile venga trattata in forma scritta mediante scambio telematico di note (trattazione che il giudice può disporre ai fini del contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 allorquando l'udienza non richieda la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti), dovendosi ritenere ciò equiparato alla modalità di svolgimento delle udienze civili in presenza.
  Tale disposizione, peraltro, ripropone in via normativa l'interpretazione sempre espressa dal Ministero che, con circolare della Direzione generale affari interni del 10 aprile 2020, per l'ipotesi di cui alla lettera h), comma 7 dell'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020 (cura Italia), affermava testualmente che: «con particolare riferimento alla previsione della lettera h), trattasi in sostanza di una modalità alternativa di celebrazione dell'udienza civile definita a “trattazione scritta” che, in deroga al principio di “oralità” della causa, assicura la partecipazione processuale delle parti a mezzo dei soli difensori attraverso uno scambio di memorie depositate secondo le regole del processo civile telematico, in funzione della necessità di assicurare il servizio giustizia riducendo il più possibile i contatti personali» argomentando quindi «non vi è dubbio che, anche nel caso in cui sia fissata udienza a “trattazione scritta” ai sensi della norma citata, l'attività svolta dal magistrato onorario debba considerarsi svolta in udienza ad ogni effetto di legge; conseguentemente ... anche nel caso in esame, il magistrato onorario abbia diritto a percepire la relativa indennità».
  Tutto quanto sinora esposto fa emergere con solare evidenza l'impegno segnatamente economico profuso dal Governo al fine di assicurare alla magistratura onoraria una forma di sostegno in caso di sospensione obbligata, totale e parziale, dell'attività dei tribunali in costanza della crisi sanitaria. Un impegno che – garantisco – rinnoverà anche in futuro.
  Non può infatti parte tacersi il fatto che il Ministro della giustizia ha presentato il disegno di legge di riforma della disciplina della magistratura onoraria, recante modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, e che tale provvedimento (congiunto ad altri) è attualmente all'esame della Seconda Commissione permanente (Giustizia) in sede referente del Senato (A.S. n. 1438) e persegue, tra gli altri obiettivi, anche quello della modifica del trattamento retributivo attualmente riconosciuto. L'impianto del testo viene mantenuto dal nuovo testo depositato dalle relatrici, con ulteriori misure volte a migliorare il trattamento, non solo economico, della magistratura onoraria e a rafforzarne le tutele.
  Va altresì ricordato, per quanto specificamente concerne le azioni di prevenzione della diffusione del contagio da coronavirus, che l'amministrazione centrale e i vertici degli uffici giudiziari, nell'ambito delle rispettive competenze, non solo hanno prontamente curato di fornire tutte le misure di informazione e prevenzione miranti a prevenire il rischio di ulteriore estensione del contagio assicurando la capillare diffusione di circolari e provvedimenti governativi diretti a tutto il personale amministrativo e di magistratura, ordinaria e onoraria, ma hanno concretamente provveduto ad applicare tutte le indicazioni e raccomandazioni per la pulizia, disinfezione e sanificazione degli ambienti di lavoro degli uffici giudiziari previste dal Ministero della Salute e da altre Autorità (come indicato anche nella nota redatta in data 16 dicembre 2020 dal Ministero della salute, in cui si dà atto della proficua collaborazione interistituzionale sperimentata durante la fase pandemica con il Ministero della giustizia). Con particolare riferimento alla idoneità degli uffici giudiziari e delle aule di udienza sotto il profilo della salubrità degli ambienti e della sicurezza del personale tutto e dell'utenza esterna, l'azione di contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 posta in essere da questa amministrazione si è concretizzata, infatti, nel garantire l'approvvigionamento di tutti i beni e servizi necessari a contenere i rischi sanitari a tutela della salute. In tale ambito è stato predisposto uno specifico piano di spesa per la fornitura di dispositivi di protezione individuale e dei luoghi di lavoro e, in generale, per i sistemi di sicurezza.
  A tale scopo questa amministrazione ha subito ottenuto un ampliamento della spesa corrente da destinare specificamente a sanificazioni, acquisto di materiale DPI, igienizzanti, barriere parafiato, termoscanner e altri sistemi di misurazione della temperatura. Tale processo ha portato ad una previsione iniziale di stanziamento integrativo per circa venti milioni di euro che ad oggi ha determinato assegnazioni complessive e relativi accreditamenti per euro 24.763.701,50. Ciò costituisce l'evidente riprova che il Ministero e gli uffici hanno investito e si sono preparati proprio sulle misure di prevenzione.
  Preme infine sottolineare quanto segue in relazione ad alcune affermazioni riportate nella risposta all'interrogazione del Dep. Dalmastro Delle Vedove del 13 ottobre 2020 (res. n. 407 del 13 ottobre 2020), interrogazione sempre inerente la tematica della disciplina normativa della magistratura onoraria, citata nell'interrogazione del Dep. Tateo.
  In primo luogo si deve evidenziare che le frasi evidenziate non riportano parole o idee del Ministro, ma fanno riferimento ad argomenti storicamente datati e che ovviamente non possono essere riproposti nell'attuale contesto, in cui la magistratura onoraria riveste un ruolo centrale e insostituibile per garantire ad ogni cittadino italiano ed europeo il diritto ad un ricorso effettivo davanti a un giudice imparziale e lo svolgimento di un processo entro un limite ragionevole, ai sensi dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.