ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/03459

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 295 del 29/01/2020
Firmatari
Primo firmatario: ROTTA ALESSIA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 29/01/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FRAGOMELI GIAN MARIO PARTITO DEMOCRATICO 29/01/2020


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 29/01/2020
Stato iter:
30/01/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 30/01/2020
Resoconto ROTTA ALESSIA PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 30/01/2020
Resoconto GUERRA MARIA CECILIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 30/01/2020
Resoconto ROTTA ALESSIA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 30/01/2020

SVOLTO IL 30/01/2020

CONCLUSO IL 30/01/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-03459
presentato da
ROTTA Alessia
testo di
Mercoledì 29 gennaio 2020, seduta n. 295

   ROTTA e FRAGOMELI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 32 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, limita il perimetro delle prestazioni didattiche esenti dall'imposta sul valore aggiunto (Iva) specificando che in tale perimetro non ricade l'insegnamento finalizzato a conseguire le patenti di guida delle categorie B e C1 e fa salvi i comportamenti difformi adottati dal contribuente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione;

   la modifica in esame mira ad adeguare l'ordinamento interno a quello comunitario a seguito della recente sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea 14 marzo 2019, C-449/17 che ha chiarito la corretta interpretazione dell'articolo 132 paragrafo 1, lettere i) e j), della direttiva 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE relativa alle esenzioni IVA;

   la sentenza precisa che l'esenzione riguarda soltanto l'educazione dell'infanzia o della gioventù, l'insegnamento scolastico o universitario, la formazione o la riqualificazione professionale, nonché le prestazioni di servizi e le cessioni di beni con essi strettamente connesse, effettuate da enti di diritto pubblico aventi lo stesso scopo o da altri organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi finalità simili, nonché le lezioni impartite da insegnanti a titolo personale e relative all'insegnamento scolastico o universitario;

   il riferimento alle prestazioni d'insegnamento scolastico o universitario, tuttavia, ha sollevato la preoccupazione diffusa che l'esenzione possa non valere più per altre attività formative, come quelle delle università popolari e la conseguente applicazione dell'Iva al 22 per cento determinerebbe un incremento dei costi di iscrizione a carico dei cittadini;

   è necessario ed urgente fornire un chiarimento da parte dell'amministrazione finanziaria affinché le università popolari siano mantenute esenti dall'imposta –:

   se non ritenga di adottare iniziative per chiarire che l'esenzione è prevista anche per le prestazioni per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e la riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni, al fine di escludere l'aggravio a carico di coloro che vogliono investire in formazione e cultura.
(5-03459)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 30 gennaio 2020
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-03459

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, fanno riferimento all'articolo 32 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ha modificato l'articolo 10, comma 1, n. 20, del D.P.R. n. 633 del 1972, il quale, nella nuova formulazione, prevede che le prestazioni didattiche esenti da IVA «non comprendono l'insegnamento della guida automobilistica ai fini dell'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1».
  A tal proposito, gli Onorevoli esprimono preoccupazione circa il fatto che la modifica normativa rischi di escludere dall'esenzione, oltre alle prestazioni di insegnamento fornite da scuole guida, anche altre attività formative, come quelle delle Università popolari e, pertanto, chiedono, di sapere «se non si ritenga opportuno chiarire che l'esenzione IVA è invece prevista per le prestazioni, di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale fornite da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni».
  Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.
  La recente modifica del citato articolo 10, introdotta dall'articolo 32, del DL n. 124 del 2019, ha l'obiettivo di garantire un pieno allineamento dell'ordinamento interno al dispositivo della sentenza C-449/17, del 14 marzo 2019, con la quale la Corte di Giustizia ha stabilito che l'insegnamento della guida automobilistica, impartito ai fini dell'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1 di cui all'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida, non rientra tra le operazioni esenti da IVA di cui all'articolo 132, paragrafo 1 lettere i) e j) della Direttiva 2006/112/CE.
  Fatta salva la modifica apportata dal citato articolo 32, l'ambito applicativo dall'articolo 10, comma 1, n. 20, del D.P.R. n. 633 del 1972, rimane immutato.
  In particolare, sotto il profilo soggettivo, l'esenzione continua ad essere riservata alle prestazioni rese «da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del Terzo settore di natura non commerciale, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati».
  Sulla base del tenore letterale della norma, restano esenti, se rese dai soggetti sopra menzionati, le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale. L'esenzione si applica, inoltre, alle lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale.
  Giova a questo punto ricordare che, con la citata sentenza del 14 marzo 2019, C-449/17, la Corte ha ribadito che il sistema di insegnamento che può godere dell'esenzione è un sistema integrato di trasmissione di conoscenze e di competenze avente ad oggetto un insieme ampio e diversificato di materie, nonché all'approfondimento e allo sviluppo di tali conoscenze e di tali competenze da parte degli allievi e degli studenti, di pari passo con la loro progressione e con la loro specializzazione in seno ai diversi livelli costitutivi del sistema stesso. Sulla base di tali premesse la Corte ha ritenuto che l'insegnamento della guida automobilistica, pur avendo ad oggetto varie conoscenze di ordine pratico e teorico, resta comunque un insegnamento specialistico che non equivale alla trasmissione di conoscenze e di competenze, caratterizzanti l'insegnamento scolastico o universitario.
  Ciò premesso, resta ferma l'applicabilità del regime di esenzione da IVA, per la «formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS», non modificato dalla novella legislativa.
  In via generale, pertanto, l'attività svolta dalle Università popolari è suscettibile di rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 10, comma 1, n. 20), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, solo qualora le stesse pongano in essere un insegnamento svolto nell'ambito del sistema di istruzione scolastico o universitario, in forza degli appositi provvedimenti emanati dal MIUR, fatta salva l'eventuale riconducibilità alle prestazioni di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale, sussistendone i presupposti. Indicazioni più precise potrebbero essere fornite a seguito di una descrizione più puntuale dell'attività, dei corsi, degli attestati e del tipo di riconoscimento da parte delle competenti amministrazioni pubbliche.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

esenzione fiscale

interpretazione del diritto

sentenza della Corte CE