ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/03444

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 295 del 29/01/2020
Firmatari
Primo firmatario: SCHULLIAN MANFRED
Gruppo: MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
Data firma: 29/01/2020


Commissione assegnataria
Commissione: I COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE delegato in data 29/01/2020
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 29/01/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-03444
presentato da
SCHULLIAN Manfred
testo di
Mercoledì 29 gennaio 2020, seduta n. 295

   SCHULLIAN. — Al Ministro per la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 28 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, ha introdotto nell'ordinamento il diritto dell'interessato ad ottenere un indennizzo per il mero ritardo da parte della pubblica amministrazione nella conclusione del procedimento amministrativo iniziato ad istanza di parte e per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi con un provvedimento espresso in capo alla stessa;

   come emerge anche dalla direttiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 9 gennaio 2014, recante linee guida per l'applicazione «dell'indennizzo da ritardo nella conclusione dei procedimenti ad istanza di parte», la disposizione in questione intende garantire l'effettività dei principi sanciti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e tutelare i privati danneggiati dalla violazione dell'obbligo di rispettare il termine di conclusione di un procedimento amministrativo;

   questa fattispecie si distingue nettamente da quella del risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento di cui all'articolo 2-bis, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto prescinde dalla dimostrazione dell'esistenza di un danno, del comportamento doloso o colposo dell'amministrazione e dell'esistenza di un nesso di causalità tra il danno lamentato e la condotta posta in essere dalla stessa;

   i commi 10 e 12 del citato articolo 28 prevedono che le disposizioni si applichino, in via sperimentale, ai soli procedimenti amministrativi relativi all'avvio e all'esercizio dell'attività di impresa iniziati a decorrere dal 21 agosto 2013, data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge e che, decorsi 18 mesi e sulla base del monitoraggio relativo all'applicazione, siano stabiliti la conferma, la rimodulazione o la cessazione delle disposizioni in questione con regolamento emanato su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita la Conferenza unificata;

   tale regolamento, a tutt'oggi, risulta non essere stato ancora emanato –:

   quali siano i risultati del monitoraggio effettuato ai sensi dell'articolo 28, comma 12, del decreto-legge n. 69 del 2013 e quali iniziative di competenza il Governo, intenda adottare con riferimento alla conferma, alla rimodulazione o alla cessazione delle disposizioni ivi previste.
(5-03444)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

procedura amministrativa

indennizzo

danno