ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/03430

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 293 del 27/01/2020
Firmatari
Primo firmatario: GRIBAUDO CHIARA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 24/01/2020


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  • MINISTERO DELLA SALUTE
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 24/01/2020
Stato iter:
17/06/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 17/06/2020
Resoconto DI PIAZZA STANISLAO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 17/06/2020
Resoconto GRIBAUDO CHIARA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 27/01/2020

DISCUSSIONE IL 17/06/2020

SVOLTO IL 17/06/2020

CONCLUSO IL 17/06/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-03430
presentato da
GRIBAUDO Chiara
testo di
Lunedì 27 gennaio 2020, seduta n. 293

   GRIBAUDO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro della salute, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   i farmacisti italiani iscritti all'Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti - Enpaf ad ottobre 2019 risultavano essere 99.883; di questi, circa i due terzi risultano essere dipendenti, un terzo invece è lavoratore autonomo. La paga base oraria lorda di un dipendente di farmacia privata è pari a poco più di 10 euro (10,40 euro);

   il contratto nazionale della categoria è scaduto a gennaio 2013 e il mancato rinnovo ha inciso fortemente sul reddito dei farmacisti dipendenti, nonché dei farmacisti liberi professionisti a basso reddito; tale situazione è resa ancor più difficile per l'obbligo di versare a Enpaf, a prescindere dall'inquadramento come dipendente o autonomo, una quota fissa annua di 4.500 euro, che colpisce soprattutto i farmacisti precari e disoccupati; dopo cinque anni di disoccupazione la quota passa a 2.300 euro all'anno;

   tale problematica viene identificata come «contribuzione silente», in quanto non cumulabile e non totalizzabile da parte dei farmacisti, che, a partire dal 2003, non possono nemmeno più chiedere la restituzione dei contributi versati dopo quella data; tuttavia, la contribuzione rimane obbligatoria per rimanere iscritti all'albo, essere assunti nelle farmacie private o effettuare un concorso pubblico come farmacista;

   per essere titolati a ricevere la pensione bisogna pagare minimo 30 anni di contributi avendo almeno 20 anni attività; la pensione poi sarà del 15 per cento del totale dei contributi versati e tutto ciò non prima dei 68 anni di età; queste rigidità e l'alta quota dovuta dai farmacisti all'Enpaf, siano essi titolari o collaboratori di farmacia o parafarmacia, siano essi occupati o inoccupati, hanno portato alla cancellazione dall'Albo, solo nel 2018, di 2467 farmacisti entro i 60 anni di età, rappresentando un grave allontanamento da una professione ad elevata specializzazione e di grande valore per il Sistema sanitario nazionale –:

   se il Governo sia a conoscenza dei fatti di cui in premessa;

   quali iniziative di competenza intenda assumere, anche normative, per tutelare il reddito dei farmacisti italiani e la loro contribuzione, anche prevedendo una revisione delle somme dovute a Enpaf e dell'obbligatorietà di tali versamenti per i lavoratori farmacisti dipendenti.
(5-03430)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 17 giugno 2020
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-03430

  Con il presente atto parlamentare, l'Onorevole interrogante richiama l'attenzione del Governo sul Regime di contribuzione previdenziale obbligatoria dei farmacisti iscritto all'ENPAF.
  Al riguardo, occorre premettere che l'ENPAF – trasformato in fondazione di diritto privato ai sensi del decreto legislativo n. 509 del 1994 – è un ente di previdenza che assicura non solo i liberi professionisti titolari di farmacia, ma anche coloro che esercitano la professione sotto forma di lavoro subordinato, i quali sono obbligati al versamento contributivo dell'intera annualità non frazionabile (4.541 euro per il 2020) e, al contempo, sono obbligatoriamente assicurati presso la gestione Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) dell'INPS. Nello specifico, l'articolo 3 dello Statuto ENPAF prevede che «Sono iscritti d'ufficio all'Ente e tenuti al versamento dei relativi contributi, a norma dell'articolo 21 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 13 settembre 1946, n. 233, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, tutti gli iscritti agli Albi professionali dei farmacisti».
  L'ordinamento dell'Ente prevede, peraltro, un'attenuazione dell'imposizione contributiva intera a favore dei farmacisti dipendenti:
   riduzione del 33,33 per cento, del 50 per cento o dell'85 per cento del contributo previdenziale intero, con proporzionale rimodulazione del trattamento pensionistico spettante. In caso di temporanea ed involontaria disoccupazione, tale riduzione spetta per un periodo massimo complessivo di 5 anni contributivi;
   dal 2004, il farmacista dipendente o disoccupato ha facoltà di versare, in luogo della contribuzione previdenziale obbligatoria, esclusivamente un contributo di solidarietà pari al 3 per cento del contributo previdenziale intero che, però, non è utile ai fini del riconoscimento di prestazioni pensionistiche.

  Inoltre occorre sottolineare che, a decorrere dal 2004, non è più prevista la restituzione dei contributi per coloro che non hanno maturato i requisiti vigenti presso l'ENPAF e, pertanto, tali somme restano acquisite alla gestione, senza la possibilità di essere utilizzate dagli interessati tramite gli istituti della totalizzazione, del cumulo e della ricongiunzione dei periodi assicurativi, in quanto coincidenti con quelli maturati presso l'INPS.
  Dunque, le questioni oggetto del presente atto relative all'obbligatorietà dei versamenti contributivi e alla impossibilità di cumulare o totalizzare la contribuzione versata dai farmacisti silenti implica una revisione dell'attuale rapporto contributivo obbligatorio tra l'ENPAF ed i propri iscritti che trae origine da una norma di rango primario e cioè l'articolo 21 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 13 settembre 1946, n. 233, richiamato nello Statuto.
  Pertanto, non posso che evidenziare che la risoluzione delle problematiche sollevate potrà essere affrontata eventualmente attraverso un intervento normativo.
  Nelle more dello stesso, assicuro un'attenta vigilanza ministeriale a tutela di tutti gli iscritti alla categoria.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

farmacista

farmacologia

assicurazione per la vecchiaia