ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/03394

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 289 del 15/01/2020
Firmatari
Primo firmatario: CATTANEO ALESSANDRO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 15/01/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MARTINO ANTONIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 15/01/2020
GIACOMONI SESTINO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 15/01/2020
BARATTO RAFFAELE FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 15/01/2020
ANGELUCCI ANTONIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 15/01/2020
PORCHIETTO CLAUDIA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 15/01/2020
GIACOMETTO CARLO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 15/01/2020


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 15/01/2020
Stato iter:
16/01/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 16/01/2020
Resoconto CATTANEO ALESSANDRO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
 
RISPOSTA GOVERNO 16/01/2020
Resoconto VILLAROSA ALESSIO MATTIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 16/01/2020
Resoconto CATTANEO ALESSANDRO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 16/01/2020

SVOLTO IL 16/01/2020

CONCLUSO IL 16/01/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-03394
presentato da
CATTANEO Alessandro
testo di
Mercoledì 15 gennaio 2020, seduta n. 289

   CATTANEO, MARTINO, GIACOMONI, BARATTO, ANGELUCCI, PORCHIETTO e GIACOMETTO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   le società di investimento immobiliare quotate (Siiq) e non quotate (Siinq), nonché i soggetti esteri con i medesimi requisiti sostanziali (quali, a certe condizioni, i Real Estate Investment Trust — Reit), in, quanto società che svolgono ex lege a pena di decadenza dal regime speciale, l'attività di investimento in immobili da locare, costituiscono il «naturale» investitore istituzionale dei Fia immobiliari italiani (Fondi comuni d'investimento e Sicaf);

   pertanto, la non inclusione delle Siiiq (e delle Siinq) nell'elenco degli «investitori istituzionali» dei Fia immobiliari di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010 risulta priva di una ragione sistematica e appare frutto della mancata considerazione di un istituto che all'epoca del decreto-legge n. 78 del 2010 era ancora agli inizi;

   in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per altre esigenze indifferibili (C. 2220-A) il gruppo Forza Italia ha proposto un emendamento contrassegnato con il numero 13.04 teso a risolvere una serie di criticità legate alla necessità di colmare quella che appariva più come una lacuna, che una precisa scelta del legislatore tributario;

   le innovazioni legislative proposte dal citato emendamento, per quanto risulta, non generano un impatto negativo sul gettito, considerato che i soggetti in esame continuerebbero ad essere assoggettati alle stesse imposte attualmente previste per i proventi distribuiti da un Fia immobiliare, applicando però le imposte sui proventi percepiti e non su proventi imputati per trasparenza;

   in data 5 dicembre 2019 è stato accolto l'ordine del giorno a firma di deputati del gruppo Forza Italia 9/02220-AR/233 con cui si impegna il Governo «ad approfondire la questione e valutare l'opportunità di adottare apposite iniziative normative volte a dare seguito a quanto esposto in premessa» –:

   se e quali iniziative siano state adottate ad oggi per dare seguito ai contenuti dell'ordine del giorno citato e quale sia, ove sussista, l'eventuale impatto sul gettito delle modifiche ivi proposte.
(5-03394)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 16 gennaio 2020
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-03394

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti evidenziano come le società di investimento immobiliari quotate (SIIQ) e non quotate (SIINQ), nonché i soggetti esteri con i medesimi requisiti sostanziali (quali i Real Estate Investment Trust – REIT), essendo società che svolgono ex lege, a pena di decadenza del regime speciale, l'attività di investimento in immobili da locare, costituiscono il «naturale» investitore istituzionale dei FIA immobiliari italiani (Fondi comuni d'investimento e Sicaf).
  Gli interroganti sottolineano, pertanto, che la non inclusione delle SIIQ (e delle SIINQ) nell'elenco degli «investitori istituzionali» dei FIA immobiliari di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010 risulterebbe priva di una ragione sistematica e non terrebbe conto di un istituto che all'epoca del decreto-legge n. 78 del 2010 era ancora agli inizi.
  Gli interroganti segnalano infine che il Gruppo ha presentato in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per altre esigenze indifferibili (C-2220-A) il Gruppo Forza Italia ha proposto un emendamento respinto mentre è stato accolto o come raccomandazione l'ordine del giorno 9/02220-AR/233 a firma del Gruppo Forza Italia con cui si impegna il Governo ad «approfondire la questione e valutare l'opportunità di adottare apposite iniziative normative volte a dare seguito a quanto esposto in premessa».
  Ciò posto, gli interroganti hanno chiesto al Ministro dell'economia e delle finanze quali iniziative siano state adottate ad oggi per dare seguito ai contenuti dell'ordine del giorno citato e quale, ove vi sia, l'eventuale impatto sul gettito delle modifiche ivi proposte.
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, devono ribadirsi le criticità di ordine tecnico che sono state formulate in relazione alla proposta emendativa menzionata.
  In particolare si osserva che le citate SIIQ, le SIINQ e le società di capitali quotate, al contrario degli investitori istituzionali individuati dell'articolo 32, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010, non sono enti pubblici né entità soggette a vigilanza, e, possono essere partecipate in misura consistente da un solo soggetto, prestandosi, quindi, ad essere utilizzate come veicolo per convogliare proventi su soggetti diversi dall'effettivo beneficiario. La proposta, quindi, mina il sistema di tassazione antielusivo della trasparenza previsto per i predetti fondi immobiliari.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

emendamento

partito politico