ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/03282

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 276 del 11/12/2019
Firmatari
Primo firmatario: DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 11/12/2019


Commissione assegnataria
Commissione: III COMMISSIONE (AFFARI ESTERI E COMUNITARI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE delegato in data 11/12/2019
Stato iter:
12/12/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 12/12/2019
Resoconto DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA FRATELLI D'ITALIA
 
RISPOSTA GOVERNO 12/12/2019
Resoconto DI STEFANO MANLIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INT.)
 
REPLICA 12/12/2019
Resoconto DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA FRATELLI D'ITALIA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 12/12/2019

SVOLTO IL 12/12/2019

CONCLUSO IL 12/12/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-03282
presentato da
DELMASTRO DELLE VEDOVE Andrea
testo di
Mercoledì 11 dicembre 2019, seduta n. 276

   DELMASTRO DELLE VEDOVE. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:

   il Mes configura una «istituzione finanziaria internazionale», istituita con trattato intergovernativo, al di fuori del quadro giuridico dell'Unione europea, modificativo dell'articolo 136 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ratificato dall'Italia, che ne è divenuta membro, con legge n. 116 del 2012, approvata contestualmente alla legge n. 114 del 2012 sul Fiscal compact;

   il capitale del Mes è di 700 miliardi di euro, di cui l'Italia è terzo contributore con una sottoscrizione pari a 125 miliardi, di cui erogati circa 14, finanziati con un aumento del debito pubblico;

   in caso di crisi, l'accesso al Mes dipende della virtuosità degli Stati rispetto ai parametri del deficit inferiore al 3 per cento e del rapporto debito/prodotto interno lordo sotto il 60 per cento;

   per l'Italia l'accesso al Mes avverrebbe con ristrutturazione del debito, tramite svalutazione del valore nominale o allungamento della durata dei titoli di Stato, che brucerebbe miliardi di euro dei risparmiatori italiani con rischio di fallimento delle banche, titolari di quote per circa 400 miliardi di euro;

   la governance del Mes, i cui membri sono immuni da responsabilità sulle decisioni prese nell'esercizio delle loro funzioni, è tenuta ad un'informativa annuale ai Parlamenti nazionali senza possibilità di controllo parlamentare, indirizzo o informazione diretta ai cittadini;

   l'opacità procedurale, ad avviso dell'interrogante, contrasta con i princìpi dell'Unione europea, con l'orientamento costante della Corte di giustizia dell'Unione europea sul diritto di accesso e con i poteri di indirizzo e controllo dei Parlamenti;

   sul Mes il Governo si è espresso, a giudizio dell'interrogante, in modo contraddittorio: il Ministro Gualtieri ha dichiarato che è stato raggiunto un accordo politico a livello europeo e che, pertanto, il testo non è emendabile, il Presidente del Consiglio Conte ha invece dichiarato che nulla è deciso e che si sta ragionando nell'ottica di «pacchetto» nell'ambito dell'Unione bancaria. Le dichiarazioni del Presidente Conte sono state smentite dapprima dal Presidente dell'Eurogruppo Centeno, in linea con il Ministro Gualtieri, poi dagli accordi europei intercorsi nei giorni scorsi nell'ultima riunione dell'Eurogruppo dove, secondo quanto riferito dal Ministro Gualtieri, sarebbe stata accantonata la logica del «pacchetto» unico con la riforma dell'Unione bancaria;

   il Parlamento non ha preventivamente autorizzato il Governo alla sigla di accordi intergovernativi per l'adesione dell'Italia alla riforma del Mes;

   non è chiaro secondo l'interrogante quale sarebbe l'interesse italiano ad una trasformazione del Mes in fondo «salva-banche» con il rischio di ristrutturazione automatica del debito –:

   se trovi conferma, per quanto di competenza, il negoziato intergovernativo nei termini sopra citati, finalizzato alla presentazione di un disegno di legge di ratifica della riforma del Trattato sul Mes.
(5-03282)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 12 dicembre 2019
nell'allegato al bollettino in Commissione III (Affari esteri)
5-03282

  Il Meccanismo Europeo di Stabilità (MES) è un organismo internazionale istituito dalle modifiche all'articolo 136 del Trattato di Lisbona, approvate il 23 marzo 2011 dal Parlamento Europeo e ratificate dal Consiglio Europeo il 25 marzo 2011 e dal Parlamento Italiano il 19 luglio 2012.
  La riflessione su una possibile riforma del MES è iniziata nel dicembre del 2017, a seguito della presentazione di un pacchetto di proposte da parte della Commissione relative al più ampio processo di completamento dell'Unione Economica e Monetaria. In quell'ambito, in occasione del Consiglio europeo del dicembre 2018 e in concomitanza con la decisione di assegnare al MES nuove funzioni relative al sostegno comune al Fondo di risoluzione unico per le banche (SRF), sono state definite dai capi di Stato e di Governo delle linee guida per la riforma, sulla base delle proposte elaborate dal precedente Eurogruppo del 4 dicembre. I Leader hanno dato quindi incarico all'Eurogruppo stesso di procedere alla predisposizione di una bozza di revisione del Trattato MES.
  Il 21 giugno di quest'anno i Capi di Stato e di Governo hanno «preso atto dell'ampio accordo raggiunto dall'Eurogruppo sulla revisione del trattato MES» e rimesso il dossier nuovamente ai Ministri delle finanze, per l'adattamento degli atti di secondo livello alle nuove disposizioni.
  La dichiarazione finale del Vertice euro del 21 giugno fa riferimento alla necessità di proseguire i lavori su tutti gli elementi del pacchetto di riforma dell'Unione economica e monetaria, che comprende, oltre alla riforma del MES, il completamento dell'Unione bancaria e l'istituzione del nuovo Strumento di bilancio per la convergenza e la competitività per la zona euro (BICC).
  In questo scenario europeo, la posizione del governo italiano è sempre stata quella di condurre i negoziati sui tre dossier in maniera congiunta, in una logica di pacchetto, che assicuri un equilibrio normativo a vantaggio di tutti i paesi dell'unione monetaria, e in una prospettiva di continua e rafforzata collaborazione.
  Per quanto concerne l'eventuale richiesta di aiuto finanziario di un paese membro al Meccanismo Europeo di Stabilità, la riforma del trattato all'articolo 13 continua ad affidare alla Commissione europea il compito di valutare, d'intesa con la Banca centrale europea e, «se opportuno e possibile» con il Fondo monetario internazionale, la sostenibilità del debito pubblico.
  Anche su impulso dell'Italia, alcuni dei previsti interventi di emendamento al Trattato istitutivo del MES chiariscono che le verifiche preliminari sulla sostenibilità del debito non hanno alcun carattere di automaticità in termini di processi di ristrutturazione del debito pubblico: sono state infatti respinte tutte le richieste in tal senso avanzate da diversi Stati membri nel corso del negoziato.
  Infatti, nel caso in cui non emerga una visione comune tra la Banca Centrale Europea, il Meccanismo Europeo di Stabilità e il Fondo Monetario Internazionale, spetterà sempre alla Commissione Europea il compito di svolgere «la valutazione complessiva» della sostenibilità del debito pubblico di un Paese Membro in difficoltà, come afferma il preambolo 12A della proposta di riforma del MES.
  Su questo aspetto, il Governo farà in modo che l'impianto normativo che disciplina il funzionamento del MES continui ad evitare qualunque automatismo delle valutazioni tecniche, e che la Commissione continui a svolgere il ruolo di supervisione e, in caso di dissenso con gli altri organismi, di decisore ultimo, sia per quanto riguarda la valutazione della sostenibilità del debito pubblico sia per quanto riguarda la capacità di uno Stato membro di ripagare il credito concesso dal MES.
  In materia di procedure decisionali, i compiti degli organi del Meccanismo Europeo di Stabilità sono definiti nel Trattato istitutivo. Le immunità funzionali concesse al personale del MES sono in linea con quelle normalmente attribuite ai funzionari internazionali.
  Il più significativo elemento di riforma del MES è comunque costituito dall'attribuzione al Meccanismo delle funzioni di «paracadute» per il Fondo unico di risoluzione delle banche in crisi (SRF). In altri termini il MES potrà fornire le risorse necessarie a sopperire alla eventuale temporanea indisponibilità di risorse a valere sul SRF. È opportuno ribadire che il «paracadute» (c.d. common backstop) opera nell'ambito della procedura di risoluzione di una banca ed è un sostegno non alla banca ma al Comitato di risoluzione unico, con la finalità di integrare le risorse del Fondo di risoluzione unico per consentire l'attuazione del programma di risoluzione della banca, altrimenti non possibile con le risorse del Fondo stesso.
  Come rilevato dal Governatore della Banca d'Italia Visco nell'audizione presso le Commissioni riunite V e XIV della Camera dei Deputati del 4 dicembre scorso, tale innovazione «va nella direzione di rafforzare la credibilità e l'effettiva possibilità di intervento del Fondo e, per questa via, riduce il rischio che la gestione della crisi di un grande intermediario avvenga in maniera disordinata, con potenziali impatti sulla stabilità finanziaria complessiva».
  Per quanto concerne il completamento dell'unione bancaria, il Governo italiano è a lavoro da tempo per far sì che, dopo il Meccanismo di vigilanza unico e il Meccanismo di risoluzione unico, l'area Euro si doti anche di uno schema di assicurazione unico sui depositi, il cosiddetto EDIS.
  In tal senso, il Governo italiano è convinto che tale pilastro normativo non debba in alcun modo modificare il trattamento prudenziale delle attività degli istituti finanziari in una direzione che svantaggerebbe il nostro tessuto bancario.
  Nello specifico, il Governo italiano lavorerà affinché sia evitata qualunque disposizione che aumenti il coefficiente di ponderazione del rischio dei titoli di debito pubblico detenuti dagli istituti finanziari, o che calcoli i contributi obbligatori al fondo di assicurazione comune sui depositi in base al rating o alla concentrazione dei titoli di debito pubblico detenuti sul totale degli attivi degli istituti finanziari.
  L'accordo contenente le modifiche al Trattato istitutivo del MES non è comunque ancora stato sottoscritto, né dall'Italia né da nessun altro Stato membro. Esso seguirebbe in ogni caso, una volta sottoscritto, l'iter di ratifica di cui all'articolo 80 della Costituzione che prevede, come noto, la previa autorizzazione parlamentare.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

controllo parlamentare

accordo internazionale

parlamento nazionale