ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/03250

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 273 del 06/12/2019
Firmatari
Primo firmatario: RIZZETTO WALTER
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 06/12/2019


Commissione assegnataria
Commissione: IV COMMISSIONE (DIFESA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA DIFESA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA DIFESA delegato in data 06/12/2019
Stato iter:
21/05/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 21/05/2020
Resoconto CALVISI GIULIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (DIFESA)
 
REPLICA 21/05/2020
Resoconto RIZZETTO WALTER FRATELLI D'ITALIA
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 06/12/2019

DISCUSSIONE IL 21/05/2020

SVOLTO IL 21/05/2020

CONCLUSO IL 21/05/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-03250
presentato da
RIZZETTO Walter
testo di
Venerdì 6 dicembre 2019, seduta n. 273

   RIZZETTO. — Al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:

   con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato del 23 novembre 2011, è stato indetto un concorso pubblico per la nomina di 400 allievi vice ispettori del Corpo forestale dello Stato;

   il 29 luglio 2014 è stata pubblicata la graduatoria dalla quale, oltre i vincitori, sono risultati idonei 507 aspiranti, che hanno concluso positivamente tutte le prove, complessivamente durate 3 anni, con una procedura che ha richiesto l'espletamento di una prova preselettiva, una prova di efficienza psico-fisica-attitudinale, una prova scritta ed una prova orale;

   il Corpo forestale dello Stato ha sempre assunto nel corso degli anni tutti gli idonei presenti nelle proprie graduatorie; quella in questione, invece, è stata, a parere dell'interrogante, inspiegabilmente bloccata;

   al riguardo, vero è che nell'anno 2016 con il decreto legislativo n. 177, si è proceduto allo scioglimento del Corpo forestale dello Stato, in quanto assorbito nell'Arma dei carabinieri, ma ciò non poteva impedire lo scorrimento della graduatoria, poiché l'Arma è succeduta al Corpo forestale dello Stato nella totalità dei rapporti giuridici attivi e passivi, ivi comprese funzioni, compiti e attività;

   pertanto, non vi è alcuna ragione giuridica per limitare lo scorrimento della graduatoria, tuttora vigente, per la nomina di detti idonei. Difatti, la cosiddetta legge D'Alia (legge n. 125 del 2013) prevede che per le amministrazioni centrali l'avvio di nuove procedure concorsuali è subordinato alla verifica dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007, quando queste comprendono personale con caratteristiche sovrapponibili a quello che si vuole reclutare. La stessa legge esclude dalla sua applicazione solo il comparto scuola e quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, per i quali trova applicazione la disciplina specifica di settore;

   sicché, nel tempo, i 507 idonei avrebbero dovuto essere collocati nell'Arma dei carabinieri; di contro, sono stati banditi ulteriori concorsi anche per l'arruolamento di marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri (identico profilo del ruolo ispettore del Corpo forestale dello Stato). L'Arma dei carabinieri è subentrata a tutti i rapporti giuridici attivi e passivi del Corpo forestale dello Stato, assorbendone anche il personale e dotando del grado di maresciallo i vincitori del concorso per 400 ispettori del Corpo forestale dello Stato; pertanto, l'Arma medesima deve altresì attingere alla suddetta graduatoria per l'assunzione di nuovo personale;

   nel rapporto tra l'opzione per un nuovo concorso e la decisione di scorrimento di una graduatoria preesistente ed efficace, quest'ultima possibilità rappresenta la regola generale da applicarsi in via principale, in quanto l'attuale ordinamento afferma un generale favore circa l'utilizzazione della graduatoria degli idonei, che viene meno solo in taluni specifici casi rispetto ai quali l'Amministrazione deve esternare le ragioni della propria scelta in modo da evidenziare i motivi di interesse pubblico prevalenti, rispetto alle situazioni giuridiche degli idonei non vincitori di una precedente procedura concorsuale. Sul punto, per quanto concerne la graduatoria in questione, non si è in presenza di prevalenti ragioni di interesse pubblico che possano giustificare l'indizione di nuovi concorsi rispetto all'assunzione degli idonei e l'applicazione di norme che disciplinano l'ordinamento militare;

   considerando le previste migliaia di assunzioni straordinarie destinate all'Arma dei carabinieri, come stabilite nella legge n. 145 del 2018, ultima legge di bilancio, e nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 settembre 2019, si ritiene necessario riconoscere priorità di assunzione ai 507 idonei –:

   se e quali iniziative intenda adottare il Ministro interrogato, affinché si proceda allo scorrimento della graduatoria degli idonei del concorso per la nomina di 400 allievi vice ispettori del Corpo forestale dello Stato, bandito nell'anno 2011, per non violare le situazioni giuridiche acquisite dagli stessi in virtù del superamento delle prove selettive.
(5-03250)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 21 maggio 2020
nell'allegato al bollettino in Commissione IV (Difesa)
5-03250

  Il tema di reclutamento del personale delle Forze Armate, l'articolo 643, comma 4-bis del Codice dell'Ordinamento Militare stabilisce che si possa dar luogo allo scorrimento delle graduatorie solo nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice.
  Nello specifico, la facoltà di prorogare la validità delle graduatorie concorsuali entro 18 mesi dalla loro approvazione, è prevista dagli articoli 688 e 708 del citato Codice solo per i concorsi pubblici per il reclutamento di allievi Marescialli e di allievi Carabinieri del corso triennale, con motivata determinazione, rispettivamente, del Ministro e del Comandante Generale dell'Arma.
  A tal riguardo, è opportuno segnalare che la discrezionalità alla base della scelta di indire una procedura concorsuale in luogo dello scorrimento della graduatoria di un precedente concorso, deriva da primarie esigenze istituzionali, che impongono il reclutamento di personale in possesso, con carattere di attualità, dei requisiti fisici e psico-attitudinali previsti dalla normativa di settore che, va ricordato, in quanto diritto speciale, prevale sulla legislazione generale.
  In tale direzione si è espressa, attraverso plurime pronunce, la Giustizia Amministrativa, chiarendo come «le disposizioni inerenti al reclutamento del personale, alle modalità di svolgimento delle procedure selettive, nonché al periodo di validità delle graduatorie concorsuali di cui al decreto legislativo n. 165/2001 e del decreto-legge n. 101/2013 non possono ritenersi integralmente applicabili all'Arma dei Carabinieri»; quest'ultima, infatti, deve necessariamente far riferimento all'ordinamento militare, «disciplinato dal decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare), il quale deve essere considerato una normativa speciale destinata a regolare le modalità di assunzione ed i rapporti di lavoro intercorrenti con le Forze Armate» (sentenze n. 5792/2015, n. 4330/2015 e n. 4332/2015 del Consiglio di Stato).
  I giudici amministrativi hanno altresì chiarito come siano «individuabili casi in cui la determinazione di procedere al reclutamento del personale, mediante nuove procedure concorsuali, anziché attraverso lo scorrimento delle preesistenti graduatorie, risulta pienamente giustificabile», in primo luogo, quello in cui «speciali disposizioni legislative impongano una precisa cadenza periodica del concorso», circostanza nella quale «emerge il dovere primario per l'Amministrazione di bandire una nuova procedura selettiva» (sentenza del Consiglio di Stato in Adunanza plenaria n. 14 del 2011) «al fine di garantite il costante reclutamento del personale necessario per le esigenze operative ed organizzative dell'Arma» (citata sentenza n. 4332/2015 del Consiglio di Stato)».
  Va, in particolare, evidenziato che «La ciclica indizione dei concorsi è strumentale all'esigenza di verificare l'attualità del possesso dei requisiti inerenti all'età, all'efficienza fisica ed al profilo psico-attitudinale, in capo ai soggetti che si apprestano a ricoprire una specifica qualifica professionale all'interno dell'Arma dei Carabinieri: dal momento che il possesso dei requisiti fisici e psico-attitudinali deve necessariamente rivestire il carattere dell'attualità, l'ordinamento militare incentiva l'indizione di nuovi concorsi in luogo dello scorrimento di preesistenti graduatorie» (citata sentenza n. 5792/2015).
  Da tali pronunce, nonché dal carattere tassativo delle sopraccitate fattispecie contemplate nel Codice dell'Ordinamento Militare in tema di validità delle graduatorie, deriva che, in assenza di specifiche deroghe, trovano applicazione i richiamati articoli del Codice e, pertanto, sebbene la legge di bilancio 2020 abbia previsto un'ulteriore proroga della validità della graduatoria in questione, la possibilità di un suo scorrimento per l'arruolamento nell'Arma dei Carabinieri deve, comunque, ritenersi preclusa.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

guardia forestale

politica forestale

forze paramilitari