ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/03234

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 270 del 03/12/2019
Firmatari
Primo firmatario: CECCANTI STEFANO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 03/12/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
VERINI WALTER PARTITO DEMOCRATICO 03/12/2019
DE MARIA ANDREA PARTITO DEMOCRATICO 03/12/2019
FIANO EMANUELE PARTITO DEMOCRATICO 03/12/2019
FRAGOMELI GIAN MARIO PARTITO DEMOCRATICO 03/12/2019
POLLASTRINI BARBARA PARTITO DEMOCRATICO 03/12/2019
RACITI FAUSTO PARTITO DEMOCRATICO 03/12/2019
VISCOMI ANTONIO PARTITO DEMOCRATICO 03/12/2019


Commissione assegnataria
Commissione: I COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 03/12/2019
Stato iter:
04/12/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 04/12/2019
Resoconto VISCOMI ANTONIO PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 04/12/2019
Resoconto SIBILIA CARLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
 
REPLICA 04/12/2019
Resoconto VISCOMI ANTONIO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 04/12/2019

SVOLTO IL 04/12/2019

CONCLUSO IL 04/12/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-03234
presentato da
CECCANTI Stefano
testo di
Martedì 3 dicembre 2019, seduta n. 270

   CECCANTI, VERINI, DE MARIA, FIANO, FRAGOMELI, POLLASTRINI, RACITI e VISCOMI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   la legislazione sulla lotta al fenomeno del racket e dell'usura si basa sul fondamentale principio di offrire un incentivo alla denuncia da parte delle vittime, attraverso la garanzia della protezione dello Stato a chi collabora con le istituzioni nella lotta alla criminalità organizzata, mettendo spesso a rischio la propria incolumità personale, quella della propria famiglia e il proprio patrimonio;

   l'articolo 3 della legge n. 44 del 1999 prevede la concessione di un'elargizione agli esercenti un'attività imprenditoriale che subiscono un evento lesivo in conseguenza di delitti commessi allo scopo di costringerli ad aderire a richieste estorsive, o per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste, ovvero in conseguenza di situazioni di intimidazione anche ambientale;

   sulla base dell'ultimo controllo della Corte dei Conti relativo alla gestione del fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura (2013-2017) risulta che, per quanto concerne i procedimenti per l'accesso al Fondo delle vittime di estorsione e di usura istituito presso il Ministero dell'interno, la durata media (durata che secondo la legge non dovrebbe superare i 90 giorni complessivi, di cui 60 per l'istruttoria delle prefetture e di 30 giorni per la deliberazione del Comitato) è di 677 giorni (con picchi fino ad oltre 2000 giorni);

   la durata media dei procedimenti riguardanti le vittime della mafia oscilla invece tra 112 giorni e 280 giorni, ben oltre il termine stabilito dall'articolo 6 della legge n. 512 del 1999, secondo il quale la corresponsione delle somme richieste ai sensi dell'articolo 5 è disposta con deliberazione del Comitato istituito presso il Ministero dell'interno nel termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda;

   risulta fondamentale, per un'efficace ed effettiva applicazione della normativa di riferimento, individuare soluzioni che consentano di velocizzare i tempi del procedimento, al fine di garantire una pronta e tempestiva risposta dello Stato sul piano amministrativo-patrimoniale a presidio di categorie di soggetti particolarmente vulnerabili, realizzando concretamente un efficace livello anticipato di tutela;

   appaiono auspicabili tutti i miglioramenti organizzativi che riducano la durata di tali provvedimenti –:

   quali siano ad oggi i tempi medi di erogazione dell'elargizione a favore delle vittime di mafia, di estorsione e usura e quali urgenti iniziative di carattere organizzativo, ed eventualmente di carattere normativo, intenda adottare per ridurre la durata effettiva dei procedimenti amministrativi e assicurare il loro adeguamento ai tempi di legge.
(5-03234)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 4 dicembre 2019
nell'allegato al bollettino in Commissione I (Affari costituzionali)
5-03234

  Signor Presidente, Onorevoli Deputati,
  con l'interrogazione all'ordine del giorno l'Onorevole Ceccanti, unitamente ad altri Deputati, chiede chiarimenti in merito a due specifiche questioni, riguardanti l'erogazione dei benefici previsti per le vittime dei reati di tipo mafioso e per le vittime di estorsione e di usura.
  Relativamente ai benefici riguardanti le vittime della mafia, l'articolo 6 della legge 22 dicembre 1999, n. 512 prevede effettivamente che la corresponsione delle somme sia disposta entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.
  Al riguardo, ritengo opportuno precisare come il predetto termine di 60 giorni sia stato fissato dal legislatore prima delle modifiche apportate alla disciplina di settore da tre provvedimenti normativi, che ne hanno aggravato l’iter procedimentale: il decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, la legge 7 luglio 2016, n. 122 e la legge 17 ottobre 2017, n. 161.
  Il primo provvedimento ha esteso nei confronti della vittima del reato l'accertamento del possesso dei requisiti previsti dalla normativa, mentre la legge n. 122 del 2016, per altro verso, ha introdotto la procedura di verifica dell'estraneità ad ambienti delinquenziali, sia per la vittima che per l'istante.
  Tale verifica, svolta dalle Forze di polizia, non si esaurisce in una mera visura del casellario giudiziale o nella verifica di rapporti di parentela con soggetti gravati da pregiudizi penali e di polizia, richiedendo, infatti, uno scrupoloso accertamento, in concreto, dell'assenza di contiguità ad ambiti criminali.
  Aggiungo che l'attuazione della nuova procedura ha consentito di poter motivare il respingimento di diverse domande, con notevole risparmio per il Fondo appositamente istituito.
  Con la legge n. 161 del 2017, infine, è stato introdotto, per agli enti costituitisi parte civile nei processi, un altro requisito: l'affidabilità e la capacità operativa in favore delle vittime di mafia, desumibile dall'atto costitutivo, dalla partecipazione ad almeno un giudizio penale nell'ultimo biennio e dall'effettiva attività svolta per la diffusione della cultura della legalità.
  In considerazione di quanto sin qui evidenziato, il Commissario preposto alla gestione del Fondo ha riferito che la durata media dei procedimenti relativi alle elargizioni per le vittime della mafia è, attualmente, di circa 100 giorni, fermo restando che lo stesso Commissario adotta ogni iniziativa utile per abbreviare i termini del procedimento.
  Nel passare ora alle criticità evidenziate per il procedimento relativo all'elargizione dei benefici per le vittime di racket ed usura, sottolineo che, proprio con la finalità di «velocizzare» tutti gli adempimenti istruttori, il Commissario alle stesse preposto, sin dal 2016, ha avviato un programma di dematerializzazione dei fascicoli, con la relativa «costruzione» di una rete telematica con tutte le Prefetture.
  Con le stesse finalità è stato attivato anche un apposito «portale Internet» per la predisposizione « on line» delle richieste di accesso al Fondo e per la gestione informatizzata del rapporto con l'Amministrazione.
  Ancora, sempre al fine di velocizzare le attività istruttorie e deliberative, anche il Comitato di solidarietà ha intensificato le proprie sedute.
  Le iniziative appena illustrate, unitamente agli interventi di ulteriore consolidamento della cosiddetta «piattaforma SANA», impiegata per la gestione informatizzata delle richieste di accesso al fondo, hanno permesso, secondo quanto riferito dal predetto Commissario, di ridurre i tempi di definizione delle istanze a circa 210 giorni, in media. In tale contesto desidero puntualizzare che sulla tempistica possono influire:
   la presentazione di nuove istanze o osservazioni;
   successive pronunce giurisdizionali di riconoscimento di eventuali danni biologici;
   eventuali contestazioni alla quantificazione di benefici economici già riconosciuti.

  Si soggiunge, infine, che la Struttura commissariale, proprio per pervenire all'ulteriore contrazione dei tempi, ha in corso un'iniziativa, da realizzare con i Fondi europei del programma operativo nazionale per la legalità 2014-2020, per la l'implementazione del processo informatico delle procedure di accesso al fondo.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

mafia

vittima

criminalita' organizzata