Legislatura: 18Seduta di annuncio: 268 del 28/11/2019
Primo firmatario: BITONCI MASSIMO
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 28/11/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma BELOTTI DANIELE LEGA - SALVINI PREMIER 28/11/2019 ANDREUZZA GIORGIA LEGA - SALVINI PREMIER 28/11/2019 BADOLE MIRCO LEGA - SALVINI PREMIER 28/11/2019 BISA INGRID LEGA - SALVINI PREMIER 28/11/2019 COIN DIMITRI LEGA - SALVINI PREMIER 28/11/2019 COLMELLERE ANGELA LEGA - SALVINI PREMIER 28/11/2019 COMENCINI VITO LEGA - SALVINI PREMIER 28/11/2019 COVOLO SILVIA LEGA - SALVINI PREMIER 28/11/2019 FANTUZ MARICA LEGA - SALVINI PREMIER 28/11/2019 FOGLIANI KETTY LEGA - SALVINI PREMIER 28/11/2019 FONTANA LORENZO LEGA - SALVINI PREMIER 28/11/2019 GIACOMETTI ANTONIETTA LEGA - SALVINI PREMIER 28/11/2019 LAZZARINI ARIANNA LEGA - SALVINI PREMIER 28/11/2019 MANZATO FRANCO LEGA - SALVINI PREMIER 28/11/2019 MATURI FILIPPO LEGA - SALVINI PREMIER 28/11/2019 PATERNOSTER PAOLO LEGA - SALVINI PREMIER 28/11/2019 PRETTO ERIK UMBERTO LEGA - SALVINI PREMIER 28/11/2019 RACCHELLA GERMANO LEGA - SALVINI PREMIER 28/11/2019 STEFANI ALBERTO LEGA - SALVINI PREMIER 28/11/2019 TURRI ROBERTO LEGA - SALVINI PREMIER 28/11/2019 VALBUSA VANIA LEGA - SALVINI PREMIER 28/11/2019 VALLOTTO SERGIO LEGA - SALVINI PREMIER 28/11/2019 ZORDAN ADOLFO LEGA - SALVINI PREMIER 28/11/2019
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 28/11/2019
MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 28/11/2019
BITONCI, BELOTTI, ANDREUZZA, BADOLE, BISA, COIN, COLMELLERE, COMENCINI, COVOLO, FANTUZ, FOGLIANI, LORENZO FONTANA, GIACOMETTI, LAZZARINI, MANZATO, MATURI, PATERNOSTER, PRETTO, RACCHELLA, STEFANI, TURRI, VALBUSA, VALLOTTO e ZORDAN. – Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
nei giorni scorsi, organi di stampa locale di Padova e del Veneto riportavano la notizia secondo cui prima dell'inizio della partita di calcio del 10 novembre 2019 tra Padova e Sud-Tirol presso lo stadio Euganeo di Padova, ad alcuni tifosi del Padova sarebbe stato impedito, da parte di funzionari di pubblica sicurezza, di entrare con la bandiera del Veneto;
la notizia ha creato molto stupore, sia tra i tifosi, che a livello politico, tanto che il presidente della regione del Veneto ha parlato di gesto «incivile», oltre al fatto che numerosi consiglieri regionali veneti si sono adoperati per richiedere chiarimenti su quanto accaduto;
nel corso della partita Padova-Rimini del 24 novembre 2019, alcuni tifosi del Padova hanno introdotto la bandiera del Veneto e il questore di Padova ha annunciato nei loro confronti una sanzione amministrativa, precisando altresì che analoga disposizione sarebbe stata assunta nei confronti dei tifosi del Pisa presenti a Cittadella (Padova) e che esponevano, tra le altre, bandiere della Repubblica Pisana, ovvero recanti il medesimo simbolo della città di Pisa;
il questore euganeo, sul punto, ha dichiarato durante una conferenza stampa convocata ad hoc che «Possono entrare allo stadio solo le bandiere delle due tifoserie e quella italiana. In questo caso si trattava di una bandiera venetista e quindi la normativa vigente ne impediva l'ingresso. Non si è proceduto a nessun sequestro, è rimasta all'esterno. Ogni settimana prima della partita si riunisce il Gos, Gruppo operativo della sicurezza, che autorizza di volta in volta l'ingresso di bandiere e striscioni, che talvolta possono cambiare. Prima della partita vengono srotolati e controllati. Ma per le bandiere la norma è molto chiara»;
la determinazione dell'Osservatorio sulle manifestazioni sportive dell'8 marzo 2007 precisa in materia di esposizione di bandiere che la disciplina autorizzativa prevista per gli striscioni «dovrà essere applicata per le bandiere, fatte salve quelle riportanti solo i colori sociali della propria squadra e quelle degli Stati rappresentati in campo»;
si tratta di una misura di ordine pubblico finalizzata a non introdurre all'interno degli stadi striscioni, vessilli, bandiere che possano suscitare sdegno nel pubblico, perché rappresentanti atti di intolleranza o di discriminazione razziale. La bandiera, invece, è un emblema foriero di messaggi informativi tant'è che nel nostro ordinamento è previsto il reato di vilipendio al tricolore. Inoltre, la bandiera viene percepita e riconosciuta come un segno distintivo della propria individualità politico-sociale, dei valori e degli ideali che essa rappresenta e costituisce così un tratto della personalità umana;
la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 189 del 1987, si è pronunciata, su un caso analogo, dichiarando la illegittimità costituzionale degli articoli 1 e 3 della legge 24 giugno 1926, n. 1085, che prevedevano il divieto di esporre in pubblico bandiere senza la preventiva autorizzazione delle autorità politiche locali e ciò sul presupposto della necessaria coesistenza di altri valori e ideologie di cui le bandiere sono portatrici e della irrazionalità della sanzione;
è del tutto evidente che, durante lo svolgimento di una partita tra due squadre italiane, la bandiera nazionale non avrebbe senso, e i sentimenti di appartenenza territoriale sono spesso rappresentati dalle bandiere regionali, che quindi vengono tranquillamente esposte, come simboli di «pezzi» dello Stato, in «sostituzione» del Tricolore –:
se e quali iniziative di competenza il Governo intenda assumere con riguardo agli episodi di cui in premessa, considerato che finora nessun altro soggetto istituzionale ha applicato restrittivamente il divieto di esposizione di bandiere territoriali.
(5-03215)
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):attrezzatura sportiva
bandiera
manifestazione sportiva