ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/03192

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 265 del 25/11/2019
Firmatari
Primo firmatario: MOSCHIONI DANIELE
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 25/11/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DURIGON CLAUDIO LEGA - SALVINI PREMIER 25/11/2019
MURELLI ELENA LEGA - SALVINI PREMIER 25/11/2019
CAFFARATTO GUALTIERO LEGA - SALVINI PREMIER 25/11/2019
CAPARVI VIRGINIO LEGA - SALVINI PREMIER 25/11/2019
LEGNAIOLI DONATELLA LEGA - SALVINI PREMIER 25/11/2019
LORENZONI EVA LEGA - SALVINI PREMIER 25/11/2019


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25/11/2019
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25/11/2019
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 28/11/2019
Stato iter:
11/12/2019
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 25/11/2019

RITIRATO IL 11/12/2019

CONCLUSO IL 11/12/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-03192
presentato da
MOSCHIONI Daniele
testo di
Lunedì 25 novembre 2019, seduta n. 265

   MOSCHIONI, DURIGON, MURELLI, CAFFARATTO, CAPARVI, LEGNAIOLI e EVA LORENZONI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per la pubblica amministrazione, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   il comma 2 dell'articolo 23 del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito dalla legge 28 marzo 2019 n. 26, ha previsto la possibilità, per i soggetti che accedono al pensionamento con i requisiti di cui all'articolo 14 del medesimo decreto o che accedono al trattamento pensionistico di vecchiaia o anticipato, di richiedere una somma pari all'indennità di fine servizio maturata, mediante finanziamento bancario agevolato, entro un determinato importo massimo. La norma ha previsto altresì che il finanziamento (e i relativi interessi) siano restituiti integralmente a valere sull'indennità di fine servizio liquidata al pensionato, secondo la tempistica di liquidazione definita a normativa vigente (articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010);

   ai sensi del successivo comma 5 dell'articolo 23 sopracitato, il limite massimo della somma concedibile è pari a 45.000 euro, ovvero è pari all'importo spettante al personale che richiede il finanziamento, ove l'indennità di fine servizio – comunque denominata – sia inferiore;

   infine, ai sensi del comma 7, la norma prevede che le modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23, i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento del Fondo di garanzia e della garanzia di ultima istanza dello Stato siano disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la pubblica amministrazione;

   la disciplina è volta a diminuire i tempi di erogazione del trattamento di fine servizio dopo la cessazione del rapporto di lavoro che possono andare da un minimo di 105 giorni a un massimo di 24 mesi;

   la misura sarebbe dovuta entrare in vigore con i pensionamenti cosiddetti «Quota 100», in modo da consentire ai neo pensionati dal 1° settembre 2019 di riscuotere subito una parte del Trattamento di fine servizio, ma attualmente non risultano ancora emanati i decreti attuativi senza i quali l'Associazione bancaria italiana e Ministero del lavoro e delle politiche sociali non possono stipulare l'accordo previsto dal decreto-legge n. 4 del 2019 e rendere noto l'elenco delle banche convenzionate;

   nel 2019 sono previste circa 150 mila cessazioni con la cosiddetta legge Fornero e 100 mila con la cosiddetta «Quota 100», per un totale di 250 mila pensionamenti;

   la Corte costituzionale nella sentenza 159 del 2019 ha stabilito che le indennità di fine rapporto comunque denominate assumono il carattere di retribuzione differita e come tali devono assicurare le finalità previste dall'articolo 36 della Costituzione. Il Tfr e le altre indennità di fine servizio, evidenzia la Corte, «si prefiggono di accompagnare il lavoratore nella delicata fase dell'uscita della vita lavorativa attiva» e sono corrisposte al momento della cessazione del servizio allo scopo di «agevolare il superamento delle difficoltà economiche che possono insorgere nel momento in cui viene meno la retribuzione». Sulla base di tali considerazioni la Corte, infine, ha ritenuto di non potersi esimere dal «segnalare al Parlamento l'urgenza di ridefinire una disciplina non priva di aspetti problematici, nell'ambito di una organica revisione dell'intera materia» –:

   quali siano le modalità e i tempi per l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, attuativo delle disposizioni concernenti la possibilità di anticipo del trattamento di fine servizio previsto dal comma 7 dell'articolo 23 del decreto-legge 4 del 2019, convertito dalla legge 28 marzo 2019 n. 26.
(5-03192)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

pensionato

cessazione d'impiego

vita lavorativa