ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/03187

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 264 del 22/11/2019
Firmatari
Primo firmatario: SOZZANI DIEGO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 22/11/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MULE' GIORGIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 22/11/2019
PENTANGELO ANTONIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 22/11/2019
ROSSO ROBERTO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 22/11/2019


Commissione assegnataria
Commissione: IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 22/11/2019
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 22/11/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-03187
presentato da
SOZZANI Diego
testo di
Venerdì 22 novembre 2019, seduta n. 264

   SOZZANI, MULÈ, PENTANGELO e ROSSO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

   la sentenza della Corte di giustizia europea del 26 settembre 2019 in relazione alla causa C-63/18 ha dichiarato contrario alla normativa comunitaria il disposto dell'articolo 105, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 che limita al 30 per cento la parte dell'appalto che l'offerente è autorizzato a subappaltare a terzi. La Corte di giustizia europea ha riconosciuto che, al fine di combattere le infiltrazioni criminali negli appalti pubblici, gli Stati membri possono rendere più rigidi i paletti previsti dalle direttive europee, ma una restrizione come quella dettata dal Codice dei contratti pubblici del 2016 sembrerebbe eccedere quanto necessario al raggiungimento di tale obiettivo;

   la medesima disposizione era già stata oggetto dei rilievi nella lettera di messa in mora inviata all'Italia dalla Commissione europea del 24 gennaio 2019, ove, tra l'altro, veniva rilevato che nelle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE non vi sono disposizioni che consentano un limite obbligatorio (30 per cento) all'importo dei contratti pubblici che può essere subappaltato. Al contrario, le direttive si basano sul principio secondo cui occorre favorire una maggiore partecipazione delle piccole e medie imprese (Pmi) agli appalti pubblici, e il subappalto è uno dei modi in cui tale obiettivo può essere raggiunto;

   in un passaggio della sentenza, richiesta dalla ordinanza del Tar Lombardia 19 gennaio 2019, n. 148, a seguito di un ricorso sull'esclusione di un'impresa dalla gara per l'ampliamento dell'A8 per 85 milioni di euro, la Corte di giustizia sottolinea che «la normativa nazionale di cui al procedimento principale vieta in modo generale e astratto il ricorso al subappalto che superi una percentuale fissa dell'appalto pubblico in parola, cosicché tale divieto si applica indipendentemente dal settore economico interessato dall'appalto di cui trattasi, dalla natura dei lavori o dall'identità dei subappaltatori. Inoltre, un siffatto divieto generale non lascia alcuno spazio a una valutazione caso per caso da parte dell'ente aggiudicatore», aggiungendo, anche, che «Ne consegue che, nell'ambito di una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, per tutti gli appalti, una parte rilevante dei lavori, delle forniture o dei servizi interessati dev'essere realizzata dall'offerente stesso, sotto pena di vedersi automaticamente escluso dalla procedura di aggiudicazione dell'appalto, anche nel caso in cui l'ente aggiudicatore sia in grado di verificare le identità dei subappaltatori interessati e ove ritenga, in seguito a verifica, che siffatto divieto non sia necessario al fine di contrastare la criminalità organizzata nell'ambito dell'appalto in questione» –:

   se il Governo intenda assumere iniziative di carattere normativo, al fine di consentire il superamento del limite del 30 per cento previsto per il subappalto dall'articolo 105, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 in relazione alla realizzazione di opere infrastrutturali nel settore ferroviario e portuale.
(5-03187)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

sentenza della Corte CE

Corte di giustizia CE

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