ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/03171

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 263 del 20/11/2019
Firmatari
Primo firmatario: MASI ANGELA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 20/11/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SUT LUCA MOVIMENTO 5 STELLE 20/11/2019
SCANU LUCIA MOVIMENTO 5 STELLE 20/11/2019
BERARDINI FABIO MOVIMENTO 5 STELLE 20/11/2019
RIZZONE MARCO MOVIMENTO 5 STELLE 20/11/2019


Commissione assegnataria
Commissione: X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO delegato in data 20/11/2019
Stato iter:
21/11/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 21/11/2019
Resoconto MASI ANGELA MOVIMENTO 5 STELLE
 
RISPOSTA GOVERNO 21/11/2019
Resoconto BONACCORSI LORENZA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO)
 
REPLICA 21/11/2019
Resoconto MASI ANGELA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 21/11/2019

SVOLTO IL 21/11/2019

CONCLUSO IL 21/11/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-03171
presentato da
MASI Angela
testo di
Mercoledì 20 novembre 2019, seduta n. 263

   MASI, SUT, SCANU, BERARDINI e RIZZONE. — Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo. — Per sapere – premesso che:

   il fallimento del colosso britannico dei viaggi «Thomas Cook», uno dei principali tour operator europei, ha travolto moltissime piccole imprese turistiche italiane che dovranno affrontare una situazione di grave difficoltà, determinata dal mancato pagamento dei servizi resi nel corso dell'estate 2019 e dalla cancellazione degli ordini relativi ai prossimi mesi, per far fronte ai quali erano stati assunti rilevanti impegni economici;

   secondo le stime delle maggiori associazioni di categoria del settore alberghiero, sarebbero attualmente oltre 4.000 gli hotel territorio nazionale che subirebbero un danno che oscilla tra i 400 e i 600 milioni di euro, con evidenti ripercussioni negative in termini economici anche sull'indotto legato a tali strutture ricettive;

   a queste vanno infatti aggiunte tutte le aziende del comparto turistico che hanno erogato servizi al tour operator britannico e vantano crediti nei suoi confronti, e a cascata i loro fornitori con inevitabili conseguenze sui lavoratori che prestano servizio in tali aziende;

   al tavolo convocato dal Governo il 1° ottobre 2019 le associazioni imprenditoriali hanno rappresentato la gravità della situazione, ricevendo l'assicurazione che sarebbero stati attivati tutti gli strumenti a disposizione per la soluzione della crisi;

   nel corso dell'incontro presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo sono state vagliate alcune misure di intervento proposte dalle associazioni, a sostegno delle imprese e di tutela dei lavoratori coinvolti, ed è stata aperta la strada alla valutazione di una serie di misure che potrebbero contenere quanto meno nell'immediato l'impatto sul settore alberghiero e dell'intero comparto turistico coinvolto che, per alcune aziende ed alcuni territori, rischia di essere anche molto pesante;

   con la risoluzione n. 2019/2854 del Parlamento europeo del 24 ottobre 2019 l'Unione europea ha preso atto dell'impatto negativo del fallimento di Thomas Cook, indicando al Consiglio, e dunque agli Stati membri, due linee guida, fra le altre: meccanismi obbligatori di protezione dei passeggeri per garantire una protezione in caso di insolvenza o fallimento, aiuto finanziario diretto da parte dell'Unione europea alle imprese del turismo, in particolare le piccole e medie imprese, mediante l'introduzione di una dotazione specifica per il turismo nel bilancio pluriennale dell'Unione europea per il periodo 2021-2027 –:

   quali siano le iniziative di competenza che si intendono adottare tempestivamente per attenuare l'impatto diretto causato dal fallimento di Thomas Cook sulle imprese turistiche e per scongiurare il rischio di un effetto domino su fornitori e lavoratori.
(5-03171)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 21 novembre 2019
nell'allegato al bollettino in Commissione X (Attività produttive)
5-03171

  L'onorevole Masi, finitamente ad altri onorevoli colleghi, chiede quali azioni il Ministero intenda adottare per attenuare l'impatto del fallimento della Thomas Cook sulle imprese turistiche italiane e sull'indotto.
  La riforma del Fondo di Garanzia operata della legge n. 115 del 2015, e dalla Direttiva Viaggi e Pacchetti dell'Unione europea 2015/2302 ha chiuso l'esperienza della gestione pubblica del Fondo e ha obbligato tutte le imprese (agenzie e tour operator) a individuare modelli di gestione privata dello stesso al fine di garantire il consumatore sull'effettiva copertura del rischio di insolvenza e fallimento delle agenzie di viaggio. In precedenza, era lo Stato che assolveva la funzione di garante, andando a rimborsare quei consumatori che venivano danneggiati a causa del fallimento delle agenzie di viaggio e tour operator.
  A decorrere dal 1o luglio 2016 è attivo il sistema di garanzia a gestione privata subentrato al Fondo nazionale di garanzia.
  La nuova legge sulla garanzia a gestione privata, applicabile in Italia, sebbene derivante da una Direttiva europea, impone l'obbligo per l'organizzatore di pacchetti turistici (tour operator) e per gli intermediari (agenzie di viaggi) di stipulare polizze assicurative o di fornire le garanzie bancarie a copertura dei contratti di turismo organizzato che, per i viaggi all'estero e i viaggi che si svolgono all'interno di un singolo Paese, garantiscono, nei casi di insolvenza o fallimento dell'intermediario o dell'organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista.
  Non vi è più dunque la gestione statale delle pratiche di rimborso, il cittadino utente deve accertarsi che all'interno del contratto di acquisto siano esplicitati i riferimenti dell'assicurazione stipulata al fine di potersi tutelare.
  Si tratta di strumenti di natura privatistica, come tali regolati dalla normativa generale in materia di assicurazioni (decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, Codice delle assicurazioni private) e di garanzie bancarie (Codice civile e decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), che non necessitano di particolari disposizioni attuative per assicurarne l'utilizzo da parte delle imprese.
  Peraltro, si segnala che l'obbligo di cui all'articolo 50, comma 2, di stipulazione delle polizze assicurative o delle garanzie bancarie da parte di organizzatori ed intermediari rientra tra i doveri del professionista, ai sensi del rinvio operato dall'articolo 32 del Codice del turismo.
  Sulle agenzie e i tour operator ricade dunque l'obbligo di dotarsi di strumenti volti a tutelare il consumatore che all'atto di acquisto stipula un vero e proprio contratto e può, anzi, deve pretendere che il tour operator esibisca gli estremi della polizza in tal modo da poter autonomamente verificare la validità della stessa.
  In questo caso, inoltre, il tour operator «Thomas Cook», società straniera, sembrerebbe assicurata attraverso il fondo di garanzia Atol, il sistema di protezione amministrato dall'ente dell'aviazione civile britannico e finanziato dalle industrie del settore.
  Al momento della prenotazione di una vacanza è necessario accertarsi di essere in possesso dell'assicurazione di viaggio. L'articolo 34 del codice del turismo, stabilisce gli «Obblighi di informazione e contenuto del contratto di pacchetto turistico». L'articolo prevede quanto segue: «prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico o di un'offerta corrispondente, l'organizzatore e, nel caso in cui il pacchetto sia venduto tramite un venditore, anche quest'ultimo, forniscono al viaggiatore il pertinente modulo informativo standard di cui all'allegato A, parte I o parte II, al presente codice, nonché le seguenti informazioni...». Tra cui al punto (i) gli estremi della copertura di cui all'articolo 47, commi 1, 2 e 3 (polizza assicurativa).
  A seguito di quanto premesso, si evince che nessun onere è posto a carico del Ministero, sebbene appare opportuna un'opera sempre più incisiva di sensibilizzazione sul tema dei diritti e doveri degli operatori e degli utenti che usufruiscono dei servizi.
  In data 1o ottobre 2019 ho personalmente convocato le seguenti associazioni: FEDERTURISMO Confindustria, ASTOI Confindustria Viaggi, CONFTURISMO, ASSOTURISMO, ASSHOTEL, CONFINDUSTRIA ALBERGHI, FEDERALBERGHI, ASSOVIAGGI, FIPE, FIAVET, AIDIT Agenzie viaggi, FAITA Federcamping.
  Ho preso atto delle richieste da esse formulate anche se non è ancora possibile effettuare una quantificazione esatta del danno che la vicenda ha determinato nel nostro Paese.
  L'incontro è stato funzionale anche allo studio di eventuali iniziative a sostegno della categoria, consapevoli del danno che la stessa sta sopportando.
  Nel corso della riunione, le principali misure d'intervento richieste da tutte le categorie sono state:
   immediato credito di imposta temporaneo di importo proporzionale al credito vantato verso TC, per le aziende colpite;
   in alternativa, la modifica delle deducibilità delle imposte sul danno;
   possibilità di non pagare l'IVA sulle fatture non pagate da TC;
   interventi urgenti per i lavoratori: possibilità di intervenire attraverso il sostegno di INPS per l'attivazione degli ammortizzatori sociali.

  È tuttavia ancora prematura ogni anticipazione al riguardo ma intendo rassicurare gli onorevoli interroganti circa il fatto che la questione è già nell'agenda del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e mia in particolare, anche ben prima, come può constatarsi, dell'effettiva e piena operatività del Ministero sulla materia.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

conseguenza economica

risoluzione

diritto del lavoro