ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/03136

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 258 del 13/11/2019
Firmatari
Primo firmatario: FRAGOMELI GIAN MARIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 13/11/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ZARDINI DIEGO PARTITO DEMOCRATICO 13/11/2019
BURATTI UMBERTO PARTITO DEMOCRATICO 13/11/2019
MANCINI CLAUDIO PARTITO DEMOCRATICO 13/11/2019
MURA ROMINA PARTITO DEMOCRATICO 13/11/2019
ROTTA ALESSIA PARTITO DEMOCRATICO 13/11/2019
TOPO RAFFAELE PARTITO DEMOCRATICO 13/11/2019


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 13/11/2019
Stato iter:
11/12/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 11/12/2019
Resoconto FRAGOMELI GIAN MARIO PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 11/12/2019
Resoconto BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 11/12/2019
Resoconto ZARDINI DIEGO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 11/12/2019

SVOLTO IL 11/12/2019

CONCLUSO IL 11/12/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-03136
presentato da
FRAGOMELI Gian Mario
testo di
Mercoledì 13 novembre 2019, seduta n. 258

   FRAGOMELI, ZARDINI, BURATTI, MANCINI, MURA, ROTTA e TOPO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   con la risposta n. 396 del 2019 all'interpello proposto in merito alla certificazione ai fini Iva del servizio di bike sharing, l'Agenzia delle entrate ha stabilito che per i servizi offerti è necessaria la certificazione del servizio mediante scontrino o ricevuta fiscale ovvero, a partire dal 2020, mediante memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi ed emissione del documento commerciale;

   secondo l'amministrazione finanziaria il servizio di bike sharing, non sarebbe riconducibile ai servizi elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione, per i quali è previsto l'esonero da qualunque obbligo di certificazione ai fini Iva, ma è invece riconducibile alla locazione onerosa di cose mobili cui si sommano «gli ulteriori servizi di manutenzione, collegamenti telematici, gestione dei parchi biciclette ecc.», realizzando di fatto un «servizio complesso», da assoggettare a Iva ordinaria;

   è necessario prevedere, per i servizi collegati alla sharing economy e alla gig economy, semplificazioni delle procedure che diano maggiore flessibilità e opportunità a fronte della tracciabilità dell'operazione garantita dall'alto grado di digitalizzazione dell'attività –:

   se non ritenga utile un'iniziativa normativa volta a equiparare i servizi di bike e car sharing ai servizi elettronici al fine di esonerarli dall'obbligo di emissione del documento fiscale, in relazione a ciascuna operazione conclusa, anche in ragione del fatto che tali servizi e i relativi pagamenti vengono resi in maniera automatizzata, attraverso sistemi tracciabili.
(5-03136)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 11 dicembre 2019
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-03136

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono di sapere se, con riferimento ai servizi di bike e car sharing, non si ritenga opportuno equiparare tali servizi a quelli elettronici al fine di esonerarli dall'obbligo di emissione del documento fiscale, nel presupposto che tali servizi, ed i relativi pagamenti, vengono resi in maniera automatizzata attraverso sistemi rintracciabili e dovrebbero, pertanto, beneficiare di una semplificazione degli adempimenti.
  Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.
  L'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come modificato dal decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, prevede che «A decorrere dal 1o gennaio 2020 (e dal 1o luglio 2019 per i soggetti con volume d'affari superiore a 400.000 euro) i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all'articolo 24, primo comma, del suddetto decreto n. 633 del 1972... Con decreto del Ministro Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere previsti specifici esoneri dagli adempimenti di cui al presente comma in ragione della tipologia di attività esercitata».
  Ne consegue che, per i soggetti che effettuano operazioni di commercio al minuto e attività assimilate, sussiste n via generalizzata l'obbligo di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri (cfr. articolo 2, comma 3 del decreto legislativo n. 127 del 2015), ad eccezione delle operazioni espressamente esonerate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 maggio 2019, tra le quali sono ricompresi anche i servizi elettronici resi a committenti privati.
  Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 15 marzo 2011, n. 282, i servizi prestati tramite mezzi elettronici, di cui alla direttiva 2006/112/CE, «comprendono i servizi forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata da un intervento umano minimo, e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione».
  Pertanto, secondo il vigente quadro comunitario, i servizi di bike e car sharing non sono equiparabili ai servizi elettronici resi a committenti privati, esonerati ai sensi del decreto ministeriale del 10 maggio 2019.
  Si evidenzia, inoltre, che il citato decreto, nell'individuare i casi di esonero dall'obbligo di invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri, ripropone, in linea generale, gli esoneri dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi già individuati dalla normativa preesistente e, in particolare, dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 696 del 1996 e dai decreti ministeriali del 13 febbraio 2015 e del 27 ottobre 201, precisando, peraltro, la natura temporanea dell'esonero. Sarebbe, di conseguenza del tutto asistematico, sotto il profilo tecnico, prevedere ex novo uno specifico esonero dall'obbligo di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per i servizi in questione.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

formalita' amministrativa

veicolo a due ruote