ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/03132

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 258 del 13/11/2019
Firmatari
Primo firmatario: NOJA LISA
Gruppo: ITALIA VIVA
Data firma: 13/11/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DE FILIPPO VITO ITALIA VIVA 13/11/2019


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 13/11/2019
Stato iter:
21/11/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 21/11/2019
Resoconto NOJA LISA ITALIA VIVA
 
RISPOSTA GOVERNO 21/11/2019
Resoconto PUGLISI FRANCESCA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 21/11/2019
Resoconto NOJA LISA ITALIA VIVA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 21/11/2019

SVOLTO IL 21/11/2019

CONCLUSO IL 21/11/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-03132
presentato da
NOJA Lisa
testo di
Mercoledì 13 novembre 2019, seduta n. 258

   NOJA e DE FILIPPO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 1, comma 3, della legge n. 18 del 1980 prevede che siano esclusi dall'indennità di accompagnamento coloro che siano «ricoverati gratuitamente in istituto»;

   con messaggio n. 18291 del 26 settembre 2011, l'Inps ha indicato che, ai sensi di tale disposizione, l'erogazione dell'indennità di accompagnamento sia sospesa in caso di ricoveri superiori a 30 giorni anche presso strutture ospedaliere, chiarendo al contempo che il ricovero «si pone come elemento ostativo non del riconoscimento del diritto, bensì dell'erogazione dell'indennità per il tempo in cui A l'inabile sia ricoverato a carico dell'erario e non abbisogni dell'accompagnatore»;

   la sospensione dell'indennità è, dunque, giustificata solo dal ricovero in una struttura in cui, oltre alle cure mediche, venga garantita al paziente un'assistenza anche di carattere personale;

   la Corte di cassazione nel 2007 ha rilevato che «il ricovero presso un ospedale pubblico non costituisce "sic et simpliciter" l'equivalente del "ricovero in istituto"» e che, pertanto, «l'indennità di accompagnamento può spettare all'invalido civile grave anche durante il ricovero in ospedale, ove si dimostri che le prestazioni assicurate dall'ospedale medesimo non esauriscono tutte le forme di assistenza di cui il paziente necessita»;

   secondo la successiva giurisprudenza della Corte di cassazione, «il diritto al beneficio va riconosciuto in relazione a tutte le malattie che, per il grado di gravità espresso, comportano, per il malato, una consistente limitazione delle facoltà cognitive e, quindi, richiedono una giornaliera assistenza»;

   da una richiesta di accesso effettuata dall'associazione «La casa di sabbia» emerge che, nel 2017, l'Inps ha comunicato a 758 famiglie con membri titolari di indennità di accompagnamento ricoverati presso strutture ospedaliere l'applicazione della trattenuta dell'indennità;

   risulta come si tratterebbe spesso di ricoveri di persone con disabilità gravissima, non di rado effettuati nei pochi centri ospedalieri ad altissima specializzazione situati lontani dal luogo di abituale residenza delle famiglie che devono, quindi, affrontare un impegno economico ulteriore;

   risulta altresì che, anche laddove sia stato proposto dagli interessati ricorso (in via di autotutela) avverso tali provvedimenti, certificando come lo stesso ospedale abbia richiesto la presenza assistenziale dei congiunti o di terzi esterni alla struttura ospedaliera, la risposta dell'Inps sarebbe stata negativa e spesso avrebbe obbligato le famiglie ad avviare costosi contenziosi giudiziari vinti in molti casi –:

   quali iniziative di competenza intenda adottare per prevenire sospensioni nell'erogazione dell'indennità di accompagnamento pur in assenza delle condizioni previste dalle norme vigenti.
(5-03132)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 21 novembre 2019
nell'allegato al bollettino in Commissione XII (Affari sociali)
5-03132

  Interpellato per acquisire elementi con riferimento al presente atto di sindacato ispettivo, l'istituto ha riferito quanto segue.
  L'articolo 1 della legge n. 18 del 1980 riconosce l'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, di cui sia stata accertata l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che abbisognano di un'assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.
  Il comma 3 del citato articolo 1 dispone che sono esclusi dal diritto all'indennità coloro che sono ricoverati gratuitamente in istituto.
  Già con messaggio n. 18291 del 26 settembre 2011, l'INPS, prendendo atto delle pronunce giurisprudenziali, ha chiarito che «il ricovero si pone come elemento ostativo non del riconoscimento del diritto, bensì dell'erogazione dell'indennità per il tempo in cui l'inabile sia ricoverato a carico dell'erario e non abbisogni dell'accompagnatore. La condizione del non ricovero non è tra i fatti costitutivi del diritto all'indennità, ma si pone come elemento esterno alla fattispecie, al quale è subordinata la corresponsione della prestazione assistenziale. Pertanto, in caso di ricovero gratuito, la prestazione viene comunque concessa, anche se ne viene sospeso il pagamento per il periodo di durata della condizione stessa di ricovero».
  Lo stesso messaggio ha precisato che, ai fini della sospensione suddetta, si deve tenere conto soltanto dei periodi di ricovero pari o superiori ai 30 giorni.
  Gli orientamenti giurisprudenziali intervenuti nel tempo sulla questione hanno riconosciuto, in determinate ipotesi, il diritto al mantenimento della prestazione di indennità di accompagnamento in costanza di ricovero gratuito.
  Infatti la Cassazione ha da lungo tempo accolto la tesi secondo cui il beneficio può spettare all'invalido grave anche per il periodo di ricovero gratuito, ove «si dimostri che le prestazioni assicurate dall'ospedale medesimo non esauriscono tutte le forme di assistenza di cui il paziente necessita per la vita quotidiana» (sentenza della Corte di Cassazione 2 febbraio 2007 n. 2270, seguita, tra le altre, dalle sentenze 22 ottobre 2008 n. 25569, 4 febbraio 2009, n. 2691 e 15 aprile 2016 n. 7565).
  La giurisprudenza ha affermato che il ricovero presso un ospedale pubblico non costituisce, sic et simpliciter, l'equivalente del «ricovero in istituto» ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della citata legge n. 18/1980, essendo necessario altresì che le prestazioni ospedaliere siano in grado di soddisfare le diverse esigenze assistenziali quotidiane del paziente. In caso contrario, la prestazione non può essere sospesa.
  In particolare la prestazione non deve essere sospesa nel caso di invalido la cui incapacità di gestire le funzioni biologiche essenziali renda necessaria l'assistenza continua di un familiare o di un infermiere privato, al fine di garantire un'assistenza completa, anche di carattere personale, continuativa ed efficiente in ordine a tutti gli atti quotidiani della vita. In tali situazioni, non potendo l'accudimento assicurato dalla struttura pubblica corrispondere a quello garantito dalla presenza costante di un familiare o di un infermiere, non ci sono ragioni per negare l'erogazione dell'indennità di accompagnamento.
  L'indennità non deve essere sospesa altresì qualora la presenza dei familiari per l'intera giornata sia assolutamente necessaria per il benessere fisico e relazionale del minore, utile alla migliore risposta ai trattamenti terapeutici.
  Trova applicazione invece la sospensione qualora sia corrisposta contribuzione «esclusivamente per ottenere un trattamento migliore rispetto a quello di base» (messaggio INPS n. 18291/2011).
  Questo è ciò che ha riferito l'istituto, il quale, a seguito di approfondimenti istruttori, ha ulteriormente precisato di aver dato – in ossequio alle pronunce della giurisprudenza, e allo scopo di prevenire il contenzioso – indicazioni alle Sedi nel senso di esaminare, con attenzione, la documentazione eventualmente rilasciata dalla struttura di ricovero del titolare di indennità di accompagnamento, allo scopo di verificare la sussistenza delle condizioni sopra esposte e di conseguenza, il diritto alla prosecuzione dell'erogazione della prestazione anche durante il periodo di ricovero gratuito in istituto.
  L'Inps ha fatto inoltre presente di aver sottoscritto con il Ministero della salute una convenzione per la comunicazione dello stato di ricovero dei titolari di indennità di accompagnamento, indennità di frequenza, assegno sociale e assegno sociale sostitutivo di invalidità civile con l'obiettivo di semplificare gli adempimenti amministrativi. Cosa questa che ha permesso, secondo quanto evidenziato dall'istituto, di superare la presentazione del modello di autocertificazione dello stato di ricovero per circa due milioni di soggetti interessati.
  A fronte del quadro reso dall'Inps, in risposta alla richiesta di elementi, si può quindi fornire sin da ora rassicurazione circa la complessiva coerenza dell'operato dell'Istituto con quanto affermato dalla più recente giurisprudenza.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

istituto ospedaliero

carattere confidenziale