ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/03108

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 256 del 11/11/2019
Firmatari
Primo firmatario: GALLINELLA FILIPPO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 11/11/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MANCA ALBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 11/11/2019
DEL SESTO MARGHERITA MOVIMENTO 5 STELLE 11/11/2019
MAGLIONE PASQUALE MOVIMENTO 5 STELLE 11/11/2019
PARENTELA PAOLO MOVIMENTO 5 STELLE 11/11/2019
CADEDDU LUCIANO MOVIMENTO 5 STELLE 11/11/2019
CASSESE GIANPAOLO MOVIMENTO 5 STELLE 11/11/2019
GAGNARLI CHIARA MOVIMENTO 5 STELLE 11/11/2019
PIGNATONE DEDALO COSIMO GAETANO MOVIMENTO 5 STELLE 11/11/2019
CILLIS LUCIANO MOVIMENTO 5 STELLE 11/11/2019
MARZANA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE 11/11/2019


Commissione assegnataria
Commissione: XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI delegato in data 11/11/2019
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 11/11/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-03108
presentato da
GALLINELLA Filippo
testo di
Lunedì 11 novembre 2019, seduta n. 256

   GALLINELLA, ALBERTO MANCA, DEL SESTO, MAGLIONE, PARENTELA, CADEDDU, CASSESE, GAGNARLI, PIGNATONE, CILLIS e MARZANA. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:

   il decreto ministeriale 21 settembre 2005 disciplina la produzione e la vendita di alcuni prodotti di salumeria; in particolare, al capo I, tratta delle caratteristiche del prosciutto cotto, dalla denominazione agli ingredienti, dalla metodologia di produzione alle modalità di vendita;

   il suddetto decreto è stato poi modificato con il decreto ministeriale 26 maggio 2016 ma senza intervenire in maniera specifica sull'etichettatura dei prodotti, rinviando, di fatto, al regolamento n. 1169/2011;

   l'allegato VI, punto 6) del regolamento succitato prevede, in particolare, che se l'acqua aggiunta in «prodotti e preparazioni a base di carne sotto forma di tagli (anche da arrosto), fette, porzioni di carne o carcasse» rappresenta più del 5 per cento del peso del prodotto finito deve essere indicata accanto alla denominazione di vendita dell'alimento;

   tale norma nasce a tutela del consumatore e contro le pratiche sleali e illegali, in particolare quando a prodotti a base di carne sotto forma di tagli, fette, porzioni o carcasse è stata aggiunta acqua non giustificata da ragioni tecnologiche, durante il processo di fabbricazione; ciò perché tale aggiunta di acqua può anche aumentare il peso dei preparati di carne o di prodotti della pesca, e quindi l'indicazione della sua presenza nella denominazione di questi alimenti permette al consumatore di distinguerli immediatamente;

   nel caso del prosciutto la funzione dell'acqua nella sua produzione è tecnologicamente giustificata — si vedano gli articoli 3 e 4 del decreto ministeriale 21 settembre 2005 — in quanto l'aggiunta di salamoia (sale e acqua) è necessaria per distribuire il sale stesso ed altri ingredienti in modo omogeneo nel prodotto attraverso l'acqua; non esiste infatti, altro modo per iniettare nella coscia di suino la salamoia in soluzione acquosa;

   inoltre, il parametro Upsd, previsto dall'articolo 4 dello stesso decreto del 2005, consente di avere una stima della quantità di umidità su prodotto finito, sgrassato e deadditivato, e fa in modo che l'acqua abbia realmente una finalità tecnologica;

   è evidente quindi che, in alcuni casi, l'acqua può costituire più del 5 per cento del peso del prodotto finale prosciutto cotto, ma il consumatore ne è già correttamente informato attraverso la menzione «acqua» nell'elenco degli ingredienti;

   scrivere nella denominazione di vendita del prodotto prosciutto cotto, la dicitura «con acqua», oltre che non utile allo scopo del regolamento comunitario, appare altresì lesivo dell'immagine di un prodotto di eccellenza e di qualità, quale il prosciutto cotto italiano;

   in Francia la disposizione comunitaria non è considerata applicabile ai prosciutti cotti, disciplinati dal «Code des Usages de la Charcuterie», il codice di produzione volontario, che regolamenta i principali prodotti di salumeria francese, sostenendo che i prosciutti cotti disciplinati dal codice sono necessariamente di qualità grazie alla loro regolamentazione, e il loro metodo di produzione è noto ai consumatori;

   il «Jambon cult standard» è certamente, ad avviso degli interroganti, qualitativamente inferiore rispetto al «prosciutto cotto standard» italiano, sono infatti ammessi ingredienti quali la cotenna tal quale o disidratata e le proteine di sangue di maiale, che in Italia non si usano e che assorbono una maggiore aggiunta di acqua, che non viene rilevata: ogni punto di proteina consente l'aggiunta di 3 o 4 punti di acqua –:

   se, per le ragioni su esposte, a tutela del prodotto italiano «prosciutto cotto» e considerata la finalità specifica della disposizione di cui al punto 6, allegato VI, del regolamento 1169/2011, non ritenga necessario adottare iniziative normative, per quanto di competenza, per escludere il prosciutto cotto dall'applicazione di tale disposizione.
(5-03108)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

prodotto a base di carne

carne suina

commercializzazione