ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/03004

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 247 del 28/10/2019
Firmatari
Primo firmatario: SUT LUCA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 28/10/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
VALLASCAS ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE 28/10/2019
MASI ANGELA MOVIMENTO 5 STELLE 28/10/2019
CRIPPA DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE 28/10/2019
ALEMANNO MARIA SOAVE MOVIMENTO 5 STELLE 28/10/2019


Commissione assegnataria
Commissione: X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 28/10/2019
Stato iter:
29/10/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 29/10/2019
Resoconto SUT LUCA MOVIMENTO 5 STELLE
 
RISPOSTA GOVERNO 29/10/2019
Resoconto TODDE ALESSANDRA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
 
REPLICA 29/10/2019
Resoconto SUT LUCA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 29/10/2019

SVOLTO IL 29/10/2019

CONCLUSO IL 29/10/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-03004
presentato da
SUT Luca
testo di
Lunedì 28 ottobre 2019, seduta n. 247

   SUT, VALLASCAS, MASI, DAVIDE CRIPPA e ALEMANNO. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:

   in data 19 luglio 2018 il Ministro dello sviluppo economico pro tempore ha emanato una direttiva, che modifica quella emanata il 28 luglio 2016, nell'ambito delle procedure di amministrazione straordinaria, il cui scopo è quello di provvedere a definire il procedimento e gli ulteriori criteri di orientamento della discrezionalità amministrativa cui attenersi nell'ambito del procedimento di designazione e nomina di competenza ministeriale, confermando che i componenti del comitato di sorveglianza sono nominati per un triennio;

   tale previsione si applica anche ai comitati di sorveglianza nominati precedentemente alla menzionata direttiva, ma con incarico in corso di svolgimento, come nel caso di Mercatone Uno;

   la nomina del comitato di sorveglianza, infatti, implica che quest'ultimo svolge la sua funzione in modo duraturo e quindi durante il periodo di svolgimento del compito assegnato al Comitato, quest'ultimo è esposto ai successivi sviluppi normativi o alle determinazioni amministrative di competenza;

   nello specifico la sola circostanza che il comitato di sorveglianza di Mercatone Uno sia stato nominato prima delle menzionate direttive non esclude che, in considerazione degli effetti duraturi e non istantanei che produce l'atto di nomina, queste ultime siano applicabili a far data dalla loro entrata in vigore;

   ne consegue che le direttive sopra menzionate si applicheranno a far data dalla loro rispettiva entrata in vigore, incidendo su un rapporto ancora in essere e non esauritosi con l'atto di nomina;

   dall'entrata in vigore della direttiva, 28 luglio 2016, è stata introdotta la regola che tutti i Comitati di sorveglianza, indipendentemente dalla loro nomina, con incarico in corso di svolgimento, possono durare in carica massimo tre anni, previsione confermata anche dalla direttiva 19 luglio 2018;

   al comitato di sorveglianza nominato per Mercatone Uno si applicherà, pertanto, il limite temporale di tre anni previsto dalla direttiva 28 luglio 2016 e confermato dalla direttiva 19 luglio 2018, tenendo conto, altresì, che il citato limite temporale triennale decorre dall'entrata in vigore della direttiva 28 luglio 2016, che per prima lo ha introdotto –:

   se ritenga di procedere al rinnovo, con nuovi membri, della composizione del comitato di sorveglianza nominato per Mercatone Uno, alla luce della decorrenza dei termini stabiliti dalla direttiva sopra citata.
(5-03004)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 29 ottobre 2019
nell'allegato al bollettino in Commissione X (Attività produttive)
5-03004

  Con il quesito in discussione, l'Onorevole interrogante richiede al Ministero dello sviluppo economico se intenda procedere alla dichiarazione di decadenza del Comitato di Sorveglianza di Mercatone Uno, tenuto conto che la direttiva del 19 luglio 2018 – analogamente, sul punto, alla direttiva del 28 luglio 2016, che da essa è stata sostituita – ha previsto, per quanto attiene ai Comitati di Sorveglianza, la durata triennale delle nomine dei suoi membri.
  Orbene, occorre sottolineare, in primo luogo, che la direttiva del 19 luglio 2018 rappresenta un atto amministrativo di carattere generale e ha la funzione di dettare vere e proprie linee guida in relazione alla designazione dei commissari giudiziali e alla nomina dei commissari straordinari e dei componenti dei comitati di sorveglianza.
  In base al generale principio di irretroattività della legge (articolo 11 preleggi al codice civile) tale direttiva, invero, non si applicherebbe al passato, bensì produrrebbe effetti solo per l'avvenire.
  Dunque, dette disposizioni sulla durata triennale dovrebbero applicarsi a tutti i Comitati nominati a far data dalla direttiva del 28 luglio 2016 (che per prima, come anticipato, ha previsto la durata triennale di tali organi), ma non per quelli nominati in data anteriore, come nel caso di Mercatone Uno (la nomina del cui comitato di sorveglianza è avvenuta in data 6 maggio 2015).
  In quest'ultimo caso, dunque, l'incarico parrebbe potersi intendere come conferito sino alla conclusione della procedura di amministrazione straordinaria.
  Tuttavia, se ciò è vero in via generale, parrebbe del pari condivisibile l'interpretazione secondo cui il termine triennale previsto – da ultimo – dalla direttiva del 19 luglio 2018 vada ad applicarsi a tutti i Comitati di sorveglianza con incarico in corso di svolgimento (dunque, anche nominati prima dell'entrata in vigore della fonte stessa).
  Ciò in quanto il Comitato di sorveglianza svolge la sua funzione in modo duraturo e con effetti non istantanei; di conseguenza, durante il periodo di svolgimento del proprio compito, il Comitato sarebbe assoggettabile ai successivi sviluppi normativi o, comunque, alle determinazioni amministrative successive alla sua istituzione.
  Considerato che il quesito si presta ad interpretazioni giuridiche ambivalenti, si sta valutando dunque di avviare ulteriori approfondimenti istruttori, volti ad accertare l'avvenuta scadenza del termine triennale del Comitato di Sorveglianza di Mercatone Uno (tra cui, ad esempio, la richiesta di parere all'Avvocatura dello Stato).
  Ove all'esito dell'istruttoria si ritenesse applicabile il citato termine triennale al caso di specie, si procederà allo scioglimento del Comitato, conformemente alle richiamate previsioni normative.