ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/02957

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 244 del 23/10/2019
Firmatari
Primo firmatario: MASCHIO CIRO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 23/10/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
VARCHI MARIA CAROLINA FRATELLI D'ITALIA 23/10/2019


Commissione assegnataria
Commissione: II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 23/10/2019
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 23/10/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-02957
presentato da
MASCHIO Ciro
testo di
Mercoledì 23 ottobre 2019, seduta n. 244

   MASCHIO e VARCHI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 24 della Costituzione garantisce l'accesso alla giustizia ai meno abbienti e questo principiò è la proiezione nel campo del processo di un altro principio basilare ovvero, quello dell'uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge, enunciato ed esplicato nell'articolo 3 della Carta fondamentale;

   in Italia la difesa dei meno abbienti è stata affidata al cosiddetto «patrocinio gratuito», di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;

   nell'applicazione pratica delle disposizioni di legge, però, la procedura dei pagamenti del patrocinio a spese dello Stato è affetta da gravi criticità;

   secondo gli addetti ai lavori, i problemi principali riguarderebbero, nello specifico, la complessità della procedura burocratico-amministrativa, la carenza di personale negli uffici giudiziari e i cronici ritardi delle liquidazioni agli avvocati da parte delle corti d'appello;

   a tre anni dall'entrata in vigore della riforma della compensazione e dal relativo decreto attuativo sembrerebbe essere mancato il conseguimento dell'obiettivo prefissato, ovvero una liquidazione celere;

   la farraginosità della procedura prevista dalla circolare ministeriale del 3 ottobre 2016 emerge ictu oculi dai passaggi imposti dal percorso normativo delineato dalla circolare, che grava in toto sull'avvocato;

   dall'emissione del decreto di liquidazione del giudice al pagamento da parte della corte d'appello decorrerebbero, in media, due anni e mezzo: il legale è obbligato, intanto, ad emettere fattura elettronica, anticipando il pagamento delle tasse, ancor prima di ricevere il pagamento del compenso liquidato;

   oggi più che mai, è impellente la necessità di una semplificazione, o tramite affidamento diretto della procedura al giudice attraverso la piattaforma ministeriale Siamm, o, in alternativa, tramite delega della liquidazione all'ufficio spese di giustizia presso l'autorità giudiziaria procedente: le corti d'appello, in questo modo, saranno sollevate dalla gestione delle migliaia di fatture elettroniche provenienti dall'intero distretto di competenza;

   appare, altresì, necessario snellire la procedura burocratica interna al Ministero, agevolando il finanziamento delle corti d'appello e velocizzando l'assegnazione dei fondi;

   i tempi di accredito dei compensi liquidati da parte delle corti d'appello sono, infatti, costantemente soggetti a rinvii, aumentando il già preoccupante arretrato esistente;

   la situazione è sempre più drammatica, sia per gli avvocati che svolgono la loro professione, sia per i cittadini, vittime della riduzione del numero degli avvocati disponibili, di fatto, ad autofinanziare, per anni, il costo di un servizio erogato dagli avvocati medesimi alla società civile: il tutto si traduce, ad avviso degli interroganti, in una denegata giustizia, in aperta violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e, considerata la gravità degli stessi, quali siano i dati disponibili sui tempi medi di pagamento dei decreti di liquidazione;

   quali urgenti iniziative di competenza intenda adottare per porre fine alle criticità esposte in premessa.
(5-02957)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

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