ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/02875

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 235 del 09/10/2019
Firmatari
Primo firmatario: MURELLI ELENA
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 09/10/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DURIGON CLAUDIO LEGA - SALVINI PREMIER 09/10/2019
CAFFARATTO GUALTIERO LEGA - SALVINI PREMIER 09/10/2019
CAPARVI VIRGINIO LEGA - SALVINI PREMIER 09/10/2019
LEGNAIOLI DONATELLA LEGA - SALVINI PREMIER 09/10/2019
LORENZONI EVA LEGA - SALVINI PREMIER 09/10/2019
MOSCHIONI DANIELE LEGA - SALVINI PREMIER 09/10/2019


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 09/10/2019
Stato iter:
10/10/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 10/10/2019
Resoconto LORENZONI EVA LEGA - SALVINI PREMIER
 
RISPOSTA GOVERNO 10/10/2019
Resoconto DI PIAZZA STANISLAO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 10/10/2019
Resoconto MURELLI ELENA LEGA - SALVINI PREMIER
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 10/10/2019

SVOLTO IL 10/10/2019

CONCLUSO IL 10/10/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-02875
presentato da
MURELLI Elena
testo di
Mercoledì 9 ottobre 2019, seduta n. 235

   MURELLI, DURIGON, CAFFARATTO, CAPARVI, LEGNAIOLI, EVA LORENZONI e MOSCHIONI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   è la tipologia di attività lavorativa in concreto svolta l'elemento in relazione al quale vanno individuati l'ente previdenziale competente e il regime previdenziale applicabile in ciascun caso specifico (articolo 2, comma 25 e 26, della legge n. 335 del 1995; articolo 18, comma 12, del decreto-legge n. 98 del 2011), nel rispetto del principio di autonomia degli enti previdenziali (articolo 1 della legge n. 1046 del 1971; articoli 1 e 2 della legge n. 509 del 1994; articolo 2, comma 25, della legge n. 335 del 1995; articolo 3 del decreto legislativo n. 103 del 1996; Cass. SU 3240/2010) e del principio di esclusività (Cassazione 4982/2014; 9076/2013);

   pertanto, in relazione all'attività libero-professionale per la quale è richiesta l'iscrizione ad albo è competente in via esclusiva a dettare la disciplina previdenziale l'ente previdenziale di diritto privato tipico per la specifica categoria;

   ciò è quanto espressamente prevede il comma 25 dell'articolo 2 della legge n. 335 del 1995, confermato, peraltro, nel decreto attuativo (articolo 3 del decreto legislativo n. 103 del 1996) e dalla norma di interpretazione autentica dell'articolo 2, comma comma 26, della legge n. 335 del 1995, e cioè l'articolo 18, comma 12, del decreto-legge n. 98 del 2011;

   anche il precedente Governo ha preso posizione sulla vicenda, come risulta da una risposta ad un atto di sindacato ispettivo del 9 ottobre 2018; ove l'allora Sottosegretario Durigon ha dichiarato che «il nostro governo, ritenendo fondate le ragioni dei professionisti coinvolti, al fine di garantire un'azione efficace e uniforme su tutto il territorio nazionale, ha provveduto a invitare l'Inps a valutare l'opportunità di agire in autotutela annullando le iscrizioni d'ufficio alla gestione separata» e che il legislatore ha fornito un'interpretazione autentica, con efficacia retroattiva, della norma (con la legge 111/2011), affermando che «sono tenuti all'iscrizione della gestione separata esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui servizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali (...)», o coloro che versano all'ente di competenza quanto lo stesso richiede in base a proprie scelte ordinistiche interne;

   su questa linea era anche il direttore generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il quale, con messaggio n. 0009731/2018, invitava l'Inps «a valutare l'opportunità di agire in autotutela, annullando le suddette iscrizioni d'ufficio, (..)» –:

   se e quali iniziative il Governo intenda assumere in merito alla problematica esposta in premessa e se, in particolare, intenda adottare iniziative normative volte a chiarire l'estraneità, dalla gestione separata Inps, dei liberi professionisti iscritti ad albi dotati di propria cassa privata e proseguire il tavolo tecnico istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nel mese di giugno 2019.
(5-02875)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 10 ottobre 2019
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-02875

  Come noto la legge di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare (legge 8 agosto 1995, n. 335 – cosiddetta riforma Dini) ha istituito, con decorrenza 1° gennaio 1996, una apposita Gestione separata presso l'INPS, con funzione residuale, finalizzata ad estendere l'assicurazione generale obbligatoria IVS (Invalidità, Vecchiaia, Superstiti) ai soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, nonché ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, e agli incaricati alla vendita a domicilio.
  Essendo controversa la platea dei soggetti obbligati all'iscrizione presso la suddetta Gestione, il legislatore ha fornito un'interpretazione autentica con efficacia retroattiva della norma istitutiva precisando che sono tenuti all'iscrizione presso la Gestione separata esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti privati di previdenza obbligatoria, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti.
  Con riferimento all'attività libero professionale, inoltre, si è dibattuto se l'iscrizione alla Gestione separata INPS sia dovuta anche nel caso in cui il professionista iscritto soltanto all'albo professionale e non anche alla correlata Cassa abbia versato al proprio ente la contribuzione integrativa, e non anche la contribuzione soggettiva.
  L'INPS, ritenendo che il contributo integrativo versato dal libero professionista alla Cassa di appartenenza non assicuri una posizione previdenziale utile a fini pensionistici, nel corso del 2009 ha proceduto (con decorrenza 1° gennaio 2007) ad iscrivere d'ufficio alla Gestione separata i soggetti con redditi professionali non assoggettati al prelievo del contributo soggettivo presso gli enti previdenziali di riferimento.
  A seguito di alcune sentenze delle Corti di merito (Corte di Appello di Palermo, n. 614/2018, n. 617/2018 e n. 627/2018) che hanno dichiarato la soccombenza dell'INPS, disponendo la nullità dell'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata di taluni iscritti all'albo degli avvocati, l'Ente previdenziale è stato invitato a conformarsi a tale orientamento giurisprudenziale e «a valutare l'opportunità di agire in autotutela, annullando le suddette iscrizioni d'ufficio» (...).
  A tale richiesta l'INPS ha dato riscontro nel dicembre 2018 segnalando che, in relazione al contenzioso in atto, la Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, con sentenza n. 32167 del 12 dicembre ha confermato il precedente orientamento (sent. n. 30344/2017; n. 30345/2017; n. 1172/2018; 2282/2018; 1643/2018 e n. 32166/2018), espresso per la categoria degli ingegneri e architetti, in senso opposto a quello delle suddette Corti di merito estendendolo agli avvocati e ritenendo, in definitiva, sussistente l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS anche per coloro che, pur iscritti all'albo, svolgono un'attività non sottoposta al versamento del contributo soggettivo a favore della Cassa.
  L'istituto ha altresì fatto presente che successivamente l'orientamento è stato confermato anche dalle sentenze del 14 dicembre 2018, nn. 32506 e 32505, in riferimento, rispettivamente, alla figura di dottore commercialista e di ingegnere, e dell'11 gennaio 2019, n. 519, in riferimento alla figura di avvocato.
  Alla luce dei suesposti elementi posso confermare l'attenzione dell'Esecutivo nei confronti della vicenda al fine di monitorare l'esito dei contenziosi pendenti, tenuto anche conto che qualsiasi riflessione non può che restare subordinata alla loro definizione.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

associazione professionale

organizzazione della professione

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