ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/02850

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 234 del 08/10/2019
Firmatari
Primo firmatario: PATERNOSTER PAOLO
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 08/10/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CENTEMERO GIULIO LEGA - SALVINI PREMIER 08/10/2019
BITONCI MASSIMO LEGA - SALVINI PREMIER 08/10/2019
CAVANDOLI LAURA LEGA - SALVINI PREMIER 08/10/2019
COVOLO SILVIA LEGA - SALVINI PREMIER 08/10/2019
GERARDI FRANCESCA LEGA - SALVINI PREMIER 08/10/2019
GUSMEROLI ALBERTO LUIGI LEGA - SALVINI PREMIER 08/10/2019
PAGANO ALESSANDRO LEGA - SALVINI PREMIER 08/10/2019
TARANTINO LEONARDO LEGA - SALVINI PREMIER 08/10/2019


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 08/10/2019
Stato iter:
09/10/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 09/10/2019
Resoconto PATERNOSTER PAOLO LEGA - SALVINI PREMIER
 
RISPOSTA GOVERNO 09/10/2019
Resoconto VILLAROSA ALESSIO MATTIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 09/10/2019
Resoconto PATERNOSTER PAOLO LEGA - SALVINI PREMIER
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 09/10/2019

SVOLTO IL 09/10/2019

CONCLUSO IL 09/10/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-02850
presentato da
PATERNOSTER Paolo
testo di
Martedì 8 ottobre 2019, seduta n. 234

   PATERNOSTER, CENTEMERO, BITONCI, CAVANDOLI, COVOLO, GERARDI, GUSMEROLI, ALESSANDRO PAGANO e TARANTINO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   risulta agli interroganti che alcune direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate, in sede di verifica dei conteggi e dei versamenti effettuati dai contribuenti in applicazione della cosiddetta «pace fiscale», insistono per chiedere ai contribuenti il versamento della «Robin Tax» anche per le annualità precedenti al 2015;

   come è noto la «Robin tax» è stata dichiarata incostituzionale dalla Suprema Corte con sentenza n. 10/2015, salvaguardando, per ovvie esigenze di cassa, solo le somme fino a quel tempo versate;

   la sentenza e la ragionevolezza inducono a supporre che, a decorrere dalla data della sentenza medesima, nessun versamento a tale titolo dovrebbe esser richiesto ai contribuenti anche in fase di accertamento, ancor più nell'ipotesi di pace fiscale di annualità precedenti –:

   se tali comportamenti da parte delle agenzie fiscali trovino conferma e quali iniziative di competenza intenda adottare per chiarire che, alla luce della incostituzionalità della cosiddetta «Robin tax», nulla è più dovuto a tale titolo.
(5-02850)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 9 ottobre 2019
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-02850

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono chiarimenti in merito all'operato di alcune Direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate che, in sede di verifica dei conteggi e dei versamenti effettuati dai contribuenti in occasione della cosiddetta «pace fiscale», avrebbero richiesto il versamento della «Robin tax» per le annualità antecedenti il 2015 nonostante la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 10/2015, ne abbia dichiarato l'illegittimità costituzionale facendo salvi esclusivamente i versamenti già effettuati.
  Al riguardo, sentiti gli uffici dell'Agenzia delle entrate, si rappresenta quanto segue.
  Con la sentenza n. 10 del 2015, la Corte Costituzionale, avuto riguardo agli articoli 3 e 53 della Costituzione, sotto il profilo della violazione dei principi della ragionevolezza e della proporzionalità, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 81, commi 16-18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 113, con cui era stata introdotta, a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, un'addizionale Ires a carico di determinati soggetti operanti nel settore petrolifero e del gas, come individuati dalla stessa norma in base a parametri relativi al volume di ricavi conseguiti e al reddito imponibile dichiarato.
  La pronuncia della Corte – pur statuendo per l'illegittimità della disposizione – ha, altresì, inciso significativamente sulla parametrazione degli effetti temporali della declaratoria di incostituzionalità, sulla base del doveroso bilanciamento tra diversi principi costituzionali, tra cui – per quanto di interesse nel caso di specie – quello del pareggio di bilancio di cui all'articolo 81 della Costituzione.
  A tal proposito, infatti, recita la sentenza che: «Considerato il principio generale della retroattività risultante dagli articoli 136 Cost. e 30 della legge n. 87 del 1953, gli interventi di questa Corte, che regolano gli effetti temporali della decisione, devono essere vagliati alla luce del principio di stretta proporzionalità. Essi debbono, pertanto, essere rigorosamente subordinati alla sussistenza di due chiari presupposti: l'impellente necessità di tutelare uno o più principi costituzionali i quali, altrimenti, risulterebbero irrimediabilmente compromessi da una decisione di mero accoglimento, e la circostanza che la compressione degli effetti retroattivi sia limitata a quanto strettamente necessario per assicurare il contemperamento dei valori in gioco».
  Con specifico riferimento alla delimitazione degli effetti della pronuncia, si legge espressamente che: «La cessazione degli effetti delle norme dichiarate illegittime dal solo giorno della pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica risulta, quindi, costituzionalmente necessaria allo scopo di contemperare tutti i principi e i diritti in gioco, in modo da impedire “alterazioni della disponibilità economica a svantaggio di alcuni contribuenti ed a vantaggio di altri [...] garantendo il rispetto dei principi di uguaglianza e di solidarietà, che, per il loro carattere fondante, occupano una posizione privilegiata nel bilanciamento con gli altri valori costituzionali” (sentenza n. 264 del 2012). Essa consente, inoltre, al legislatore di provvedere tempestivamente al fine di rispettare il vincolo costituzionale dell'equilibrio di bilancio, anche in senso dinamico (sentenze n. 40 del 2014, n. 266 del 2013, n. 250 del 2013, n. 213 del 2008, n. 384 del 1991 e n. 1 del 1966), e gli obblighi comunitari e internazionali connessi, ciò anche eventualmente rimediando ai rilevati vizi della disciplina tributaria in esame.
  In conclusione, gli effetti della dichiarazione di illegittimità costituzionale di cui sopra devono, nella specie e per le ragioni di stretta necessità sopra esposte, decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica».
  Si rileva, inoltre, che la Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 32716 del 18 dicembre 2018, seppure con riferimento agli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 10 del 2015 sul diniego di un rimborso, chiarisce che: «Pare evidente [...] che la Corte Costituzionale abbia voluto escludere gli effetti retroattivi tipicamente connessi, altrimenti, ad una pronunzia di costituzionalità».
  Sulla scorta dei principi affermati nella richiamata sentenza della Corte Costituzionale, l'Amministrazione finanziaria, con la Circolare 18/E del 28 aprile 2015, a proposito dei profili intertemporali ha chiarito che: «la declaratoria di incostituzionalità non può produrre effetti sulle obbligazioni tributarie riguardanti adempimenti relativi ai periodi d'imposta chiusi in data antecedente al 12 febbraio 2015. Pertanto, i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare sono tenuti, per il periodo d'imposta 2014, al versamento del saldo entro la scadenza naturale della Robin Hood Tax (RHT), prevista in via ordinaria il 16 del mese di giugno 2015 (termine di scadenza ratione temporis vigente, ndr.), compreso l'obbligo di versamento degli acconti dovuti nel corso dell'anno 2014. Diversamente, tali soggetti non sono assoggettati alla RHT, con riferimento al periodo d'imposta 2015. I soggetti il cui esercizio sociale non è coincidente con l'anno solare non saranno assoggettati alla RHT a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 12 febbraio 2015».
  Ciò premesso, in via generale, con riferimento alla portata temporale della declaratoria di illegittimità, sulla scia dei principi contenuti nella sentenza e alla luce dei chiarimenti resi dall'Agenzia delle entrate, si ritiene corretto il comportamento degli uffici che, ai fini della cosiddetta «pace fiscale», considerano dovuta la Robin Tax per i periodi d'imposta chiusi in data antecedente a quella di pubblicazione della sentenza della Corte.
  Diversamente opinando, ossia ritenendo «congelata» l'attività degli uffici dell'amministrazione a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza, si verrebbe a creare una disparità di trattamento – censurabile ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione – tra i contribuenti che, fino alla data della pubblicazione della sentenza, hanno spontaneamente adempiuto all'obbligo di versamento dell'imposta o sono stati destinatari di avvisi di accertamento aventi ad oggetto la Robin Tax (la cui debenza è stata pacificamente confermata dalla Corte) e contribuenti che non vi abbiano adempiuto e nei cui confronti non sia stato mosso alcun rilievo alla data del 12 febbraio 2015.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

contribuente

pace