ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/02822

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 232 del 04/10/2019
Firmatari
Primo firmatario: PASTORINO LUCA
Gruppo: LIBERI E UGUALI
Data firma: 04/10/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
OCCHIONERO GIUSEPPINA LIBERI E UGUALI 09/10/2019


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 04/10/2019
Stato iter:
09/10/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 09/10/2019
Resoconto VILLAROSA ALESSIO MATTIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 09/10/2019
Resoconto OCCHIONERO GIUSEPPINA LIBERI E UGUALI
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 04/10/2019

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 09/10/2019

DISCUSSIONE IL 09/10/2019

SVOLTO IL 09/10/2019

CONCLUSO IL 09/10/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-02822
presentato da
PASTORINO Luca
testo presentato
Venerdì 4 ottobre 2019
modificato
Mercoledì 9 ottobre 2019, seduta n. 235

   PASTORINO, OCCHIONERO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   la riforma attuata dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) ha fatto lievitare esponenzialmente il canone demaniale dei porti turistici, stabilendo l'abrogazione della specifica normativa per loro prevista e l'applicazione di quella riguardante le concessioni turistiche ricreative, inclusi gli aumenti tariffari applicati a queste ultime per adeguarle ai valori economici correnti;

   fino al 2006 era previsto un meccanismo di canoni e adeguamenti che tenesse conto degli investimenti attuati dal concessionario, in una delicata calibratura dei piani d'impresa, ciò anche al fine di incentivare la realizzazione di strutture portuali turistiche che, al termine della concessione, sarebbero state incamerate dallo Stato;

   il quadro tariffario è stato dunque sovvertito rispetto al passato con il risultato di «premiare» chi ha fatto investimenti minori o addirittura non li ha fatti. Dette tariffe, infatti, sono state applicate con riferimento allo stato di fatto realizzato dai concessionari successivamente al rilascio della concessione;

   chiamata a giudicare in merito, la Corte costituzionale con sentenza n. 29 del 2017 ha ritenuto di per sé legittima l'applicazione della nuova normativa, ma ha specificato che risulta doverosa un'interpretazione della disposizione dell'articolo 1, comma 252, della legge n. 296 del 2006 che escluda l'applicabilità generale e indifferenziata dei canoni commisurati ai valori di mercato a tutte le concessioni di strutture dedicate alla nautica da diporto, rilasciate prima dell'entrata in vigore della disposizione in esame, specificando che per la determinazione del canone demaniale occorre considerare la natura e le caratteristiche dei beni oggetto di concessione quali erano all'avvio del rapporto, escludendo l'applicabilità dei nuovi criteri commisurati al valore di mercato alle concessioni non ancora scadute che prevedano la realizzazione di impianti ed infrastrutture da parte del concessionario;

   tuttavia, l'Agenzia delle entrate ha comunque avanzato la richiesta di pagamento delle cartelle esattoriali comprensive degli aumenti determinati dalla legge n. 296 del 2006, mettendo in ginocchio venticinque porti turistici e condannando alla perdita del lavoro 2.200 addetti delle strutture portuali interessate (alla Marina Blu di Rimini sono stati riscossi 1,1 milioni di euro e bloccati i conti correnti) –:

   quali soluzioni intenda adottare, per quanto di competenza, affinché si possa dare piena attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 29 del 2017 e i canoni, indicati in premessa e previsti dalla legge n. 296 del 2006, non siano applicati in modo indifferenziato e non incidano sulle concessioni avviate precedentemente alla entrata in vigore della legge finanziaria 2007.
(5-02822)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 9 ottobre 2019
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-02822

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento alla problematica concernente la quantificazione dei canoni demaniali marittimi relativi alle concessioni di realizzazione e gestione dei porti e degli approdi turistici.
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Nell'ambito della più generale materia dei canoni riferiti alle concessioni turistico ricreative gravate da pertinenze demaniali la situazione riguardante i canoni per le concessioni aventi ad oggetto la realizzazione e gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto presenta specifiche peculiarità.
  Infatti, la citata legge finanziaria 2007 ha esteso anche a detti rapporti concessori, in corso o rilasciati, l'applicabilità dei criteri di calcolo di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 400 del 1993, come rivisti dal menzionato comma 252.
  Occorre rilevare che tale settore era rimasto escluso dalla disciplina dei canoni attuata all'epoca dal decreto-legge n. 400 del 1993 e fino al 2007 hanno, per tali fattispecie, continuato a trovare applicazione i criteri fissati dal decreto dell'allora Marina Mercantile n. 343/1998 (Criteri ugualmente tabellari ma diversi da quelli stabili dalla legge finanziaria).
  Inoltre, si sottolinea che, a tali tipologie di concessioni, come ribadito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 29/2017, non trova applicazione il canone OMI sopra descritto in quanto la gran parte delle stesse sono state rilasciate a seguito dello sviluppo del settore, favorito dall'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 509 del 1997, recante «disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto» e che, avendo di regola durata ultradecennale, esse sono attualmente in corso senza essere mai arrivate alla prima scadenza, termine essenziale ai fini dell'incameramento allo stato delle opere inamovibili in quanto pertinenze demaniali marittime, che andrebbero a ricadere nell'ambito di applicazione dell'OMI.
  La Corte Costituzionale, con la citata sentenza n. 29 del 2017, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha inoltre precisato che un'interpretazione costituzionalmente corretta del comma 252, con riferimento ai criteri tabellari, impone la necessità di considerare la natura e le caratteristiche dei beni oggetto di concessione quali erano all'avvio del rapporto concessorio.
  Tanto premesso, la legge di bilancio 2019 è intervenuta dettando una complessa disciplina finalizzata al riordino delle concessioni demaniali marittime nonché dei canoni, stante la persistente e immutata esigenza di tale riassetto.
  La legge citata delinea un articolato quadro normativo che va dai commi 675 a 685 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2019 aventi ad oggetto la ricognizione e la conoscenza dei beni demaniali, il riordino delle modalità di assegnazione delle concessioni, della quantificazione dei canoni, da attuarsi in modo progressivo nel tempo attraverso l'emanazione di numerosi decreti ministeriali attuativi di cui il primo da adottarsi entro 120 giorni.
  Ai fini dell'adozione del primo decreto del Presidente del Consiglio è stato costituito un Comitato tecnico presso il Gabinetto del Ministero delle politiche agricole al quale hanno partecipato tutte le amministrazioni competenti, nell'ambito del quale è stato elaborato e discusso lo schema del citato, predisposto dal Ministero delle infrastrutture e Ministero delle politiche agricole, che ad oggi risulta oggetto di confronto con l'Unione europea.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

infrastruttura turistica

impianto portuale

valore economico