Legislatura: 18Seduta di annuncio: 232 del 04/10/2019
Primo firmatario: MUSELLA GRAZIANO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 03/10/2019
Ministero destinatario:
- MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
- MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE delegato in data 03/10/2019
MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 04/10/2019
TRASFORMA IL 13/10/2020
TRASFORMATO IL 13/10/2020
CONCLUSO IL 13/10/2020
MUSELLA. — Al Ministro per la pubblica amministrazione, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
l'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, cosiddetto «decreto crescita», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2019, introduce significative novità in materia di assunzioni di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni;
precisamente il comma 2 del suindicato articolo introduce una modifica significativa del sistema di calcolo della capacità assunzionale dei comuni, prevedendo il superamento delle attuali regole del turn-over e l'introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale. La nuova disciplina non è immediatamente applicabile, in quanto è previsto un decreto ministeriale attuativo, attualmente in discussione in Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Nelle more dell'adozione del decreto, continuano ad applicarsi le norme ordinarie in materia di determinazione della facoltà assunzionale;
a decorrere dalla data che verrà individuata con apposito decreto attuativo, i comuni potranno effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato entro il limite di una spesa complessiva per il personale dipendente (al lordo degli oneri riflessi) non superiore al valore soglia, definito come percentuale, anche differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli risultanti dal rendiconto dell'anno precedente a quello in cui è prevista l'assunzione, che dovranno essere calcolate al netto delle entrate a destinazione vincolata e del Fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione;
i valori soglia e le fasce demografiche avrebbero dovuto essere individuati con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro 60 giorni dalla data in vigore dal «decreto crescita»;
le previsioni dell'articolo 33 del «decreto crescita», in attesa dei decreti attuativi, sembrano aprire senza dubbio scenari incoraggianti per gli enti locali che nel corso degli ultimi anni hanno subìto una drastica riduzione del personale in servizio: la possibilità di assumere viene finalmente disancorata da ferree logiche di turnover;
una stagione di ricambio generazionale tanto attesa negli enti locali, reduci da un decennio in cui il valore aggiunto della professionalità del personale è stato sacrificato sull'altare dell'austerità finanziaria –:
quali elementi intendano fornire al riguardo i Ministri interrogati e quando intendano provvedere all'emanazione dei suddetti decreti attuativi.
(5-02817)
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):ricambio generazionale
soppressione di posti di lavoro
assunzione