ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/02801

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 231 del 02/10/2019
Firmatari
Primo firmatario: TRIPODI MARIA
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 02/10/2019


Commissione assegnataria
Commissione: IV COMMISSIONE (DIFESA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA DIFESA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA DIFESA delegato in data 02/10/2019
Stato iter:
03/10/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 03/10/2019
Resoconto TRIPODI MARIA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
 
RISPOSTA GOVERNO 03/10/2019
Resoconto CALVISI GIULIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (DIFESA)
 
REPLICA 03/10/2019
Resoconto TRIPODI MARIA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 03/10/2019

SVOLTO IL 03/10/2019

CONCLUSO IL 03/10/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-02801
presentato da
TRIPODI Maria
testo di
Mercoledì 2 ottobre 2019, seduta n. 231

   MARIA TRIPODI. — Al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 5 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, prevede che «per il solo anno 2018 è bandito un concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento nei ruoli dei Marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare»;

   nel concorso citato è stabilito che si ammette alla partecipazione al concorso de quo esclusivamente il personale, arruolato ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e transitato in servizio permanente nei primi due concorsi utili per l'immissione nel ruolo sergenti dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, nonché nei primi tre concorsi utili per l'immissione in ruolo dei volontari in servizio permanente dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, rispettivamente ai sensi dell'articolo 35, comma 2, e dell'articolo 36 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;

   nello specifico, gli articoli 35, comma 2, e 36 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, stabiliscono che ai primi due concorsi utili per l'immissione nel ruolo dei sergenti, possono, inoltre, partecipare a domanda i sergenti di complemento in servizio da almeno 24 mesi, alla data di entrata in vigore del presente decreto, con ferma triennale o quinquennale, nonché i sergenti sia di complemento sia in ferma volontaria o rafferma che abbiano terminato la ferma biennale, triennale o quinquennale da non più di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

   il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, all'articolo 11, ha previsto altresì per il reclutamento del ruolo dei marescialli dell'Esercito il rispetto di determinati requisiti;

   per partecipare al concorso previsto ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, è necessario, da parte del personale indicato, il rispetto di determinati requisiti che risultano essere del tutto disomogenei rispetto a quanto previsto dal decreto legislativo n. 169 del 1995, generando, dunque una evidente sperequazione tra il personale arruolato ai sensi della legge n. 958 del 1986 –:

   se il Ministro interrogato non intenda adottare le iniziative di competenza al fine di consentire a tutto il personale militare in servizio, arruolato ai sensi della legge n. 958 del 1986, identiche progressioni di carriera già oggetto di molteplici contenziosi giudiziari in atto.
(5-02801)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 3 ottobre 2019
nell'allegato al bollettino in Commissione IV (Difesa)
5-02801

  Il concorso straordinario per il reclutamento nei ruoli dei Marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica è previsto, per il solo anno 2018, dal provvedimento di riordino dei ruoli e delle carriere, emanato con il decreto legislativo n. 94 del 2017 che, novellando il Codice dell'Ordinamento Militare con l'articolo 2197-ter, ha disposto tale specifica forma di reclutamento.
  Il provvedimento trova la sua ratio nella disciplina transitoria del decreto legislativo n. 196 del 1995 che prevedeva, per il personale arruolato ai sensi della legge n. 958 del 1986 (anche per quello in congedo da un limitato periodo di tempo) una serie graduale di opportunità di progressione di carriera, calibrate in relazione alle anzianità di servizio maturate e alle eventuali selezioni superate, a compensazione del pregiudizio sofferto in conseguenza della sopravvenuta istituzione di ruoli distinti per Sergenti e Marescialli e della conseguente limitazione nell'avanzamento professionale.
  In particolare, i Sergenti di complemento che avevano superato le selezioni per la partecipazione al corso per la successiva ammissione al concorso ai sensi della legge n. 212 del 1983 sono stati direttamente inquadrati nel servizio permanente, come disposto dall'articolo 34 del decreto legislativo n. 196 del 1995.
  I Sergenti e i Volontari che non avevano ancora superato tali selezioni e che avevano maturato una determinata anzianità di grado sono stati, invece, ammessi a concorsi straordinari sulla base dell'anzianità di servizio maturata, in aderenza agli articoli 35 e 36 della medesima norma.
  Infine i Sergenti e Volontari con una minore anzianità di servizio (meno di due anni) e, quindi, con minori aspettative, hanno avuto comunque la possibilità di partecipare ai concorsi sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 37 della stessa norma.
  Il legislatore, con il riordino dei 2017, ha quindi fatto proprie le linee di demarcazione tracciate nel 1995, prevedendo il concorso straordinario esclusivamente per coloro che avevano maggiori anzianità di servizio (e quindi maggiori aspettative), adottando il requisito del titolo di studio previsto all'epoca dalla legge n. 212 del 1983, articolo 5. Diversamente, l'allargamento della procedura concorsuale a tutto il personale arruolato ai sensi della legge n. 958 del 1986 avrebbe determinato un eccessivo favor – privo di un solido fondamento razionale e censurabile anche in sede di contenzioso – in un contesto normativo che già oggi consente una progressione interna verso il ruolo marescialli per il personale appartenente ai ruoli sottostanti.
  Alla luce di quanto rappresentato, l'individuazione della platea dei destinatari della procedura straordinaria di reclutamento dei Marescialli e le correlate modalità di selezione risultano pienamente conformi al richiamato disposto normativo.
  Per completezza d'informazione, rappresento che, a suffragare la correttezza dell'azione del Dicastero, allo stato i ricorsi giurisdizionali sinora presentati sono stati respinti, in sede cautelare, dal T.A.R. per il Lazio in primo grado e dal Consiglio di Stato in appello con Ordinanza n. 01927/2019, nella considerazione del fatto «che la previsione del bando di concorso censurata è pedissequamente riproduttiva dei requisiti di partecipazione fissati dall'articolo 2197-ter del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e che la questione di legittimità costituzionale di quest'ultima, sia pure nei limiti della sommaria delibazione consentita in sede cautelare, non appare caratterizzata dal requisito della non manifesta infondatezza, in relazione a categorie di militari che versano, quanto a tempi di arruolamento, in condizione soggettiva differenziata».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

aviazione militare

marina militare

personale militare