ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/02797

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 231 del 02/10/2019
Firmatari
Primo firmatario: BELLUCCI MARIA TERESA
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 02/10/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GEMMATO MARCELLO FRATELLI D'ITALIA 02/10/2019


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 02/10/2019
Stato iter:
03/10/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 03/10/2019
Resoconto BELLUCCI MARIA TERESA FRATELLI D'ITALIA
 
RISPOSTA GOVERNO 03/10/2019
Resoconto SILERI PIERPAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
 
REPLICA 03/10/2019
Resoconto BELLUCCI MARIA TERESA FRATELLI D'ITALIA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 03/10/2019

SVOLTO IL 03/10/2019

CONCLUSO IL 03/10/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-02797
presentato da
BELLUCCI Maria Teresa
testo di
Mercoledì 2 ottobre 2019, seduta n. 231

   BELLUCCI e GEMMATO. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   con la legge 25 febbraio 1992, n. 210, è stata riconosciuta ai soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni di sangue e somministrazioni di emoderivati, la possibilità di domandare e ottenere un indennizzo da parte dello Stato;

   l'indennizzo consiste in un assegno bimestrale vitalizio, il cui importo è raddoppiato per i soggetti che hanno entrambe le patologie, Aids ed epatite, reversibile per quindici anni e cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito;

   se la persona danneggiata, dopo aver presentato domanda, muore prima di percepire l'indennizzo, agli eredi compete la quota delle rate di rimborso maturate dalla data di presentazione della domanda sino al giorno della morte del danneggiato;

   secondo la Corte di cassazione, l'indennizzo è riconducibile agli articoli 2 e 32 della Costituzione, in quanto si configura come misura economica di sostegno collegata ad una situazione obiettiva di menomazione dello stato di salute derivante da una prestazione sanitaria volta alla salvaguardia della salute stessa;

   con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000 le funzioni e le risorse in materia di indennizzi sono state trasferite alle regioni, ma il Ministero è rimasto legittimato passivo nei giudizi derivanti dall'applicazione della legge n. 210 del 1992;

   dopo la pronuncia del 2009 con la quale aveva riconosciuto il diritto agli indennizzi, la Corte europea dei diritti umani nel 2016 ha condannato l'Italia a corrispondere più di dieci milioni di euro ai ricorrenti per danno materiale e morale dovuto ai numerosi ostacoli incontrati nell'ottenimento degli indennizzi;

   anche i soggetti cui oltre cinquemila sentenze definitive, risalenti all'anno 2013 e successivi, hanno riconosciuto i loro diritti in materia di rivalutazione e riconoscimento degli indennizzi e di risarcimento, non hanno ancora ricevuto le somme dovute, come anche molte persone contagiate, che hanno, invece, sospeso i procedimenti giudiziari e scelto la strada della trattativa con il Ministero della salute, introdotta da due leggi del 2007 allo scopo di estinguere i contenziosi pendenti;

   nel luglio del 2016 il Ministero ha bloccato il pagamento che spettava agli eredi che hanno agito iure proprio, nonostante sia previsto per legge un assegno una tantum di 150 milioni di euro, sembra a causa della contrazione delle risorse disponibili per la sanità –:

   quali urgenti iniziative intenda assumere per garantire l'erogazione dei risarcimenti dovuti ai soggetti lesi, ottemperando ai propri doveri nei confronti dei soggetti danneggiati, se ancora in vita, o delle loro famiglie.
(5-02797)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 3 ottobre 2019
nell'allegato al bollettino in Commissione XII (Affari sociali)
5-02797

  La legge 25 febbraio 1992, n. 210 «Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati», riconosce ai soggetti che a seguito di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati hanno riportato danni irreversibili, il diritto a percepire un indennizzo, a carattere vitalizio, da parte dello Stato.
  A seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000, le funzioni e le risorse in materia di indennizzi sono state trasferite alle Regioni, ad eccezione della Regione Sicilia, che a differenza delle altre, dotate di autonomia speciale, non ha tuttora provveduto a modificare il proprio Statuto con la previsione di tali competenze.
  Pertanto, il Ministero della salute gestisce, in via amministrativa, quasi 9.000 posizioni che riguardano sia gli indennizzati i cui ruoli di spesa fissa sono stati aperti antecedentemente al trasferimento delle funzioni alle Regioni, sia le pratiche dei residenti nella Regione Sicilia.
  La normativa in esame prevede il riconoscimento di un ulteriore indennizzo, di importo pari al 50 per cento di quello base, in caso di riconoscimento della seconda patologia tra HIV e una tra HCV e HBV.
  Inoltre, è previsto un assegno «una tantum» da riconoscere ai congiunti di danneggiati deceduti a causa della patologia correlata all'infezione di 77.000 euro circa, in unica soluzione o rateizzato in 15 anni.
  La sentenza n. 293/2011 della Corte Costituzionale in materia di rivalutazione della indennità integrativa speciale di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, ha dichiarato incostituzionale l'articolo 11 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che, al comma 13, disponeva che «il comma 2 dell'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210 e successive modificazioni si interpreta nel senso che la somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale non è rivalutata secondo il tasso di inflazione».
  Si è verificato, pertanto, a partire dal dicembre 2011, un aumento esponenziale dei giudizi instaurati al fine di ottenere quanto riconosciuto dalla Consulta.
  L'Amministrazione ha provveduto in via amministrativa all'adeguamento mensile dell'indennizzo vitalizio di tutti i soggetti, a decorrere dal 1o gennaio 2012, nonché al pagamento degli arretrati maturati a tale titolo.
  Si sta provvedendo alla liquidazione degli arretrati dal 2011 a ritroso, della rivalutazione degli indennizzi per coloro che hanno ottenuto tale riconoscimento in via giudiziale.
  Per quanto concerne il risarcimento dei danni, occorre precisare che non è mai avvenuto alcun blocco di alcun pagamento, e men che meno per incapienza delle risorse finanziarie.
  Tanto più che il legislatore, con l'articolo 27-bis del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito nella legge n. 114 dell'11 agosto 2014, ha introdotto un'equa riparazione per i danneggiati da trasfusione con sangue infetto, o emoderivati infetti, o vaccinazioni obbligatorie (o per i loro aventi causa, in caso di decesso) che abbiano presentato domanda di adesione alla procedura transattiva di cui alla legge 24 dicembre 2007 n. 244, entro il 19 gennaio 2010, e tale beneficio è stato previsto anche per coloro che, avendo aderito alla transazione, hanno instaurato un contenzioso per il riconoscimento del solo danno «jure proprio».
  In tal caso, il beneficio non può essere riconosciuto agli eredi che non hanno, all'epoca, aderito alla transazione, né che abbiano instaurato un contenzioso per risarcimento danni dopo la data del 1o gennaio 2008.
  In ogni caso, il Ministero della salute procede alla liquidazione dei titoli di condanna al risarcimento dei danni sia jure proprio che jure hereditatis passati in giudicato, secondo l'ordine cronologico di notifica.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

indennizzo

diritti umani

malattia