ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/02781

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 229 del 30/09/2019
Firmatari
Primo firmatario: D'ARRANDO CELESTE
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 30/09/2019


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
  • MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 30/09/2019
Stato iter:
27/11/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 27/11/2019
Resoconto ZAMPA SANDRA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
 
REPLICA 27/11/2019
Resoconto D'ARRANDO CELESTE MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 30/09/2019

DISCUSSIONE IL 27/11/2019

SVOLTO IL 27/11/2019

CONCLUSO IL 27/11/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-02781
presentato da
D'ARRANDO Celeste
testo di
Lunedì 30 settembre 2019, seduta n. 229

   D'ARRANDO. — Al Ministro della salute, al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo. — Per sapere – premesso che:

   la psicodiagnostica, ramo della psicologia clinica, consiste in una valutazione approfondita delle condizioni momentanee o durevoli, normali o patologiche e del funzionamento psichico di un determinato soggetto;

   per ottenere tali risultanze, psichiatri, neuropsicologi, neuropsichiatri infantili e psicoterapeuti si avvalgono di test attraverso i quali sono in grado di formulare diagnosi, individuare il trattamento migliore per il paziente considerando eventuali controindicazioni, valutare l'andamento di un trattamento, nonché effettuare screening di tipo epidemiologico;

   i test oggi utilizzati sono costruiti a partire da continue ricerche della comunità scientifica di riferimento. La maggior parte di essi è di derivazione anglosassone ed è successivamente tradotta, aggiornata, curata e distribuita in Italia da case editrici specializzate, titolari per lo sfruttamento di tali opere;

   la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persona handicappate», e la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante «Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico», prevedono espressamente che ai fini dell'accertamento dello specifico disturbo o handicap è necessario effettuare una «valutazione psicodiagnostica del paziente» mediante la somministrazione di tali test. Pertanto, essi assumono specifico rilievo in quanto elemento essenziale per la diagnosi;

   tuttavia, negli ultimi anni parallelamente alla crescente diffusione dei test, sono stati riscontrati ricorrenti fenomeni di pirateria attraverso la riproduzione dei protocolli di notazione anche all'interno delle istituzioni sanitarie pubbliche. Tali condotte sono poste in essere in violazione dell'articolo 13 della legge 22 aprile 1941, n. 633, recante norme per la «Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio», che dispone il diritto esclusivo dell'autore di riprodurre ovvero di «moltiplicare in copie» in tutto o in parte la propria opera. Inoltre, il successivo articolo 17 prescrive che «Il diritto esclusivo di distribuzione ha per oggetto la messa in commercio o in circolazione, o comunque a disposizione del pubblico, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi titolo, dell'originale dell'opera o degli esemplari di essa»;

   a conferma di tale previsione si è espresso anche il tribunale di Roma che con la sentenza n. 15023/2017 ha riconosciuto la fondatezza della richiesta di risarcimento del danno per violazione del diritto di sfruttamento economico in materia di strumenti psicodiagnostici avanzata dalla casa editrice Giunti nei confronti dell'Università di Roma «Tor Vergata» –:

   se e quali iniziative il Governo, nell'ambito delle sue competenze in tema di tutela del diritto alla salute dei cittadini, intenda assumere al fine di garantire che la somministrazione dei test psicodiagnostici all'interno delle strutture sanitarie italiane avvenga nel pieno rispetto della normativa vigente con strumenti diagnostici validi, aggiornati e leciti.
(5-02781)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 27 novembre 2019
nell'allegato al bollettino in Commissione XII (Affari sociali)
5-02781

  Sulla tematica in esame, la « International Test Commission» (ITC), una influente associazione internazionale « non-profit» di associazioni nazionali del settore psicologico-terapeutico, ha elaborato le « International Guidelines on Test Use», per consentire un uso corretto dei test, linee-guida recepite anche dalla « European Federation of Professional Psychologists Association» (EFPA).
  In tali linee-guida si raccomanda ai professionisti che usano i test di «assicurarsi che i materiali del test siano conservati in totale sicurezza» e di «rispettare la legislazione sul copyright e gli accordi esistenti relativi ai test, incluso ogni divieto di fotocopiatura o trasmissione di materiali in qualunque formato, compreso quello elettronico, a qualsivoglia persona qualificata o meno».
  L'effettuazione dei controlli sull'impiego dei test comporta la necessità di impedire che il pubblico acquisti familiarità con il loro contenuto, condizione che li invaliderebbe e li renderebbe inefficaci, inutili o addirittura nocivi.
  Il contenuto dei test va necessariamente mantenuto riservato, per impedire la possibilità di risultati falsati.
  Infatti, l'uso dei test è regolato dal Codice Deontologico: esso regolamenta il comportamento del professionista che li somministra nei confronti sia degli utenti, sia dei colleghi, sia della Società stessa.
  Ogni professionista è tenuto, dunque, a conoscerlo e ad osservarlo, conformando ad esso la propria vita professionale e usando soltanto gli strumenti psicometrici di cui possiede le competenze e le adeguate autorizzazioni, in quanto egli è responsabile dei risultati e delle valutazioni che ottiene e si fa garante del corretto uso del test.
  Allo scopo di garantire un adeguato livello professionale e standard operativi appropriati per i professionisti che utilizzano i test psicologici in ambito clinico e giudiziario, e per evitare che l'uso distorto di tali strumenti interferisca negativamente sulla loro validità, gli Ordini professionali redigono documenti contenenti suggerimenti teorici ed operativi, orientati a stabilire precipui criteri ai quali gli stessi autori invitano ad attenersi.
  L'esperto in psicodiagnostica deve conoscere la reale utilità dei test che andrà ad applicare, le loro potenzialità e i limiti insiti nelle prove stesse.
  Egli dovrà, perciò, utilizzare gli strumenti d'indagine più opportuni in relazione alle richieste specifiche, con cautela e consapevolezza, tenendo sempre conto che le conoscenze, soprattutto nell'ambito delle scienze umane, sono spesso relative e che nessun test è uno strumento infallibile.
  Dovrà, altresì, fornire una valutazione globale della personalità in senso clinico dei soggetti esaminati.
  Svolte queste considerazioni di carattere generale, nel merito delle specifiche richieste dell'interrogazione in esame, si fa presente che nel rispetto del riparto delle funzioni tra Stato e Regioni, il Ministero della salute non ha la facoltà di intervenire per garantire la somministrazione di test psicodiagnostici validati e raccomandati dalle linee-guida all'interno delle strutture sanitarie italiane, ovvero in materia di accertamenti disciplinari a carico dei sanitari in servizio.
  A ciò aggiungasi che la valutazione della sussistenza e dell'entità dei danni provocati dagli operatori sociosanitari e l'accertamento di eventuali responsabilità professionali di questi ultimi conseguenti ad atti di imprudenza, imperizia o negligenza nella somministrazione di test psicodiagnostici non validati competono alla magistratura, alla quale qualunque cittadino può rivolgersi direttamente.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

azione civile

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