Legislatura: 18Seduta di annuncio: 226 del 24/09/2019
Primo firmatario: MURELLI ELENA
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 24/09/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma DURIGON CLAUDIO LEGA - SALVINI PREMIER 24/09/2019 CAFFARATTO GUALTIERO LEGA - SALVINI PREMIER 24/09/2019 CAPARVI VIRGINIO LEGA - SALVINI PREMIER 24/09/2019 LEGNAIOLI DONATELLA LEGA - SALVINI PREMIER 24/09/2019 LORENZONI EVA LEGA - SALVINI PREMIER 24/09/2019 MOSCHIONI DANIELE LEGA - SALVINI PREMIER 24/09/2019
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 24/09/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 25/09/2019 Resoconto MURELLI ELENA LEGA - SALVINI PREMIER RISPOSTA GOVERNO 25/09/2019 Resoconto DI PIAZZA STANISLAO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI) REPLICA 25/09/2019 Resoconto MURELLI ELENA LEGA - SALVINI PREMIER
DISCUSSIONE IL 25/09/2019
SVOLTO IL 25/09/2019
CONCLUSO IL 25/09/2019
MURELLI, DURIGON, CAFFARATTO, CAPARVI, LEGNAIOLI, EVA LORENZONI e MOSCHIONI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
con atto di sindacato ispettivo n. 5-02600 gli interroganti evidenziavano la questione dei cosiddetti «esodati del commercio»;
in particolare, ricordando che con la legge di bilancio 2019 (articolo 1, commi 283 e 284) si è reso strutturale l'indennizzo per cessazione di attività commerciali in crisi con decorrenza 1° gennaio 2019, si evidenziava il gap per il biennio 2017/2018 creatosi con la circolare dell'Inps n. 77 del 24 maggio 2019, la quale, includendo tra i requisiti per accedere al beneficio dell'indennizzo anche la cessazione dell'attività dopo il 1° gennaio 2019, di fatto ha escluso tutti coloro che hanno dovuto chiudere la propria attività commerciale tra il 2017 ed il 2018, nonostante gli stessi avessero contribuito al versamento della maggiorazione dello 0,09 per cento dell'aliquota contributiva;
in sede di risposta datata 25 luglio 2019, l'allora sottosegretario per il lavoro e le politiche sociali, onorevole Durigon, tra i firmatari ora del presente atto, nel rilevare «il disallineamento temporale sussistente tra la possibilità di accesso all'indennizzo e l'assoggettamento all'aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,09 per cento» — in quanto la prima terminava a dicembre 2016 e la seconda a dicembre 2018 —, prendendo atto che «in passato le proroghe non hanno lasciato vuoti temporali (mentre) in questo caso il diritto all'indennizzo è terminato nel 2016 per essere ripristinato, in maniera strutturale, con decorrenza 1° gennaio 2019» si impegnava «a riconsiderare, tra i requisiti indicati ai fini dell'accesso all'indennizzo in questione, la data di cessazione dell'attività commerciale»;
il cambio di Governo preoccupa ora non poco gli interessati dalla problematica, oramai comunemente noti come gli «esodati del commercio», timorosi — ovviamente — che la questione possa rimanere irrisolta per mancanza di volontà da parte del Governo giallo-rosso –:
se il Ministro interrogato intenda adottare iniziative per dare seguito alla revisione della circolare dell'Inps nei termini esposti in premessa, ovvero se si intenda confermare la volontà di includere nell'indennizzo anche il biennio 2017/2018.
(5-02746)
In merito alla questione posta dall'Onorevole interrogante, riferita all'esclusione di coloro che hanno cessato la propria attività commerciale nel biennio 2017-2018 dall'ambito di applicazione soggettivo dell'indennizzo previsto dall'articolo 1, commi 283 e 284, della legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145), rappresento quanto segue.
Tengo anzitutto a rassicurare circa il fatto che la vicenda dei lavoratori autonomi, costretti a terminare la propria attività commerciale senza aver maturato i requisiti per conseguire la pensione di vecchiaia, è oggetto di attenzione anche da parte di questo Esecutivo.
Come noto la consapevolezza dell'impatto negativo, determinato dallo stato di crisi che ha interessato il Paese, ha indotto a rendere strutturale, con la legge di bilancio 2019, l'indennizzo in riferimento.
Dal 1o gennaio 2019 è stato quindi stabilizzato il predetto indennizzo unitamente all'obbligo di versamento, per gli iscritti alla relativa gestione pensionistica, del contributo aggiuntivo dello 0,09 per cento destinato, in parte, al Fondo che finanzia l'indennizzo stesso.
Essendo divenuto misura strutturale verrà sempre garantita in futuro la fruizione del beneficio in parola.
Ma voglio ulteriormente rassicurare l'Onorevole interrogante circa l'intendimento di questo Esecutivo.
A riguardo desidero rammentare che quando nella seduta dello scorso 25 luglio il Sottosegretario delegato ha affermato che il quesito posto valeva ad attirare l'attenzione sul tema, ha parlato a nome del Governo in carica.
La circostanza che l'attuale maggioranza sia diversa da quella che componeva il Governo lo scorso luglio non varia la prospettiva.
Vi è senz'altro noto che l'attuale partner di governo ha analogamente invitato lo scorso agosto ad assumere iniziative – cito testualmente l'interrogazione dell'Onorevole Serracchiani n. 5-02310 del 19 giugno 2019 – «volte a superare la condizione che attualmente impedisce l'accesso all'indennizzo per la cessazione di attività commerciale prima del 1o gennaio 2019».
Credo che questo dovrebbe poter rassicurare a sufficienza circa il fatto che non vi è motivo di temere alcun mutamento di rotta rispetto a quanto dichiarato.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):indennizzo
sindacato giurisdizionale