ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/02714

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 224 del 17/09/2019
Firmatari
Primo firmatario: DEL BARBA MAURO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 17/09/2019


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 17/09/2019
Stato iter:
05/02/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 05/02/2020
Resoconto VILLAROSA ALESSIO MATTIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 05/02/2020
Resoconto DEL BARBA MAURO ITALIA VIVA
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 17/09/2019

DISCUSSIONE IL 05/02/2020

SVOLTO IL 05/02/2020

CONCLUSO IL 05/02/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-02714
presentato da
DEL BARBA Mauro
testo di
Martedì 17 settembre 2019, seduta n. 224

   DEL BARBA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   secondo quanto riferito da alcuni contribuenti direttamente coinvolti, l'amministrazione finanziaria starebbe contestando la deducibilità del compenso corrisposto, nelle società a responsabilità limitata unipersonali, all'amministratore unico che sia anche socio unico, anche se detto compenso risulti inerente e di importo congruo;

   in evidente contrasto con quanto previsto dall'articolo 55 del Testo unico sulle imposte dirette (Tuir), sono stati considerati indebitamente dedotti i compensi agli amministratori unici di Società a responsabilità limitata, con contestuale irrogazione delle sanzioni, ipotizzando che tali società non siano in realtà che una simulazione di ditta individuale e che dunque si applicherebbe il disposto dell'articolo 60 del Tuir secondo il quale non sarebbe deducibile il compenso all'amministratore;

   in particolare, gli avvisi di accertamento emessi dalla Agenzia delle entrate, sulla base delle risultanze delle verifiche fiscali eseguite dalla Guardia di finanza, ritengono sussistere gli estremi per applicare l'istituto dell'abuso del diritto in quanto, pur nel rispetto formale delle norme, l'operazione sarebbe diretta a realizzare essenzialmente vantaggi fiscali indebiti (deduzione dei compensi in luogo della indeducibilità dei dividendi);

   l'amministrazione finanziaria ha ravvisato nella fattispecie il fatto concreto che il socio unico che ricopre anche la carica di amministratore non potrebbe essere considerato un dipendente della società, ma ne sarebbe «il dominus», e, pertanto, il suo compenso come amministratore sarebbe da considerare remunerazione del capitale investito nella società stessa, e non il compenso per la prestazione lavorativa, tipica di un dipendente di un soggetto terzo;

   tale interpretazione appare decisamente opinabile, in quanto, nonostante l'apparente coincidenza tra società e socio/amministratore, essi sono soggetti distinti sotto il profilo giuridico, quindi per la società il costo relativo all'amministratore rientra tra gli ordinari costi di gestione;

   dottrina unanime e giurisprudenza hanno, infatti, espresso contrarietà rispetto alla citata interpretazione dell'amministrazione finanziaria, in quanto l'articolo 95 del Tuir prevede esplicitamente che i compensi spettanti agli amministratori delle società di capitali siano fiscalmente deducibili e non vi sarebbe un'espressa esclusione delle Società a responsabilità limitata a socio unico per cui anche per tali fattispecie risulta applicabile la deducibilità dei compensi;

   nel pronunciamento della sentenza di cassazione del 10 dicembre 2010 n. 24957 i giudici argomentano come segue: l'articolo 62 del Tuir, stabilisce, al terzo comma, che «i compensi spettanti agli amministratori delle società in nome collettivo e in accomandita semplice sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti; quelli erogati sotto forma di partecipazione agli utili sono deducibili anche se non imputati al conto dei profitti e delle perdite: la norma, in forza del rinvio operato dall'articolo 95, secondo comma, si applica anche alle società di capitali ed agli enti commerciali»;

   l'interpretazione della norma dettata dall'amministrazione finanziaria rischia di mettere in seria difficoltà le imprese interessate, concorrendo ad aumentare il clima di sfiducia che induce sempre più spesso le imprese locali a spostarsi nei territori oltrefrontiera;

   appare oltremodo necessaria una interpretazione univoca da .parte del Ministro interrogato volta a dare certezza alle società interessate –:

   se non ritenga di adottare iniziative per fornire una interpretazione definitiva della norma prevista volta a chiarire che quanto disposto dall'articolo 95 del Tuir si applica a tutte le tipologie societarie, ivi incluse le società a responsabilità limitata unipersonali.
(5-02714)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 5 febbraio 2020
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-02714

  Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante, con riferimento all'articolo 95 del TUIR in tema di spese per prestazioni di lavoro, chiede di sapere se si intenda fornire un'interpretazione definitiva della norma volta a chiarire che tale disposizione si applica a tutte le tipologie societarie, ivi incluse le società a responsabilità limitata unipersonali. Ciò in considerazione del fatto che l'amministrazione finanziaria starebbe contestando la deducibilità del compenso corrisposto, nelle S.r.l. unipersonali, all'amministratore unico che sia anche socio unico, anche se tale compenso risulta inerente e di importo congruo.
  Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.
  Come precisato nella risoluzione n. 113/E del 2012, le norme vigenti nell'attuale sistema del TUIR separano nettamente il trattamento fiscale da riservare ai compensi erogati all'imprenditore individuale rispetto a quello disposto per i compensi agli amministratori erogati da società in nome collettivo, in accomandita semplice e da società di capitali rientranti nell'ambito di applicazione dell'IRES.
  In tale contesto, l'articolo 60 del TUIR – in base al quale «non sono ammesse in deduzione a titolo di compenso del lavoro prestato o dell'opera svolta dall'imprenditore (...)» – è da riferirsi al solo imprenditore individuale/persona fisica e non anche all'impresa esercitata in forma collettiva.
  Le spese per prestazioni di lavoro risultano deducibili nei confronti dei soggetti societari, infatti, ai sensi di quanto disposto nel comma 5 dell'articolo 95 del «nuovo» TUIR, al momento della corresponsione.
  Lo stesso legislatore, nel consentire la deducibilità al momento della corresponsione, si è assicurato che non venissero effettuati arbitraggi consistenti nella deducibilità per competenza del costo del compenso in capo alla società e nel rinvio della tassazione al momento della percezione da parte dell'amministratore.
  Tale ricostruzione è già stata effettuata nella risposta fornita in occasione del question time n. 5-03498 del 30 settembre 2010.
  Nella citata risposta, si è evidenziato come il comma 5 dell'articolo 95 del TUIR, disponendo che il componente negativo di reddito concorre alla formazione della base imponibile al momento in cui avviene l'erogazione, non mette in dubbio la deducibilità dei compensi erogati da soggetti IRES ai propri amministratori.
  Tuttavia, resta fermo che, in sede di attività di controllo, l'amministrazione finanziaria può disconoscere totalmente o parzialmente la deducibilità dei componenti negativi di cui si tratta in tutte le ipotesi in cui i compensi appaiano sproporzionati.
  Ciò premesso, si ribadiscono le considerazioni sopra evidenziate e già esplicitate nella risoluzione n. 113/E del 2012 con riferimento al caso di ma SRL in liquidazione volontaria che corrisponde al proprio liquidatore – che riveste anche la qualifica di socio, detenendo una quota di partecipazione pari al 99 per cento – un compenso per l'attività svolta.
  In altri termini, le SRL unipersonali, essendo ricomprese nel novero dei soggetti IRES, non rientrano nella disciplina rinvenibile nell'articolo 60 del TUIR applicabile ai soggetti imprenditori.
  Piuttosto, i compensi spettanti all'amministratore rientrano tra i componenti negativi di reddito deducibili dalla società al momento dell'erogazione e tassati in capo all'amministratore secondo quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 95 del TUIR.
  Conseguentemente, in capo al percettore, tali somme saranno soggette ad imposizione in quanto, ancorché lo stesso assuma il ruolo di amministratore-socio, non risultano applicabili le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 8, del TUIR, riferibili ai soli imprenditori individuali.
  In ultimo, prescindendo dall'esame concreto delle fattispecie oggetto dell'interrogazione in argomento, si ritiene non necessario procedere alla emanazione di ulteriori chiarimenti rispetto al quadro giuridico vigente in quanto il tema è già stato oggetto di diversi interventi interpretativi.
  In ogni caso, tenuto conto che la questione rappresentata attiene a fattispecie oggetto di controlli in corso e che gli stessi sembrerebbero non assumere la natura di casi isolati, sarà cura dell'Agenzia delle entrate verificare se detti controlli si pongano o meno in contrasto con il quadro giuridico interpretativo sotto riportato.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

imposta diretta

detrazione fiscale

retribuzione del lavoro