ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/02702

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 222 del 09/09/2019
Firmatari
Primo firmatario: RIZZETTO WALTER
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 09/09/2019


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 09/09/2019
Stato iter:
22/07/2020
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 09/09/2019

ATTO MODIFICATO IL 17/09/2019

ATTO MODIFICATO IL 24/09/2019

SOLLECITO IL 24/09/2019

RITIRATO IL 22/07/2020

CONCLUSO IL 22/07/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-02702
presentato da
RIZZETTO Walter
testo presentato
Lunedì 9 settembre 2019
modificato
Martedì 24 settembre 2019, seduta n. 226

   RIZZETTO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   la legge n. 232 del 2016, articolo 1, commi da 214 a 218 (cosiddetta ottava salvaguardia) prevedeva dei requisiti per l'accesso all'assegno previdenziale, in funzione delle diverse categorie di provenienza dei lavoratori, che hanno determinato delle evidenti discriminazioni;

   il testo di legge in questione ha previsto una significativa eterogeneità dei termini temporali, utili al riconoscimento del diritto alla pensione che, da una categoria all'altra, si differenzia fino ad oltre cinque anni; pertanto, è necessario intervenire ed uniformare il periodo transitorio entro il quale è riconosciuto il beneficio della salvaguardia, nei confronti di quelle categorie di lavoratori già considerate dalla succitata legge, ma rimaste escluse;

   a titolo di esempio, prendendo il caso di due ex lavoratori, entrambi sessantenni, con pari cumulo contributivo, uno in mobilità e l'altro in contribuzione volontaria o cessato, che hanno raggiunto entrambi i requisiti negli anni dal 2018 o successivi, il primo è stato salvaguardato, mentre l'altro è stato escluso;

   sono circa 6.000 gli esodati che attendono le dovute tutele per accedere al diritto alla pensione, poiché rimasti da anni senza alcun reddito e ulteriormente danneggiati, come predetto, dall'introduzione di criteri e paletti temporali posti per l'accesso alle precedenti salvaguardie, che hanno avuto l'effetto di estrometterli dall'accesso all'assegno previdenziale;

   le iniquità contenute nell'ottava salvaguardia devono quindi essere sanate nei confronti delle stesse categorie contemplate da detto provvedimento. Non esiste, dunque, un problema di individuazione della platea dei beneficiari, poiché le tipologie di lavoratori sono le stesse già oggetto della ottava salvaguardia e quindi agevolmente individuabili dall'Inps. Al riguardo, proprio al fine di porre sullo stesso piano le diverse categorie di lavoratori contenute nella predetta manovra ed uniformare il periodo transitorio, è necessario riaprire i termini per gli esodati che maturano il requisito pensionistico entro il 31 dicembre 2021 ovvero emanare con urgenza un provvedimento ad hoc avente i medesimi fini;

   ad oggi, irragionevolmente, non è stato adottato alcun provvedimento utile a sanare tale grave situazione, che si protrae ormai da otto anni lasciando nell'indigenza e nella più indicibile disperazione questi ex lavoratori, di fatto, abbandonati dalle istituzioni e privati di ogni reddito;

   quello che deve essere introdotto è un provvedimento legislativo circoscritto a detta platea di persone che, di certo, non può trovare surroga in soluzioni previste dall'attuale regime previdenziale (ad esempio la cosiddetta quota 100) per due ragioni: questi lavoratori, cessati quando le regole erano diverse e più favorevoli, sono ora impossibilitati a raggiungere gli attuali requisiti pensionistici; in ossequio a princìpi di uguaglianza ed equità vanno riconosciuti gli stessi benefici già concessi agli esodati salvaguardati che, in non pochi casi, vantano requisiti addirittura inferiori –:

  se e quali iniziative intenda adottare urgentemente il Ministro interrogato per riconoscere il diritto alla pensione agli esodati individuabili come ex-lavoratori esclusi dai benefìci di cui all'articolo 1, comma 214, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per carenza di requisiti, non più occupati al 31 dicembre 2011 per avvenuta risoluzione contrattuale a qualsiasi titolo o che, entro tale data, abbiano sottoscritto accordi collettivi o individuali che, come esito finale, prevedevano la cessazione del rapporto lavorativo, i quali maturino i requisiti pensionistici, vigenti prima dell'entrata in vigore del 6 dicembre 2011, entro il 31 dicembre 2021.
(5-02702)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

cessazione d'impiego

pensionato

sicurezza sociale