Legislatura: 18Seduta di annuncio: 220 del 01/08/2019
Primo firmatario: ROSATO ETTORE
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 01/08/2019
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
- MINISTERO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE
- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega Delegato a rispondere Data delega MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 01/08/2019 Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 19/11/2019
MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 01/08/2019
MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 19/11/2019
ROSATO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
nell'aprile 2019 il sindaco di un piccolo centro della provincia di Novara ha chiesto un parere in merito alla copertura della spesa del servizio di trasporto scolastico in relazione all'entità delle quote di partecipazione finanziaria a carico dell'utenza;
nel quesito, in particolare, si chiedeva se le quote di partecipazione finanziaria correlate al servizio pagate dall'utenza avrebbero dovuto completamente concorrere alla copertura integrale della spesa del medesimo e ciò anche per assicurare il conseguente equilibrio economico-finanziario in funzione del principio di invarianza finanziaria di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 63 del 2017, secondo cui il servizio di trasporto va realizzato senza determinare nuovi e maggiori oneri per gli enti territoriali ed in base al quale le quote di partecipazione diretta nella loro interezza debbono coprire integralmente la spesa complessiva del servizio;
i magistrati della Corte dei conti del Piemonte con la deliberazione 46/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l'11 giugno, hanno osservato che il trasporto scolastico è un servizio pubblico, ma non potendo essere classificato tra quelli a domanda individuale, non possono allo stesso reputarsi applicabili i conseguenti vincoli normativi e finanziari che caratterizzano i servizi pubblici a domanda individuale, espressamente individuati dal decreto ministeriale n. 131 del 1983;
in base a quanto stabilito dalla delibera della Corte dei conti, l'erogazione del servizio di trasporto scolastico non può essere gratuita e la sua copertura deve avvenire mediante il pagamento di un corrispettivo da parte del soggetto che richiede il servizio e che a sua volta deve essere posto a carico dell'utenza;
questa decisione penalizza particolarmente le famiglie residenti nei piccoli centri e nelle realtà delle aree interne nelle quali il servizio di trasporto scolastico è fondamentale per il raggiungimento della scuola da parte dei bambini;
è una decisione che può pregiudicare il principio costituzionalmente garantito del diritto allo studio;
molti comuni del Friuli Venezia Giulia hanno attivato forme di protesta chiedendo, anche attraverso l'Anci, una soluzione normativa a questa enorme criticità che si è venuta a determinare –:
quali iniziative di competenza intenda assumere il Governo al fine di tutelare gli enti locali nell'assicurare lo svolgimento di un importante e imprescindibile servizio pubblico, quale quello del trasporto scolastico, in particolare per le realtà demograficamente e orograficamente più complesse, a difesa del diritto allo studio, scongiurando che vengano penalizzati i residenti nei piccoli centri e nelle aree interne.
(5-02677)
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):trasporto scolastico