ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/02615

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 215 del 25/07/2019
Firmatari
Primo firmatario: DARA ANDREA
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 25/07/2019


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 25/07/2019
Stato iter:
31/07/2019
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 25/07/2019

RITIRATO IL 31/07/2019

CONCLUSO IL 31/07/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-02615
presentato da
DARA Andrea
testo di
Giovedì 25 luglio 2019, seduta n. 215

   DARA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   a un titolare di un ristorante, in data 11 giugno 2004 veniva notificato un atto di irrogazione di sanzioni dall'Agenzia delle entrate di Castiglione delle Stiviere (Mantova), con il quale veniva irrogata a carico del ricorrente la sanzione di euro 136.664,28, prevista dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, per aver impiegato lavoratori dipendenti non risultanti dalla documentazione obbligatoria per il periodo 1° gennaio 2002-2 settembre 2002;

   il ricorso in 1° grado fu accolto in parte, determinando la sanzione per soli tre dipendenti per i giorni effettivamente lavorati anche in relazione della sentenza della Corte costituzionale n. 144 del 4 aprile 2005, depositata il 12 aprile 2005, che ha statuito e dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito in legge dall'articolo 1 della legge 23 aprile 2002, n. 73, nella parte in cui non ammette la possibilità di provare che il rapporto di lavoro irregolare ha avuto inizio successivamente al primo gennaio dell'anno in cui è stata constatata la violazione»;

   la sentenza è stata appellata dall'Agenzia delle entrate; la Commissione tributaria regionale (Ctr) competente ha dichiarato l'assenza di giurisdizione ai sensi della sentenza della Corte costituzionale n. 130 del 14 maggio 2008, che ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 ..., nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie relative alle sanzioni comunque irrogate da uffici finanziari, anche laddove esse conseguano alla violazione di disposizioni non aventi natura tributaria»;

   in funzione della variazione di giurisdizione, la società doveva riassumere il contenzioso, entro 6 mesi avanti il tribunale ordinario, ma detta riassunzione non è avvenuta. Decorso il periodo suddetto, l'avviso di irrogazione sanzioni è passato in giudicato e l'Agenzia delle entrate ha proceduto all'iscrizione a ruolo delle sole sanzioni;

   con la «rottamazione dei ruoli» Equitalia non ha ritenuto «rottamabili» le suddette sanzioni in quanto «non ritenute aventi natura tributaria», nonostante siano «gestite» dall'Agenzia delle entrate –:

   se il Ministro interrogato intenda fornire chiarimenti in merito al caso esposto in premessa e circa la possibilità di definizione della stessa attraverso la «rottamazione» dei ruoli adottando le iniziative di competenza per evitare che siano irrogate sanzioni sulla base di una norma dichiarata incostituzionale e quindi non applicabile.
(5-02615)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

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