Legislatura: 18Seduta di annuncio: 215 del 25/07/2019
Primo firmatario: CANCELLERI AZZURRA PIA MARIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 25/07/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma MARTINCIGLIO VITA MOVIMENTO 5 STELLE 25/07/2019
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 25/07/2019
MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 25/07/2019
CANCELLERI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
la legge di bilancio 2019 (articolo 1, commi da 184 a 199) e il cosiddetto decreto crescita (articolo 16-bis) prevedono una serie d'interventi in materia di definizione agevolata dei debiti tributari, per i contribuenti in difficoltà economica, purché si tratti di carichi diversi da quelli annullati automaticamente («saldo e stralcio»);
il comma 189 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2019 prevede, in particolare, la disciplina delle procedure per accedere alla definizione agevolata tramite apposita dichiarazione, la cui scadenza inizialmente prevista al 30 aprile 2019, è stata successivamente posticipata al 31 luglio 2019, inclusa anche la cosiddetta rottamazione-ter delle cartelle esattoriali;
al riguardo, l'interrogante evidenzia, che la società «Riscossione Sicilia» ha inviato una pec ad alcuni cittadini con riferimento alla modulistica di adesione in relazione alle suesposte misure, specificando che: «a seguito di numerose istanze pervenute per la definizione agevolata per estinzione, attraverso i diversi canali resi disponibili, è emersa la necessità di precisare che, con la sola istanza di adesione, cosiddetto “saldo stralcio”, qualora nell'allegato venisse barrata la casella “tutti i carichi rientranti nell'applicativo sopra riportato”, non si ha diritto ad aderire anche alla “rottamazione-ter” per quelli non rientranti in detta fattispecie»;
la medesima società di riscossione ha altresì precisato che, per le istanze cosiddette «saldo stralcio» già presentate, nel caso in cui si voglia aderire per tutto il carico in debito a nome del contribuente, occorrerà inviare una mail integrativa indicando i dati anagrafici del debitore riportando la dichiarazione «tutto il carico presente», evitando così di allegare nuovamente la modulistica precedentemente inoltrata oppure compilare ex novo una istanza per la rottamazione-ter;
a giudizio dell'interrogante, la suesposte affermazioni da parte di «Riscossione Sicilia» contrastano evidentemente con quanto disposto dal citato comma 189 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2019, in relazione alla possibilità di inserire nell'istanza di «saldo e stralcio» l'opzione «tutti i carichi rientranti nell'applicativo sopra riportato», ovvero alla possibilità di indicare tutti i carichi a ruolo, eventualità che nello spirito della norma veniva concessa per evitare che si sbagliasse a dividere i ruoli fra ciò che era definibile con la rottamazione-ter e ciò che invece era definibile con il «saldo e stralcio» –:
quali siano gli orientamenti del Ministro interrogato, alla luce di quanto indicato dalla società «Riscossione Sicilia» e riportato in premessa, e se, di conseguenza, non ritenga urgente e necessario, adottare iniziative al fine di chiarire la corretta interpretazione delle disposizioni stabilite dal comma 189 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2019 ed evitare un contenzioso con l'amministrazione finanziaria.
(5-02608)
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):debito
software