ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/02606

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 214 del 24/07/2019
Firmatari
Primo firmatario: BOLDI ROSSANA
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 24/07/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PANIZZUT MASSIMILIANO LEGA - SALVINI PREMIER 24/07/2019
DE MARTINI GUIDO LEGA - SALVINI PREMIER 24/07/2019
FOSCOLO SARA LEGA - SALVINI PREMIER 24/07/2019
LAZZARINI ARIANNA LEGA - SALVINI PREMIER 24/07/2019
SUTTO MAURO LEGA - SALVINI PREMIER 24/07/2019
TIRAMANI PAOLO LEGA - SALVINI PREMIER 24/07/2019
ZIELLO EDOARDO LEGA - SALVINI PREMIER 24/07/2019


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 24/07/2019
Stato iter:
25/07/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 25/07/2019
Resoconto BOLDI ROSSANA LEGA - SALVINI PREMIER
 
RISPOSTA GOVERNO 25/07/2019
Resoconto BARTOLAZZI ARMANDO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
 
REPLICA 25/07/2019
Resoconto BOLDI ROSSANA LEGA - SALVINI PREMIER
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 25/07/2019

SVOLTO IL 25/07/2019

CONCLUSO IL 25/07/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-02606
presentato da
BOLDI Rossana
testo di
Mercoledì 24 luglio 2019, seduta n. 214

   BOLDI, PANIZZUT, DE MARTINI, FOSCOLO, LAZZARINI, SUTTO, TIRAMANI e ZIELLO. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   in ambito odontoiatrico, i livelli essenziali di assistenza, come definiti dall'Allegato 4C al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, sono limitati a poche prestazioni, subordinati a stringenti condizioni di accesso e — ciò che è più grave — applicati in maniera insufficiente e disomogenea fra le varie regioni italiane;

   tali carenze trovano riscontro negli ultimi rapporti forniti dall'Istat secondo cui il numero di italiani che, per motivi economici, hanno dovuto rinunciare alle cure odontoiatriche ammonta addirittura a 5 milioni;

   il quadro sopra delineato, già di per sé critico, rischia di aggravarsi ulteriormente nel prossimo futuro a causa delle previsioni normative che impediscono agli odontoiatri legittimati all'esercizio della professione di partecipare, in maniera equa e in un numero adeguato, ai concorsi per la copertura dei posti di dirigente odontoiatra del servizio sanitario nazionale;

   ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, nonché dell'articolo 8, comma 1, lettera h-ter), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (inserito in sede di conversione del decreto-legge n. 158 del 2012), infatti, la partecipazione ai concorsi in questione è riservata esclusivamente agli odontoiatri in possesso di specializzazione nella branca d'interesse;

   nel caso specifico degli odontoiatri, tuttavia, il requisito in esame finisce di fatto per azzerare del tutto, o quasi, la platea di potenziali partecipanti ai concorsi di cui si discute, a fronte del numero estremamente limitato di scuole di specializzazione, della loro disomogenea distribuzione sul territorio e della mancanza di una relativa programmazione a livello nazionale;

   pertanto, la carenza di odontoiatri in possesso del diploma di specializzazione potrebbe impedire il fisiologico ricambio dei professionisti in ruolo e determinare una ulteriore riduzione delle prestazioni odontoiatriche offerte dal servizio sanitario nazionale, sia da un punto di vista qualitativo che quantitativo, compromettendo definitivamente il già delicato equilibrio sul quale si regge il sistema dell'odontoiatrica pubblica, a discapito dell'intera collettività e in violazione dei livelli essenziali di assistenza –:

   se e quali iniziative di competenza il Ministro interrogato intenda adottare al fine di salvaguardare il sistema dell'odontoiatria pubblica e garantire una sua dotazione organica sufficiente e adeguata ad assicurare, quantomeno, l'erogazione delle prestazioni odontoiatriche ricomprese nei livelli essenziali di assistenza.
(5-02606)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 25 luglio 2019
nell'allegato al bollettino in Commissione XII (Affari sociali)
5-02606

  Come noto, nell'ambito delle strutture pubbliche del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), la professione di odontoiatra può essere esercitata sia con rapporto di lavoro subordinato, nell'ambito dei ruoli dirigenziali, sia con rapporto convenzionale, nell'ambito della specialistica ambulatoriale.
  Ai sensi dell'articolo 28, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 483 del 1997, tra i requisiti specifici di ammissione è annoverato anche il possesso della specializzazione nella disciplina: ciò, peraltro, va precisato, è previsto non solo per la professione dell'odontoiatra, ma per tutto il ruolo sanitario.
  Tanto premesso, desidero sottolineare che la questione riportata nell'atto parlamentare in esame è all'attenzione del Ministero della salute che è ben consapevole della grave carenza di odontoiatri inquadrati nel Servizio Sanitario Nazionale.
  L'esigenza di agevolare l'accesso di tali professionisti nel SSN, in considerazione della specificità del percorso formativo svolto, al fine di assicurare l'offerta pubblica delle cure odontoiatriche, è emersa, peraltro, anche nell'ambito del Gruppo tecnico, composto da qualificati esponenti in materia odontoiatrica, istituito presso il Segretariato Generale di questo Ministero.
  Va anche ricordato che la questione è stata oggetto di un contrastante andamento giurisprudenziale, conclusosi con sentenza del Consiglio di Stato n. 3597/ 2004, con la quale, il Consesso ha confermato la coerenza delle disposizioni del citato articolo 28, affermando – tra l'altro – che «la laurea in odontoiatria può essere abilitante per lo svolgimento della professione, ma non è un requisito sufficiente per far acquisire il primo livello dirigenziale nel sistema concorsuale del Servizio Sanitario Nazionale. ...Si ribadisce che la norma regolamentare ha dato applicazione nella specifica fattispecie all'articolo 15 del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, mantenendo la posizione della laurea e della specializzazione come due requisiti distinti ed entrambi essenziali per l'ammissione ai concorsi».
  Pertanto, una revisione dei requisiti di accesso al SSN per i laureati in odontoiatria richiede uno specifico intervento normativo, che dovrà necessariamente essere armonizzato con le disposizioni attualmente previste per l'accesso alla dirigenza sanitaria del SSN.
  A tale specifico riguardo, voglio informare che nell'ambito dei lavori del Patto per la Salute 2019-2021, uno dei temi oggetto di approfondimento è proprio quello di una revisione della disciplina dell'accesso ai concorsi, con l'obiettivo di un aggiornamento e di uno snellimento dei requisiti e delle procedure.
  Indipendentemente dalla modifica normativa il Ministro ha già dato mandato agli Uffici di individuare eventuali ulteriori soluzioni per far fronte alla problematica descritta se del caso anche richiedendo uno specifico parere ai competenti organi consultivi.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

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