Legislatura: 18Seduta di annuncio: 214 del 24/07/2019
Primo firmatario: LAPIA MARA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 24/07/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma D'ARRANDO CELESTE MOVIMENTO 5 STELLE 24/07/2019 BARONI MASSIMO ENRICO MOVIMENTO 5 STELLE 24/07/2019 BOLOGNA FABIOLA MOVIMENTO 5 STELLE 24/07/2019 MAMMI' STEFANIA MOVIMENTO 5 STELLE 24/07/2019 MENGA ROSA MOVIMENTO 5 STELLE 24/07/2019 NAPPI SILVANA MOVIMENTO 5 STELLE 24/07/2019 NESCI DALILA MOVIMENTO 5 STELLE 24/07/2019 PROVENZA NICOLA MOVIMENTO 5 STELLE 24/07/2019 SAPIA FRANCESCO MOVIMENTO 5 STELLE 24/07/2019 SARLI DORIANA MOVIMENTO 5 STELLE 24/07/2019 SPORTIELLO GILDA MOVIMENTO 5 STELLE 24/07/2019 TRIZZINO GIORGIO MOVIMENTO 5 STELLE 24/07/2019 TROIANO FRANCESCA MOVIMENTO 5 STELLE 24/07/2019 VOLPI LEDA MOVIMENTO 5 STELLE 24/07/2019
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 24/07/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 25/07/2019 Resoconto LAPIA MARA MOVIMENTO 5 STELLE RISPOSTA GOVERNO 25/07/2019 Resoconto BARTOLAZZI ARMANDO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE) REPLICA 25/07/2019 Resoconto LAPIA MARA MOVIMENTO 5 STELLE
DISCUSSIONE IL 25/07/2019
SVOLTO IL 25/07/2019
CONCLUSO IL 25/07/2019
LAPIA, D'ARRANDO, MASSIMO ENRICO BARONI, BOLOGNA, MAMMÌ, MENGA, NAPPI, NESCI, PROVENZA, SAPIA, SARLI, SPORTIELLO, TRIZZINO, TROIANO e LEDA VOLPI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
il cosiddetto «decreto sblocca cantieri», decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, all'articolo 4-quinquies:
a) garantisce la realizzazione degli interventi di edilizia sanitaria ritenuti prioritari;
b) esclude l'automatica risoluzione degli accordi di programma per i quali non risulti presentata, entro 24 mesi dalla sottoscrizione dell'accordo, la relativa richiesta di ammissione al finanziamento;
c) esclude la risoluzione degli accordi di programma ammessi a finanziamento per i quali gli enti attuatori (regioni e province autonome), entro diciotto mesi dalla relativa comunicazione, non abbiano proceduto all'aggiudicazione dei lavori, facendo scadere, in tal modo, anche l'eventuale termine di proroga;
in caso di scadenza anche di proroghe – concesse grazie al succitato articolo – può essere individuato apposito un commissario ad acta tra i dirigenti delle amministrazioni dello Stato, in sostituzione dell'ente che inizialmente aveva avanzato la richiesta di finanziamento;
dalla deliberazione del 9 marzo 2018 n. 4/2018/G della Corte dei conti, emergono dati importanti riguardo all'attuazione del Programma straordinario per la ristrutturazione edilizia e l'ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario, che interessano alcune regioni italiane, tra cui la Sardegna;
dalle procedure necessarie per l'accesso ai finanziamenti previsti dagli accordi di programma, come da delibera, si desume che «molte realtà locali centro-meridionali (tra le quali la Sardegna), non solo hanno sottoscritto accordi di programma in misura significativamente inferiore rispetto alle quote assegnate, ma sono risultate anche in ritardo nel compimento delle procedure istruttorie che costituiscono il presupposto per l'ottenimento delle consistenti disponibilità finanziarie residue»;
la Sardegna non ha sottoscritto sufficienti accordi di programma per accedere alle finanze residue, risultando in ritardo nel compimento delle procedure istruttorie relative agli accordi invece già sottoscritti (sono 199 gli interventi ammessi a finanziamento, come da delibera);
viene accertata, nella delibera, la disponibilità di circa 243 milioni ed 800 mila euro destinati alla Sardegna, non utilizzati per la mancanza di progetti o proposte di accordi avanzati dai competenti uffici regionali;
nel mese di febbraio 2019, lo stesso Ministro interrogato, ebbe a segnalare a mezzo stampa alla Sardegna la disponibilità, in suo favore, della succitata somma, da utilizzare per interventi di edilizia sanitaria –:
quali siano gli accordi di programma per l'edilizia sanitaria della Sardegna sia nuovi sia quelli già ammessi a finanziamento e per i quali non risulti ancora completata la relativa procedura ad opera degli uffici regionali competenti in materia.
(5-02604)
Prima di rispondere al puntuale quesito postomi, devo ricordare che l'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, ha autorizzato un programma pluriennale di investimenti in edilizia e tecnologie sanitarie.
Gli obiettivi generali del programma sono finalizzati alla riqualificazione del patrimonio edilizio e tecnologico pubblico, e alla realizzazione di residenze sanitarie assistenziali.
Il programma di investimento per l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988 viene presentato dalle regioni in coerenza con la programmazione sanitaria, che è una competenza esclusivamente regionale, con i soli limiti degli standard stabiliti a livello normativo.
Alla regione Sardegna sono state assegnate per la sottoscrizione di Accordi di Programma, nell'ambito del programma di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988, una somma pari ad euro 547.671.940,89.
Al fine di utilizzare le risorse assegnate dalle delibere CIPE, la regione Sardegna ha sottoscritto, in data 29 marzo 2001 ed in data 15 maggio 2008, con il Ministero della salute e di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, due Accordi di Programma, per un valore complessivo a carico dello Stato pari ad euro 303.792.695,87.
I complessivi 199 interventi inseriti negli Accordi di programma sopra citati, sono stati tutti ammessi a finanziamento.
Allo stato attuale, le risorse finanziarie a disposizione della regione per la sottoscrizione di nuovi Accordi di Programma ammontano ad euro 243.879.245,02 e non risulta presentata nessuna proposta di Accordo di Programma per l'utilizzo delle risorse finanziarie residue.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):sviluppo economico